N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 2008
Ordinanza del 29 ottobre 2008 emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano sui ricorsi riuniti proposti da Baumgartner Elisabeth ed altri contro Provincia autonoma di Bolzano ed altri. Edilizia ed urbanistica - Norme della Provincia di Bolzano - Costruzioni in aree soggette a vincoli di inedificabilita' - Previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma a carattere innovativo, della concessione in sanatoria - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio e del principio di tutela giurisdizionale - Interferenza sul potere giurisdizionale - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio. - Legge della Provincia di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art. 107-bis, commi 6 e 7, come modificati dall'art. 23, legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 2007, n. 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 102, 113 e 117, comma terzo; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.(GU n.11 del 18-3-2009 )
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunziato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti al n. 210 e al n. 211 del registro ricorsi 2004 ai sensi dell'art. 27, comma 4, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' al n. 257 del registro ricorsi 2005 ed al n. 79 del registro ricorsi 2008 proposti da: R.G. n. 210/04 e 211/04 (Istanza di esecuzione): Baumgartner Elisabeth, Lanzinger Martina, rappresentate e difese dagli avv. Sergio Dragogna e Federico Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, corso Liberta' n. 36, giusta mandato speciale a margine del ricorso, ricorrenti; RG. n. 210/04 e 211/04 (incidente di esecuzione): Klement Elisabeth, rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, piazza Erbe n. 3, giusta mandato speciale a margine dei ricorsi, ricorrente; R.G. n. 257/05: Klement Elisabeth, rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei. con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, piazza Erbe n. 3, giusta mandato speciale a margine del ricorso, ricorrente; RG. n. 79/08: Baumgartner Elisabeth, Lanzinger Martina, rappresentate e difese dagli avv. Sergio Dragogna e Federico Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, corso Liberta' n. 36, giusta mandato speciale a margine del ricorso, ricorrenti; Contro: RG. n. 210/04: Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20 dicembre 2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Cavallar, Alfredo Pischedda e Renate von Guggenberg, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n 3, giusta delega a margine del nuovo atto di costituzione, resistente; e contro: Comune di Naz Sciaves, in persona del sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta municipale n. 30 dd. 17 gennaio 2008, rappresentato e difeso dall'avv. Manfred Schullian, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, viale Stazione n. 5, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, resistente; e nei confronti di (Istanza di esecuzione ric. n. 210/04): Klement Elisabeth, rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, galleria Vintola n. 17, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, controinteressata; (Incidente di esecuzione ric. n. 210/04): Baumgartner Elisabeth, Lanzinger Martina, rappresentate e difese dagli avv. Sergio Dragogna e Federico Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, corso Liberta' n. 36, giusta mandato speciale a margine del ricorso introduttivo, controinteressate, nonche' nei confronti del Commissario ad acta, nella persona del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, non costituito; R.G. n. 211/20: Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20 dicembre 2004, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Cavallar, Alfredo Pischedda e Renate von Guggenberg, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega a margine del nuovo atto di costituzione, resistente; e contro Comune di Naz Sciaves, non costituito; e nei confronti di (Istanza di esecuzione ric. n. 211/04) Klement Elisabeth, rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, Galleria Vintola n. 17, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, controinteressata; (Incidente di esecuzione ric. n. 211/04): Baumgartner Elisabeth, Lanzinger Martina, rappresentate e difese dagli avv. Sergio Dragogna e Federico Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, corso Liberta' n. 36, giusta mandato speciale a margine del ricorso introduttivo, controinteressate nonche' nei confronti di Plangger Kassian, non costituito; Commissario ad acta, nella persona del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, non costituito; RG. n. 257/2005: Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, non costituita, e contro Comune di Naz Sciaves, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; e nei confronti di Baumgartner Elisabeth, Lanzinger Martina, rappresentate e difese dagli avv.ti Sergio Dragogna e Federico Mazzei, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Bolzano, corso Liberta' n. 36, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, controinteressate; Plangger Kassian, non costituito; nonche' nei confronti del Commissario ad acta, in persona del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, non costituito; R.G. n. 79/08: Comune di Naz Sciaves, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. GA/149 dd. 21 marzo 2008, rappresentato e difeso dall'avv. Manfred Schullian, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, viale Stazione n. 5, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, resistente; e nei confronti di Klement Elisabeth, rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei. con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, Galleria Vintola n. 17, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, controinteressata; Per l'esecuzione: R.G. n. 210/04 della sentenza n. 366/2001, pubblicata in data 19 dicembre 2001 presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, appellata davanti al Consiglio di Stato prot. Ric. n. 3358/2000 e non sospesa essendo stata respinta l'istanza cautelare con ordinanza, iscritta nel reg. ord. 2007/2002 del 21 maggio 2002 della Sezione quarta del Consiglio di Stato. Per l'esecuzione: RG. n. 211/04 della sentenza n. 474/03, pubblicata in data 24 novembre 2003 presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, gravata da ricorso in appello, (pendente davanti alla Sezione quarta del Consiglio di Stato ed iscritta nel reg. gen. A1 n. 1861/2004) esecutiva e non sospesa essendo stata respinta l'istanza cautelare n. 1579/2004 del 6 aprile 2004 della sezione quarta del Consiglio di Stato. Per l'annullamento: R.G. nn. 210/04 - 211/04 - 257/05: 1) dell'ingiunzione di demolizione del viceprefetto vicario su delega del Commissario del Governo, in sua veste di commissario ad acta, con provvedimento prot. 022580/Gab. dell'8 giugno 2005; 2) dell'ivi menzionata e non conosciuta delega n. 022579 del 6 giugno 2005; 3) dell'ivi menzionato atto dell'assessore delegato del Comune di Naz Sciaves con cui rimanda il da farsi al Commissario ad acta. RG. n. 79/2008: 1) della concessione edilizia in sanatoria prot. n. 7068 dd. 17 dicembre 2007 rilasciata dall'Assessore all'urbanistica del Comune di Naz Sciaves ad oggetto: rilevamento dell'esistente sulla p.f. 403/13 C.C. Naz. a Fiumes ai sensi della l.p. n. 13 dell'11 agosto 1997, art. 88, comma 1 e art. 107-bis come novellati dalla l.p. 2 luglio 2007 n. 3 nel testo vigente; 2) del parere della Commissione edilizia comunale in seduta 29 agosto 2007. Viste le istanze di esecuzione notificate il 3 agosto 2004 e depositate in segreteria il 6 agosto 2004 con i relativi allegati (R.G. nn. 210/04 - 211/04); Visti i ricorsi «incidente di esecuzione» notificati il 26 settembre 2005 e depositati in segreteria il 18 ottobre 2005 con i relativi allegati (R.G. nn. 210/04 - 211/04); Visto il ricorso notificato il 26 settembre 2005 e depositato in segreteria il 18 ottobre 2005 con i relativi allegati (R.G. n. 257/05); Visto il ricorso notificato il 1° marzo 2008 e depositato in segreteria il 7 marzo 2008 con i relativi allegati (R.G. n. 79/08); Visto il nuovo atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 21 gennaio 2008, del Comune di Naz Sciaves dd. 16 gennaio 2008 e di Baumgartner Elisabeth e Lanzinger Martina dd. 4 gennaio 2008 (R.G. nn. 210/04 - 211/04); Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lanzinger Martina e Baumgartner Elisabeth dd. 4 novembre 2005 (R.G. n. 257/05); Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Naz Sciaves dd. 2 aprile 2008 e di Kiement Elisabeth dd. 18 marzo 2008 (R.G. n. 79/08); Vista l'ordinanza n. 192 dd. 8 novembre 2005 di questo Ttribunale con la quale e' stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato (R.G. n. 210/04); Vista l'ordinanza n. 193 dd. 8 novembre 2005 di questo tribunale con la quale e' stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato (R.G. n. 211/04); Vista l'ordinanza n. 194 dd. 8 novembre 2005 di questo tribunale con la quale e' stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato (R.G. n. 257/05); Viste le memorie prodotte; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 25 giugno 2008 il consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l'avv. A. Frei per Klement Elisabeth. l'avv. F. Cavallar ed A. Pischedda per la Provincia autonoma di Bolzano (R.G. nn. 210/04 - 211/04), l'avv. M. Schullian per il Comune di Naz Sciaves (R.G. nn. 210/04 e 79/08) e gli avv. S. Dragogna e F. Mazzei (R.G. nn. 210/04 - 211/04 - 257/05 e 79/08) per Baumgartner Elisabeth e Lanzinger Martina; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o E' da premettere che su ricorso delle ricorrenti Baumgartner Elisabeth e Lanzinger Martina e' stata accertata da questo tribunale amministrativo l'illegittimita' di una modifica al piano urbanistico comunale del Comune di Naz Sciaves consistente nella previsione di una zona di completamento su un'area di proprieta' della controinteressata Kiement Elisabeth e, di conseguenza, della concessione edilizia n. 33/2001 rilasciata per la costruzione di una casa monofamiliare su tale area (sentenza di questo tribunale amministrativo n. 366/2001, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 3106/2007). E' stata annullata, con sentenza di questo tribunale amministrativo n. 474/2003, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 3302/2007, anche la concessione edilizia n. 40/2002, rilasciata dal Comune di Naz Sciaves in forza del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 85 e, rispettivamente, 107, comma 23, della legge urbanistica provinciale n. 13/1997. In sostanza, si trattava del tentativo di legittimare la costruzione gia' eseguita (divenuta illegittima in seguito alla sentenza n. 366/2001), tramite un intervento di sanatoria consistente nel conferire un nuovo titolo sostanziale (essendo venuta meno la zona di completamento) al fabbricato (tramite la trasformazione, con spostamento, di cubatura rurale). Con sentenza di questo tribunale amministrativo n. 338/2005, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 3107/ 2007, infine, e' stata annullata pure la concessione edilizia n. 42 del 3 settembre 2004, avente ad oggetto il rilevamento dell'esistente sulla p.f. 403/13 C.C. Naz Sciaves, e rilasciata a norma dell'art. 88, legge urbanistica provinciale, come modificata, nel frattempo, con legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1. Tale sentenza n. 338/2005 ha constatato l'illegittimita' della sanatoria per due ordini di motivi: a) in primo luogo, perche' l'illegittimita' della concessione edilizia non sarebbe derivata da vizi di procedura, ma da vizi di sostanza, non rimovibili ossia superabili tramite l'istituto del pagamento di sanzione pecuniaria a norma dell'art. 88, legge urbanistica provinciale n. 13/1997; b) in secondo luogo, in quanto comunque in contrasto con la norma di cui al comma 1-bis dell'art. 88 che vietava (allora) l'emissione della concessione edilizia in sanatoria sulle aree soggette al vincolo di inedificabilita' (anche relativa) di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 4/1987. Tutte le sentenze sopra elencate sono passate in giudicato e le ricorrenti Baumgartner Elisabeth e Lanzinger Martina hanno, pertanto, avviato i giudizi pendenti avanti questo tribunale sub. n. 210/2004 e 211/2004 per ottenere la definizione dell'esecuzione e l'ottemperanza delle sentenze stesse. Con ricorso n. 257/2005 la sig.ra Klement Elisabeth, proprietaria dell'immobile oggetto della vertenza, ha impugnato l'ingiunzione di demolizione del Commissario ad acta. Nelle more del giudizio in ottemperanza e dell'impugnazione del provvedimento del Commissario ad acta e' entrata in vigore un'altra riforma dell'Ordinamento urbanistico provinciale (legge provinciale n. 13/1997), varata con legge provinciale n. 3 del 2 luglio 2007. Con tale emendamento e' stata inserita nell'art. l07-bis un'interpretazione autentica dell'art. 88 dell'Ordinamento stesso del seguente tenore: «6. Al comma 1 dell'art. 88 la dizione: ''In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative'' si interpreta nel senso che l'annullamento della concessione edilizia puo' essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi 7. Al comma 1-bis dell'art. 88 la dizione: ''area soggetta al vincolo di inedificabilita' e menzionata dall'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4'' si interpreta nel senso che si tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4». A seguito di tale interpretazione autentica l'Assessore all'urbanistica di Naz Sciaves ha quindi rilasciato in data 17 dicembre 2007 una nuova concessione edilizia in sanatoria, applicando l'istituto della sanzione pecuniaria (sostitutiva). Tale concessione in sanatoria forma quindi oggetto dell'impugnazione di cui al ricorso n. 79/2008, mentre forma oggetto delle istanze di esecuzione rispettivamente delle impugnazioni di cui ai ricorsi nn. 210/2004, 211/2004 e 257/2005 il provvedimento del Commissario ad acta, emesso in esecuzione in ottemperanza delle sentenze di questo tribunale amministrativo, confermate dal Consiglio di Stato e passate tutte in giudicato. Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione. Ric. n. 210/2004 (Istanza di esecuzione): «Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, legge n. 1034/1971 e dell'art. 107, comma 1, della legge provinciale n. 13/1997 basandosi la sentenza di annullamento della modifica di destinazione urbanistica e della concessione edilizia n. 33/2001 su vizi sostanziali e non formali e come tali insanabili mediante l'adozione di concessioni edilizie in sanatoria». Ric. n. 210/04 (Incidente di esecuzione): 1) Eccesso di potere in relazione al dictum e all'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado n. 366/2001 e n. 474/2003 TRGA Bolzano e del provvedimento TRGA Bolzano n. 118/2005 adottato in sede di esecuzione; violazione dell'art. 22, legge 6 dicembre 1971, n. 1034; violazione del diritto di difesa in ogni grado del giudizio ex art. 24 della Costituzione. 2) Violazione dell'art. 81 legge urb. prov. 11 agosto 1997 n. 13; difetto di motivazione. 3) Violazione degli artt. 21 e 33, legge 6 dicembre 1971, n. 1034; eccesso di potere per travisamento e perplessita' in relazione alla sopravvenuta concessione edilizia n. 40/2002; illegittimita' dell'ordine di demolizione per essere la costruzione coperta da concessione edilizia sospesa ma non annullata. 4) Violazione del principio di tipicita' degli atti amministrativi; violazione degli artt. 80, 81 e 88 1. urb. prov. 5) Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'artt. 13. 14, 15, 16 della l.r. 31 luglio 1993, n. 13, degli artt. 14 e seguenti della l.p. 22 ottobre 1993, n. 17, nonche' degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ric. n. 211/2004 (Istanza di esecuzione): «Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 legge n. 1034/1971 nella parte in cui consente alla parte vittoriosa in primo grado di ottenere la esecuzione della sentenza n. 474/2003». Ric. n. 211/04 (Incidente di esecuzione): 1) Eccesso di potere in relazione al dictum e all'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado n. 366/2001 e n. 474/2003 TRGA Bolzano e del provvedimento TRGA Bolzano n. 118/2005 adottato in sede di esecuzione; violazione dell'art. 22, legge 6 dicembre1971, n. 1034; violazione del diritto di difesa in ogni grado del giudizio ex art. 24 della Costituzione. 2) Violazione dell'art. 81 legge urb. prov. 11 agosto 1997, n. 13; difetto di motivazione. 3) Violazione degli artt. 21 e 33, legge 6 dicembre 1971, n. 1034; eccesso di potere per travisamento e perplessita' in relazione alla sopravvenuta concessione edilizia n. 40/2002; illegittimita' dell'ordine di demolizione per essere la costruzione coperta da concessione edilizia sospesa ma non annullata. 4) Violazione del principio di tipicita' degli atti amministrativi; violazione degli artt. 80, 81 e 88 legge urb. prov. 5) Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13, 14, 15, 16 della l.r. 31 luglio 1993 n. 13, degli artt. 14 e seguenti della l.p. 22 ottobre 1993, n. 17, nonche' degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ric. n 257/05: 1) Eccesso di potere in relazione al dictum e all'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado n. 366/2001 e n. 474/2003 TRGA Bolzano e del provvedimento TRGA Bolzano n. 118/2005 adottato in sede di esecuzione; violazione dell'art. 22, legge 6 dicembre 1971 n. 1034; violazione del diritto di difesa in ogni grado del giudizio ex art. 24 della Costituzione. 2) Violazione dell'art. 81 legge urb. prov. 11 agosto 1997 n. 13; difetto di motivazione. 3) Violazione degli artt. 21 e 33 legge 6 dicembre 1971 n. 1034; eccesso di potere per travisamento e perplessita' in relazione alla sopravvenuta concessione edilizia n. 40/2002; illegittimita' dell'ordine di demolizione per essere la costruzione coperta da concessione edilizia sospesa ma non annullata. 4) Violazione del principio di tipicita' degli atti amministrativi; violazione degli artt. 80, 81 e 88 legge urb. prov. 5) Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 13, 14. 15, 16 della l.r. 31 luglio 1993, n. 13, degli artt. 14 e seguenti della l.p. 22 ottobre 1993, n. 17, nonche' degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ric. n. 79/08: 1) Violazione dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 per elusione e violazione di sentenze definitive, previamente notificate con atto di diffida e messa in mora e passate in giudicato; eccesso di potere per sviamento. 2) Violazione e falsa applicazione: A) dell'art. 88, commi 1 e 2, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 nonche' dell'art. 21 del d.P.G.p. 23 febbraio 1998, n. 5 (Regolamento di esecuzione L.U.P.) essendo stata richiesta e rilasciata una concessione in sanatoria per dichiarati mc. 664,26 fuori terra ma senza contemplare parte della cubatura del piano terreno (c.d. «offener Abstellplatz» consistente in un vano chiuso su 4 lati dotato di 2 finestre e portone pari a ca. 90 mc.), mentre dal semplice confronto con il progetto relativo alla concessione «originaria» (n. 33/2001) emerge che e' stata eseguita una cubatura reale fuori terra pari a mc. 756; eccesso di potere per carenza di istruttoria; B) degli artt. 88 e 79 L.U.P. e art. 41, legge prov. n. 13/1998, essendo stata dichiarata una superficie residenziale pari a mq. 260 per cui l'edificio non poteva essere concessionato quale «edificio convenzionato» (cubatura max. 110 mq.) e non poteva essere applicata la relativa sanzione di cui all'art. 88, comma 1, ridotta al 60% del costo di costruzione per mc.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento. 3) Violazione dell'art 88, comma 1-bis, della legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 essendo stata disposta la sanatoria per un manufatto abusivo sito nel «verde agricolo» e non rientrante tra le categorie di cui all'art. 27, comma 2., lettere a), b), c) della legge prov. n. 4/1987; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per sviamento. Mezzo subordinato di illegittimita' costituzionale. 4) Violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 13 della CEDU, nonche' degli artt. 3, 5, 9, 10, 24, 25, 42, 97, 113 e 117 della Costituzione ad opera del combinato disposto di cui agli artt. 88, comma 1, e 107-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13, e cio' per contrasto: con l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza/disuguaglianza nel trattamento nei confronti dei cittadini della Repubblica; con l'art. 5 della Costituzione per violazione dell'unita' nazionale e dei relativi principi generali, e per l'effetto con l'art. 4, comma 1 e l'art. 8. comma 1, dello statuto di autonomia; con gli artt. 9 e 32 della Costituzione, per mancato rispetto della tutela del paesaggio, in specie del verde agricolo tutelato, ove insiste il manufatto abusivo; con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. per elusione dell'azione giurisdizionale promossa per la tutela degli interessi legittimi; con l'art. 25 della Costituzione per sottrazione dal giudice predeterminato e gia' investito del giudizio di ottemperanza con avvenuta nomina del Commissario ad acta che ha emesso il provvedimento ripristinatorio; con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione per violazione della «funzione sociale» assegnata alla proprieta' privata; con l'art. 97 della Costituzione per violazione dei principi della buona amministrazione; con l'art. 113 Cost. essendo lo ius superveniens preordinato alla sottrazione della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; con l'art. 117, terzo comma, Cost. per aver dettato una disciplina contrastante con i principi generali in materia di «governo del territorio»; con l'art. 119, quarto comma, Cost. per aver illegittimamente ridotte le entrate dell'ente locale quale sanzione per la sanatoria dell'abuso edilizio; con l'art. 137, terzo comma, Cost. per aver surrettiziamente introdotto un condono atipico permanente, in contrasto con le sentenze della Corte costituzionale nn. 196 e 198 del 2004, senza limiti di cubatura ed esteso anche al verde agricolo. Le parti delle vertenze si sono costituite nei termini e nei modi sopra meglio specificati, chiedendo le decisioni corrispondenti ai rispettivi interessi. All'udienza pubblica del 25 giugno 2008 le cause sono state trattenute in decisione. D i r i t t o 1. - In limine litis evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi in esame, ai fini di un'unica decisione. 2. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge provinciale n. 13/1997, come modificata con la legge provinciale n. 3 del 2 luglio 2007. 3 - Le ricorrenti sollevano la questione dell'illegittimita' costituzionale ad opera del combinato disposto di cui all'art. 88, comma 1, ed all'art. 107-bis. comma 6 e 7, della legge provinciale n. 13/1997, come modificata con la legge provinciale n. 3 del 2 luglio 2007, per contrasto con gli artt. 3, 5, 9, 10, 24, 25, 42, 97, 113 e 117 della Costituzione, e precisamente: con l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza/disuguaglianza nel trattamento nei confronti dei cittadini della Repubblica; con l'art. 5 della Costituzione per violazione dell'unita' nazionale e dei relativi principi generali, e per l'effetto con l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, dello statuto di autonomia; con gli artt. 9 e 32 della Costituzione, per mancato rispetto della tutela del paesaggio, in specie del verde agricolo tutelato, ove insiste il manufatto abusivo; con l'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione per elusione dell'azione giurisdizionale promossa per la tutela degli interessi legittimi; con l'art. 25 della Costituzione per sottrazione dal giudice predeterminato e gia' investito del giudizio di ottemperanza con avvenuta nomina del Commissario ad acta che ha emesso provvedimento ripristinatorio; con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione per violazione della «funzione sociale» assegnata alla proprieta' privata; con l'art. 97 della Costituzione per violazione dei principi della buona amministrazione; con l'art. 113 della Costituzione essendo lo ius superveniens preordinato alla sottrazione della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione per aver dettato una disciplina contrastante con i principi generali in materia di «governo del territorio»; con l'art. 119, quarto comma, della Costituzione per aver illegittimamente ridotte le entrate dell'ente locale quale sanzione per la sanatoria dell'abuso edilizio; con l'art. 137, terzo comma, della Costituzione per aver surrettiziamente introdotto un condono atipico permanente, in contrasto con le sentenze della Corte costituzionale nn. 196 e 198 del 2004, senza limiti di cubatura ed esteso anche al verde agricolo. 4. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'interpretazione autentica dell'art. 88, comma 1 e comma 1-bis, disposta con l'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come modificata con la legge provinciale n. 3 del 2 luglio 2007 alla stregua delle considerazioni che seguono, che vengono sollevate anche d'ufficio, e nei limiti delle precisazioni qui di seguito esposte. 5. - In effetti, l'art. 88. commi 1 e 1-bis della legge provinciale n. 13/1997, come modificata ed integrata con legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, cosi' dispone: 1) In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o per parli di esse una sanzione pecuniaria pari all'80 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73. Nel caso in cui la costruzione costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del richiedente e costui assuma gli obblighi relativi all'edilizia convenzionata di cui all'art. 79, la sanzione pecuniaria e' pari al 60 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73. 1-bis) Il pagamento della sanzione pecuniaria non e' ammesso qualora la costruzione insista su un'area soggetta al vincolo di inedificabilita' e menzionata dall'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui all'art. 88, comma 1, non trova applicazione in caso di una condanna penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia L'applicazione dell'art. 88. comma 1, e' sospesa per la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale. 2) L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 85. Tale norma, appunto, limita la produzione dei medesimi effetti della concessione di cui all'art. 85 della stessa legge (accertamento di conformita' con concessione edilizia in sanatoria) ai casi di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, ma non anche quando i vizi sono dipesi da vizi sostanziali, ovvero quando si e' di fronte ad una edificazione in zone sottoposte a vincoli di inedificabilita' assoluta o relativa. 6. - Il disposto dell'interpretazione autentica all'art. 88, invece, ammette, la sanatoria esplicitamente quando l'annullamento di una concessione edilizia sia dipeso anche da vizi sostanziali. In effetti, il testo di tale interpretazione autentica, contenuta nell'art. 107-bis, della legge provinciale n. 13/1997, come modificata con legge provinciale n. 3/2007, dispone quanto segue: «6. Al comma 1 dell'art. 88 la dizione: ''In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative'' si interpreta nel senso che l'annullamento della concessione edilizia puo' essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi. 7. Al comma 1-bis dell'art. 88 la dizione: ''area soggetta al vincolo di inedificabilita' e menzionata dall'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4'' si interpreta nel senso che si tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.». 7. - Questo Collegio richiama all'uopo la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2004 n. 376, con la quale questa si esprime in relazione al potere del legislatore regionale, nel caso di specie del legislatore provinciale. di varare norme di interpretazione autentica con effetti retroattivi, e precisamente: «Va premesso che il ricorso non investe la questione del se alle regioni sia consentito emanare leggi aventi efficacia retroattiva, anche se non qualificabili come di interpretazione autentica: questione che, espressamente affrontata dalla ordinanza n. 713 del 1988 e dalla sentenza n. 19 del 1989, e' stata da questa Corte risolta nel senso che ''l'art. 11 disp. prel. cod. civ. non puo' assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per quello statale, con la possibilita' per l'uno e per l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva''. In ragione di cio' non sono condivisibili le considerazioni del ricorrente volte a sottolineare, a fronte della (pretesa) univocita' della norma oggetto di interpretazione autentica, che ''non e' consentito al legislatore distorcere la tipica funzione dell'interpretazione autentica, con il connaturato effetto retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che hanno, invece, portata innovativa'', chiaro essendo che ben puo' il legislatore (anche regionale) conferire - con i limiti piu' volte precisati da questa Corte, e di seguito ribaditi - efficacia retroattiva ad una legge anche se essa non si autoqualifichi, ne' sia, di interpretazione autentica. Coerentemente con questa premessa, la giurisprudenza di questa Corte e' da tempo univoca nel ritenere che quello della ragionevolezza e del non contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti costituisce il limite della potesta' del legislatore. di conferire efficacia retroattiva alla legge, quale che sia lo strumento (''una apposita norma ... o l'autodefinizione di interpretazione autentica'': (sentenze n. 36 del 1985 e n. 123 del 1988) a tal fine utilizzato; con la conseguenza che ''non e' decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia percio' retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. infatti, il divieto di retroattivita' della legge - pur costituendo valore di civilta' giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non e' stato tuttavia elevato a dignita' costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Costituzione. Quindi il legislatore, nel rispetto ditale previsione, puo' emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative o innovative che esse siano - purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti'' (sentenza n. 374 del 2002; in senso conforme: sentenze n. 229 del 1999 e n. 419 del 2000; ordinanza n. 263 del 2002). Discende da cio' che l'asserita ''distorsione della funzione della legge di interpretazione autentica ... per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva'' (cfr. sentenze n. 155 del 1990 e n. 397 del 1994) non determina, di per se', l'illegittimita' costituzionale della legge (sentenza n. 23 del 1967), ma puo', al piu', costituirne un indice, dal momento che occorre pur sempre verificare se siano stati valicati i limiti sopra indicati al potere del legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge; cosi' come, per converso, anche ove la legge sia qualificabile come di interpretazione autentica, occorre verificare se, esercitando il potere di chiarire la portata della precedente norma, il legislatore abbia rispettato «i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenze n. 525 del 2000 e n. 26 del 2003). 8. - Nel caso di specie e' da evidenziare che con la norma interpretativa e' stato imposto all'art. 88 sopra citato un altro e diverso significato da quello insito nella dizione letterale; significato neanche rilevabile dall'interpretazione sistematica di tutta la materia regolante «il governo del territorio (terzo comma, art. 117 Cost.)» nella Provincia di Bolzano, sia in relazione all'edilizia (volta ad incidere sui tempi dell'attivita' edificatoria) sia in relazione all'urbanistica (finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere, e medio tempore, dell'ordinato assetto del territorio). La tipica funzione dell'interpretazione autentica, con il connaturato effetto retroattivo, e' atta ad attribuire carattere interpretativo a disposizioni che possono avere anche portata innovativa ad una legge, fin quando non ne siano stati valicati i limiti «dei principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario». 9. - Con la norma interpretativa sopra citata, invece, il legislatore ha valicato tali principi dando alla norma un significato diverso ed addirittura opposto a quello risultante dalla norma interpretata, assegnando, in effetti, alla norma interpretata un significato non in essa contenuto e non riconoscibile come «una delle possibili letture del testo originario» neppure in riferimento alla normativa statale come puo' essere desunto dall'art. 38 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. in materia di edilizia), e incidendo illegittimamente su un contenzioso pendente, nel caso concreto l'annullamento di una concessione edilizia dipeso da vizi sostanziali e non da soli vizi di procedure amministrative dichiarato con le sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, n. 366 del 19 dicembre 2001, n. 474 del 24 novembre 2003, 338 del 12 ottobre 2005 e n. 118 del 29 marzo 2005, tutte confermate dal Consiglio di Stato con decisioni n. 3106 del 12 giugno 2007, n. 3107 del 12 giugno 2007 e n. 3302 del 19 giugno 2007. 10. - Il contenuto normativo delle disposizioni censurate viola, pertanto, ad avviso del Collegio, anche le attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (artt. 102 e 113 Cost.). Infatti, non vi e' dubbio che l'emissione di provvedimenti idonei ad acquistare autorita' di giudicato costituisca uno dei principali strumenti per la realizzazione del suindicato compito. Nel contempo, le disposizioni denunciate contrastano con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto in parte vanificano i risultati dell'attivita' giudiziaria svolta, sulla cui definitivita' i ricorrenti potevano fare ragionevole affidamento. 11. - In simile ordine di idee questa Corte ha affermato, da un lato, che l'estinzione dei giudizi pendenti puo' essere ritenuta costituzionalmente legittima qualora le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto (sentenza n. 103 del 1995) dall'altro, che in materia non penale la legittimita' di leggi retroattive e' condizionata dal rispetto di altri principi costituzionali e, in particolare, di quello della tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento (ex plurimis, sentenze n. 446 del 2002 e n. 234 del 2007). Anche se le disposizioni in scrutinio non possono essere definite retroattive in senso tecnico, tuttavia esse, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati, finiscono per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali per queste enunciati. 12. - All'uopo si richiama la sentenza di cod. Corte costituzionale, 7 novembre 2007, n. 364 nella quale viene statuito che «In simile ordine di idee questa Corte ha affermato, da un lato, che l'estinzione dei giudizi pendenti puo' essere ritenuta costituzionalmente legittima qualora le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto (sentenza n. 103 del 1995), dall'altro, che in materia non penale la legittimita' di leggi retroattive e' condizionata dal rispetto di altri principi costituzionali e, in particolare, di quello della tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento (ex plurimis, sentenze n. 446 del 2002 e n. 234 del 2007). Anche se le disposizioni in scrutinio non possono essere definite retroattive in senso tecnico, tuttavia esse, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati, finiscono per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali per queste enunciati.» 13. - La violazione di tali principi consacrati nella Costituzione non viene meno neanche a seguito della modifica dello stesso art. 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, disposta con legge provinciale n. 4 del 10 giugno 2008, entrato in vigore il giorno della trattazione nel merito della causa meglio descritta in fatto ed avente lo stesso contenuto dell'interpretazione autentica sopra riportata. Tale art. 88 ora dispone che: «1) In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o per parti di esse una sanzione pecuniaria pari all'80 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73. Nel caso in cui la costruzione costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del richiedente e costui assuma gli obblighi relativi all'edilizia convenzionata di cui all'art. 79, la sanzione pecuniaria e' pari al 60 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73; 1-bis) Il pagamento della sanzione pecuniaria e' ammesso anche quando l'annullamento della concessione edilizia sia dipeso da vizi sostanziali. Il pagamento della sanzione pecuniaria non e' ammesso qualora la costruzione insista su un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3 dell'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui al comma 1 non trova applicazione in caso di condanna penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia. L'applicazione del comma 1 e' sospesa per la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale. 2) L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 85». Spettera' a cod. Corte costituzionale valutare se tale norma (cioe', l'art. 88 come modificato) debba subire la stessa sorte dell'interpretazione autentica, contenendo ambedue le norme gli stessi disposti. Le norme, infatti, contemplano ulteriori possibilita' di sanare costruzioni illegittime qualora l'annullamento di concessioni edilizie sia dipeso da vizi sostanziali e non solo da vizi formali. Nel caso di specie la norma provinciale si discosta, pero', diametralmente anche dal contenuto della norma statale, cioe', dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), emanato in applicazione dei disposti di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione (Corte costituzionale, 28 dicembre 2006, n. 450).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, comma 3, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione per il mancato rispetto dei principi fondamentali della materia «governo del territorio», la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6 e 7 della legge della provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, come modificata ed integrata dall'art. 23 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, limitatamente all'estensione della sanabilita' delle concessioni edilizie annullate per vizi sostanziali. Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della provincia autonoma di Bolzano e la comunicazione della medesima ai Presidenti di Camera e Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bolzano, in Camera di consiglio nelle sedute del 25 giugno 2008 e del 29 settembre 2008. Il Presidente: Rossi Dori L'estensore: Zelger