N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 2008

Ordinanza del 29 ottobre  2008  emessa  dal  Tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa di Bolzano sui ricorsi riuniti  proposti  da
Baumgartner Elisabeth ed altri contro Provincia autonoma  di  Bolzano
ed altri. 
 
Edilizia  ed  urbanistica  -  Norme  della  Provincia  di  Bolzano  -
  Costruzioni in  aree  soggette  a  vincoli  di  inedificabilita'  -
  Previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma a carattere
  innovativo, della concessione in sanatoria - Incidenza sui principi
  di certezza del diritto e di affidamento - Lesione del  diritto  di
  azione  e  di  difesa  in  giudizio  e  del  principio  di   tutela
  giurisdizionale  -  Interferenza  sul  potere   giurisdizionale   -
  Violazione dei principi fondamentali  in  materia  di  governo  del
  territorio. 
- Legge della Provincia di  Bolzano  11  agosto  1997,  n.  13,  art.
  107-bis, commi 6 e 7, come modificati  dall'art.  23,  legge  della
  Provincia di Bolzano 2 luglio 2007, n. 3. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 113 e  117,  comma  terzo;  Statuto
  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8. 
(GU n.11 del 18-3-2009 )
         IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti  al  n.
210 e al n. 211 del registro ricorsi  2004  ai  sensi  dell'art.  27,
comma 4, legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  nonche'  al  n.  257  del
registro ricorsi 2005 ed al n. 79 del registro ricorsi 2008  proposti
da: 
        R.G. n. 210/04 e 211/04 (Istanza di esecuzione):  Baumgartner
Elisabeth, Lanzinger  Martina,  rappresentate  e  difese  dagli  avv.
Sergio Dragogna e Federico Mazzei, con  domicilio  eletto  presso  lo
studio dei medesimi in Bolzano, corso Liberta' n. 36, giusta  mandato
speciale a margine del ricorso, ricorrenti; 
        RG. n. 210/04 e 211/04  (incidente  di  esecuzione):  Klement
Elisabeth,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Arthur   Frei,   con
domicilio eletto presso lo studio del  medesimo  in  Bolzano,  piazza
Erbe n. 3, giusta mandato speciale a margine dei ricorsi, ricorrente; 
        R.G. n. 257/05: Klement  Elisabeth,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Arthur Frei. con domicilio  eletto  presso  lo  studio  del
medesimo in Bolzano, piazza Erbe n.  3,  giusta  mandato  speciale  a
margine del ricorso, ricorrente; 
        RG.  n.  79/08:  Baumgartner  Elisabeth,  Lanzinger  Martina,
rappresentate e difese dagli avv. Sergio Dragogna e Federico  Mazzei,
con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano,  corso
Liberta'   n.   36,   giusta   mandato   speciale   a   margine   del
ricorso, ricorrenti; 
    Contro: 
        RG. n. 210/04: Provincia autonoma di Bolzano, in persona  del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in  giudizio
in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd.  20
dicembre 2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Cavallar,
Alfredo Pischedda e Renate von Guggenberg, con elezione di  domicilio
presso l'Avvocatura della Provincia  in  Bolzano,  via  Crispi  n  3,
giusta delega a margine del nuovo atto di costituzione, resistente; e
contro: Comune di Naz Sciaves, in persona del  sindaco  pro  tempore,
che sta  in  giudizio  in  forza  della  deliberazione  della  Giunta
municipale  n.  30  dd.  17  gennaio  2008,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Manfred Schullian, con  elezione  di  domicilio  presso  lo
studio del medesimo in Bolzano, viale Stazione n. 5, giusta delega  a
margine dell'atto di  costituzione, resistente; e  nei  confronti  di
(Istanza  di  esecuzione  ric.   n.   210/04):   Klement   Elisabeth,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Arthur  Frei,  con  elezione  di
domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, galleria  Vintola
n.    17,    giusta     delega     a     margine     dell'atto     di
costituzione, controinteressata; (Incidente  di  esecuzione  ric.  n.
210/04): Baumgartner Elisabeth, Lanzinger  Martina,  rappresentate  e
difese dagli avv. Sergio Dragogna e Federico  Mazzei,  con  domicilio
eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano,  corso  Liberta'  n.
36, giusta mandato  speciale  a  margine  del  ricorso  introduttivo,
controinteressate, nonche' nei confronti  del  Commissario  ad  acta,
nella persona  del  Commissario  del  Governo  per  la  Provincia  di
Bolzano, non costituito; 
        R.G. n. 211/20: Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in  giudizio
in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd.  20
dicembre 2004, rappresentata e difesa dagli avv.  Fabrizio  Cavallar,
Alfredo Pischedda e Renate von Guggenberg, con elezione di  domicilio
presso l'Avvocatura della Provincia in  Bolzano,  via  Crispi  n.  3,
giusta delega a margine del nuovo atto  di  costituzione, resistente;
e contro Comune di Naz Sciaves, non costituito;  e nei  confronti  di
(Istanza   di   esecuzione ric.   n.   211/04)   Klement   Elisabeth,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Arthur  Frei,  con  elezione  di
domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, Galleria  Vintola
n.  17,  giusta  delega  a   margine   dell'atto   di   costituzione,
controinteressata;  (Incidente  di  esecuzione   ric.   n.   211/04):
Baumgartner Elisabeth,  Lanzinger  Martina,  rappresentate  e  difese
dagli avv. Sergio Dragogna e Federico Mazzei,  con  domicilio  eletto
presso lo studio dei medesimi  in  Bolzano,  corso  Liberta'  n.  36,
giusta     mandato     speciale     a     margine     del     ricorso
introduttivo, controinteressate nonche'  nei  confronti  di  Plangger
Kassian, non costituito;  Commissario  ad  acta,  nella  persona  del
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, non  costituito;
RG. n. 257/2005:  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore,  non  costituita,  e
contro Comune di Naz Sciaves, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito; e  nei  confronti  di  Baumgartner  Elisabeth,  Lanzinger
Martina, rappresentate  e  difese  dagli  avv.ti  Sergio  Dragogna  e
Federico Mazzei, con elezione  di  domicilio  presso  lo  studio  dei
medesimi in Bolzano, corso Liberta' n. 36, giusta  delega  a  margine
dell'atto di costituzione, controinteressate; Plangger  Kassian,  non
costituito; nonche' nei confronti del Commissario ad acta, in persona
del  Commissario  del  Governo  per  la  Provincia  di  Bolzano,  non
costituito; 
        R.G. n. 79/08: Comune di Naz Sciaves, in persona del  Sindaco
pro tempore, che sta in giudizio in forza della  deliberazione  della
Giunta Municipale n. GA/149 dd. 21 marzo 2008, rappresentato e difeso
dall'avv. Manfred Schullian, con  elezione  di  domicilio  presso  lo
studio del medesimo in Bolzano, viale Stazione n. 5, giusta delega  a
margine dell'atto di costituzione,  resistente; e  nei  confronti  di
Klement Elisabeth, rappresentata e difesa dall'avv. Arthur Frei.  con
elezione di domicilio presso  lo  studio  del  medesimo  in  Bolzano,
Galleria  Vintola  n.  17,  giusta  delega  a  margine  dell'atto  di
costituzione, controinteressata; 
    Per l'esecuzione: 
        R.G. n. 210/04 della sentenza n. 366/2001, pubblicata in data
19  dicembre  2001  presso  il  Tribunale  regionale   di   giustizia
amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano,  appellata  davanti  al
Consiglio di Stato prot. Ric. n.  3358/2000  e  non  sospesa  essendo
stata respinta l'istanza cautelare con ordinanza, iscritta  nel  reg.
ord. 2007/2002 del 21 maggio 2002 della Sezione quarta del  Consiglio
di Stato. 
    Per l'esecuzione: 
        RG. n. 211/04 della sentenza n. 474/03, pubblicata in data 24
novembre  2003   presso   il   Tribunale   regionale   di   giustizia
amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, gravata da  ricorso  in
appello, (pendente davanti alla Sezione quarta del Consiglio di Stato
ed iscritta nel reg. gen. A1 n. 1861/2004) esecutiva  e  non  sospesa
essendo stata respinta l'istanza cautelare n. 1579/2004 del 6  aprile
2004 della sezione quarta del Consiglio di Stato. 
    Per l'annullamento: 
        R.G. nn. 210/04 - 211/04 -  257/05:  1)  dell'ingiunzione  di
demolizione del viceprefetto vicario su delega  del  Commissario  del
Governo, in sua veste di commissario ad acta, con provvedimento prot.
022580/Gab.  dell'8  giugno  2005;  2)  dell'ivi  menzionata  e   non
conosciuta delega n. 022579 del 6 giugno 2005; 3) dell'ivi menzionato
atto dell'assessore delegato  del  Comune  di  Naz  Sciaves  con  cui
rimanda il da farsi al Commissario ad acta. 
        RG. n. 79/2008: 1) della concessione  edilizia  in  sanatoria
prot.  n.  7068  dd.  17  dicembre  2007  rilasciata   dall'Assessore
all'urbanistica del Comune di Naz  Sciaves  ad  oggetto:  rilevamento
dell'esistente sulla p.f. 403/13 C.C. Naz. a Fiumes  ai  sensi  della
l.p. n. 13 dell'11 agosto 1997, art. 88, comma 1 e art. 107-bis  come
novellati dalla l.p. 2 luglio 2007 n. 3 nel  testo  vigente;  2)  del
parere della Commissione edilizia comunale in seduta 29 agosto 2007. 
    Viste le istanze di esecuzione notificate  il  3  agosto  2004  e
depositate in segreteria il 6 agosto 2004  con  i  relativi  allegati
(R.G. nn. 210/04 - 211/04); 
    Visti i  ricorsi  «incidente  di  esecuzione»  notificati  il  26
settembre 2005 e depositati in segreteria il 18 ottobre  2005  con  i
relativi allegati (R.G. nn. 210/04 - 211/04); 
    Visto il ricorso notificato il 26 settembre 2005 e depositato  in
segreteria il 18 ottobre  2005  con  i  relativi  allegati  (R.G.  n.
257/05); 
    Visto il ricorso notificato il 1°  marzo  2008  e  depositato  in
segreteria il 7 marzo 2008 con i relativi allegati (R.G. n. 79/08); 
    Visto il nuovo atto di costituzione in giudizio  della  Provincia
autonoma di Bolzano dd. 21 gennaio 2008, del Comune  di  Naz  Sciaves
dd. 16 gennaio 2008 e di Baumgartner Elisabeth  e  Lanzinger  Martina
dd. 4 gennaio 2008 (R.G. nn. 210/04 - 211/04); 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lanzinger  Martina  e
Baumgartner Elisabeth dd. 4 novembre 2005 (R.G. n. 257/05); 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Naz
Sciaves dd. 2 aprile 2008 e di Kiement Elisabeth dd.  18  marzo  2008
(R.G. n. 79/08); 
    Vista l'ordinanza n. 192 dd. 8 novembre 2005 di questo Ttribunale
con  la  quale  e'  stata  cautelarmente  sospesa  l'esecuzione   del
provvedimento impugnato (R.G. n. 210/04); 
    Vista l'ordinanza n. 193 dd. 8 novembre 2005 di questo  tribunale
con  la  quale  e'  stata  cautelarmente  sospesa  l'esecuzione   del
provvedimento impugnato (R.G. n. 211/04); 
    Vista l'ordinanza n. 194 dd. 8 novembre 2005 di questo  tribunale
con  la  quale  e'  stata  cautelarmente  sospesa  l'esecuzione   del
provvedimento impugnato (R.G. n. 257/05); 
    Viste le memorie prodotte; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Designato relatore per la pubblica udienza del 25 giugno 2008  il
consigliere Hans Zelger ed ivi sentito l'avv.  A.  Frei  per  Klement
Elisabeth. l'avv. F.  Cavallar  ed  A.  Pischedda  per  la  Provincia
autonoma di Bolzano (R.G. nn. 210/04 - 211/04), l'avv.  M.  Schullian
per il Comune di Naz Sciaves (R.G. nn. 210/04 e 79/08) e gli avv.  S.
Dragogna e F. Mazzei (R.G. nn. 210/04 - 211/04 - 257/05 e 79/08)  per
Baumgartner Elisabeth e Lanzinger Martina; 
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 
                              F a t t o 
    E' da premettere che  su  ricorso  delle  ricorrenti  Baumgartner
Elisabeth e Lanzinger Martina e' stata accertata da questo  tribunale
amministrativo l'illegittimita' di una modifica al piano  urbanistico
comunale del Comune di Naz Sciaves consistente  nella  previsione  di
una  zona  di  completamento   su   un'area   di   proprieta'   della
controinteressata  Kiement  Elisabeth  e,   di   conseguenza,   della
concessione edilizia n. 33/2001 rilasciata per la costruzione di  una
casa  monofamiliare  su  tale  area  (sentenza  di  questo  tribunale
amministrativo n. 366/2001, confermata dal  Consiglio  di  Stato  con
decisione n. 3106/2007). 
    E'  stata   annullata,   con   sentenza   di   questo   tribunale
amministrativo n. 474/2003, confermata dal  Consiglio  di  Stato  con
decisione n. 3302/2007, anche la  concessione  edilizia  n.  40/2002,
rilasciata dal Comune di Naz Sciaves in forza del combinato  disposto
delle norme di cui agli artt. 85 e, rispettivamente, 107,  comma  23,
della legge urbanistica  provinciale  n.  13/1997.  In  sostanza,  si
trattava del tentativo di legittimare la  costruzione  gia'  eseguita
(divenuta illegittima in seguito alla sentenza n. 366/2001),  tramite
un intervento di sanatoria consistente nel conferire un nuovo  titolo
sostanziale  (essendo  venuta  meno  la  zona  di  completamento)  al
fabbricato (tramite la trasformazione, con spostamento,  di  cubatura
rurale). 
    Con sentenza di  questo  tribunale  amministrativo  n.  338/2005,
confermata dal Consiglio  di  Stato  con  decisione  n.  3107/  2007,
infine, e' stata annullata pure la concessione edilizia n. 42  del  3
settembre 2004, avente ad oggetto il rilevamento dell'esistente sulla
p.f. 403/13 C.C. Naz Sciaves, e  rilasciata  a  norma  dell'art.  88,
legge urbanistica provinciale, come modificata,  nel  frattempo,  con
legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1. 
    Tale sentenza n. 338/2005 ha  constatato  l'illegittimita'  della
sanatoria per due ordini  di  motivi:  a)  in  primo  luogo,  perche'
l'illegittimita' della concessione edilizia non sarebbe  derivata  da
vizi di procedura, ma da  vizi  di  sostanza,  non  rimovibili  ossia
superabili tramite l'istituto del pagamento di sanzione pecuniaria  a
norma dell'art. 88, legge urbanistica provinciale n. 13/1997;  b)  in
secondo luogo, in quanto comunque in contrasto con la norma di cui al
comma 1-bis dell'art.  88  che  vietava  (allora)  l'emissione  della
concessione edilizia in sanatoria sulle aree soggette al  vincolo  di
inedificabilita' (anche relativa) di  cui  all'art.  27  della  legge
provinciale n. 4/1987. 
    Tutte le sentenze sopra elencate sono passate in giudicato  e  le
ricorrenti Baumgartner Elisabeth e Lanzinger Martina hanno, pertanto,
avviato i giudizi pendenti avanti questo tribunale sub. n. 210/2004 e
211/2004 per ottenere la definizione dell'esecuzione e l'ottemperanza
delle sentenze stesse. 
    Con ricorso n. 257/2005 la sig.ra Klement Elisabeth, proprietaria
dell'immobile oggetto della vertenza, ha impugnato  l'ingiunzione  di
demolizione del Commissario ad acta. 
    Nelle more del giudizio in ottemperanza e  dell'impugnazione  del
provvedimento del Commissario ad acta e' entrata in  vigore  un'altra
riforma dell'Ordinamento urbanistico provinciale  (legge  provinciale
n. 13/1997), varata con legge provinciale n. 3 del 2 luglio 2007. Con
tale   emendamento    e'    stata    inserita    nell'art.    l07-bis
un'interpretazione autentica dell'art. 88 dell'Ordinamento stesso del
seguente tenore: «6. Al comma 1 dell'art. 88 la dizione: ''In caso di
annullamento della concessione edilizia e qualora non  sia  possibile
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative'' si  interpreta
nel senso che l'annullamento della concessione edilizia  puo'  essere
dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi 7. Al
comma 1-bis dell'art. 88 la dizione: ''area soggetta  al  vincolo  di
inedificabilita' e menzionata dall'art. 27 della legge provinciale 21
gennaio 1987, n. 4'' si interpreta nel senso che si tratta di un'area
gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere  a),  b)  e  c),  e  3
dell'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4». 
    A  seguito  di   tale   interpretazione   autentica   l'Assessore
all'urbanistica di Naz  Sciaves  ha  quindi  rilasciato  in  data  17
dicembre 2007 una nuova concessione edilizia in sanatoria, applicando
l'istituto della sanzione pecuniaria (sostitutiva). Tale  concessione
in sanatoria forma quindi oggetto dell'impugnazione di cui al ricorso
n.  79/2008,  mentre  forma  oggetto  delle  istanze  di   esecuzione
rispettivamente delle impugnazioni di cui ai  ricorsi  nn.  210/2004,
211/2004 e 257/2005 il provvedimento del Commissario ad acta,  emesso
in esecuzione in ottemperanza  delle  sentenze  di  questo  tribunale
amministrativo, confermate dal Consiglio di Stato e passate tutte  in
giudicato. 
    Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione. 
    Ric. n. 210/2004 (Istanza di esecuzione): 
        «Violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  33,  legge  n.
1034/1971 e dell'art.  107,  comma  1,  della  legge  provinciale  n.
13/1997 basandosi la  sentenza  di  annullamento  della  modifica  di
destinazione urbanistica e della concessione edilizia n.  33/2001  su
vizi sostanziali e  non  formali  e  come  tali  insanabili  mediante
l'adozione di concessioni edilizie in sanatoria». 
    Ric. n. 210/04 (Incidente di esecuzione): 
        1) Eccesso di potere in relazione al dictum  e  all'efficacia
esecutiva delle sentenze di primo grado n.  366/2001  e  n.  474/2003
TRGA Bolzano e del provvedimento TRGA Bolzano n. 118/2005 adottato in
sede di esecuzione; violazione dell'art. 22, legge 6  dicembre  1971,
n. 1034; violazione del diritto di difesa in ogni grado del  giudizio
ex art. 24 della Costituzione. 
        2) Violazione dell'art. 81 legge urb. prov. 11 agosto 1997 n.
13; difetto di motivazione. 
        3) Violazione degli artt. 21 e 33, legge 6 dicembre 1971,  n.
1034; eccesso di potere per travisamento e perplessita' in  relazione
alla sopravvenuta concessione  edilizia  n.  40/2002;  illegittimita'
dell'ordine di demolizione  per  essere  la  costruzione  coperta  da
concessione edilizia sospesa ma non annullata. 
        4)  Violazione  del  principio  di   tipicita'   degli   atti
amministrativi; violazione degli artt. 80, 81 e 88 1. urb. prov. 
        5)   Violazione   delle   norme   sulla   partecipazione   al
procedimento amministrativo ai sensi dell'artt. 13. 14, 15, 16  della
l.r. 31 luglio 1993, n. 13, degli artt. 14 e seguenti della  l.p.  22
ottobre 1993, n. 17, nonche' degli artt. 7, 8, 9 e 10 della  legge  7
agosto 1990 n. 241. 
    Ric. n. 211/2004 (Istanza di esecuzione): 
        «Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  33  legge  n.
1034/1971 nella parte in cui consente alla parte vittoriosa in  primo
grado di ottenere la esecuzione della sentenza n. 474/2003». 
    Ric. n. 211/04 (Incidente di esecuzione): 
        1) Eccesso di potere in relazione al dictum  e  all'efficacia
esecutiva delle sentenze di primo grado n.  366/2001  e  n.  474/2003
TRGA Bolzano e del provvedimento TRGA Bolzano n. 118/2005 adottato in
sede di esecuzione; violazione dell'art. 22, legge 6 dicembre1971, n.
1034; violazione del diritto di difesa in ogni grado del giudizio  ex
art. 24 della Costituzione. 
        2) Violazione dell'art. 81 legge urb. prov. 11  agosto  1997,
n. 13; difetto di motivazione. 
        3) Violazione degli artt. 21 e 33, legge 6 dicembre 1971,  n.
1034; eccesso di potere per travisamento e perplessita' in  relazione
alla sopravvenuta concessione  edilizia  n.  40/2002;  illegittimita'
dell'ordine di demolizione  per  essere  la  costruzione  coperta  da
concessione edilizia sospesa ma non annullata. 
        4) Violazione  del  principio   di   tipicita'   degli   atti
amministrativi; violazione degli artt. 80, 81 e 88 legge urb. prov. 
        5)   Violazione   delle   norme   sulla   partecipazione   al
procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13, 14, 15,  16  della
l.r. 31 luglio 1993 n. 13, degli artt. 14 e seguenti  della  l.p.  22
ottobre 1993, n. 17, nonche' degli artt. 7, 8, 9 e 10 della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
    Ric. n 257/05: 
        1) Eccesso di potere in relazione al dictum  e  all'efficacia
esecutiva delle sentenze di primo grado n.  366/2001  e  n.  474/2003
TRGA Bolzano e del provvedimento TRGA Bolzano n. 118/2005 adottato in
sede di esecuzione; violazione dell'art. 22, legge 6 dicembre 1971 n.
1034; violazione del diritto di difesa in ogni grado del giudizio  ex
art. 24 della Costituzione. 
        2) Violazione dell'art. 81 legge urb. prov. 11 agosto 1997 n.
13; difetto di motivazione. 
        3) Violazione degli artt. 21 e 33 legge 6  dicembre  1971  n.
1034; eccesso di potere per travisamento e perplessita' in  relazione
alla sopravvenuta concessione  edilizia  n.  40/2002;  illegittimita'
dell'ordine di demolizione  per  essere  la  costruzione  coperta  da
concessione edilizia sospesa ma non annullata. 
        4)  Violazione  del  principio  di   tipicita'   degli   atti
amministrativi; violazione degli artt. 80, 81 e 88 legge urb. prov. 
        5)   Violazione   delle   norme   sulla   partecipazione   al
procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 13, 14. 15, 16 della
l.r. 31 luglio 1993, n. 13, degli artt. 14 e seguenti della  l.p.  22
ottobre 1993, n. 17, nonche' degli artt. 7, 8, 9 e 10 della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
    Ric. n. 79/08: 
        1) Violazione dell'art. 21-septies,  legge  n.  241/1990  per
elusione e violazione di sentenze definitive, previamente  notificate
con atto di diffida e messa in mora e passate in  giudicato;  eccesso
di potere per sviamento. 
        2) Violazione e falsa applicazione: 
          A) dell'art. 88, commi 1 e 2, legge provinciale  11  agosto
1997, n. 13 nonche' dell'art. 21 del d.P.G.p. 23 febbraio 1998, n.  5
(Regolamento  di  esecuzione  L.U.P.)  essendo  stata   richiesta   e
rilasciata una concessione in sanatoria  per  dichiarati  mc.  664,26
fuori terra ma senza  contemplare  parte  della  cubatura  del  piano
terreno (c.d. «offener Abstellplatz» consistente in un vano chiuso su
4 lati dotato di 2 finestre e portone pari a ca. 90 mc.), mentre  dal
semplice  confronto  con  il  progetto  relativo   alla   concessione
«originaria» (n. 33/2001) emerge che e' stata eseguita  una  cubatura
reale fuori terra pari a mc. 756; eccesso di potere  per  carenza  di
istruttoria; 
          B) degli artt. 88 e 79 L.U.P. e art.  41,  legge  prov.  n.
13/1998, essendo stata dichiarata una superficie residenziale pari  a
mq. 260 per cui l'edificio  non  poteva  essere  concessionato  quale
«edificio convenzionato» (cubatura max. 110 mq.) e non poteva  essere
applicata la relativa sanzione di cui all'art. 88, comma  1,  ridotta
al 60% del costo di  costruzione  per  mc.;  eccesso  di  potere  per
difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento. 
        3) Violazione dell'art 88, comma 1-bis, della legge prov.  11
agosto 1997, n.  13  essendo  stata  disposta  la  sanatoria  per  un
manufatto abusivo sito nel «verde agricolo» e non rientrante  tra  le
categorie di cui all'art. 27, comma 2.,  lettere  a),  b),  c)  della
legge prov. n. 4/1987; eccesso di potere per difetto di istruttoria e
per sviamento. 
    Mezzo subordinato di illegittimita' costituzionale. 
        4)  Violazione  dell'art.  47   della   Carta   dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 13 della  CEDU,  nonche'
degli artt. 3, 5, 9, 10, 24, 25, 42, 97, 113 e 117 della Costituzione
ad opera del combinato disposto di cui agli  artt.  88,  comma  1,  e
107-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto  1997  n.  13,  e
cio' per contrasto: 
          con     l'art.      3      della      Costituzione      per
irragionevolezza/disuguaglianza nel  trattamento  nei  confronti  dei
cittadini della Repubblica; 
          con l'art. 5 della Costituzione per violazione  dell'unita'
nazionale e dei relativi  principi  generali,  e  per  l'effetto  con
l'art. 4, comma 1 e l'art. 8. comma 1, dello statuto di autonomia; 
          con gli artt.  9  e  32  della  Costituzione,  per  mancato
rispetto della tutela del paesaggio, in  specie  del  verde  agricolo
tutelato, ove insiste il manufatto abusivo; 
          con l'art. 24, commi primo e secondo,  Cost.  per  elusione
dell'azione giurisdizionale promossa per la  tutela  degli  interessi
legittimi; 
          con  l'art.  25  della  Costituzione  per  sottrazione  dal
giudice predeterminato e gia' investito del giudizio di  ottemperanza
con avvenuta  nomina  del  Commissario  ad  acta  che  ha  emesso  il
provvedimento ripristinatorio; 
          con  l'art.  42,  secondo  comma,  della  Costituzione  per
violazione  della  «funzione  sociale»  assegnata   alla   proprieta'
privata; 
          con  l'art.  97  della  Costituzione  per  violazione   dei
principi della buona amministrazione; 
          con  l'art.  113  Cost.   essendo   lo   ius   superveniens
preordinato alla sottrazione della tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi; 
          con l'art. 117, terzo comma, Cost.  per  aver  dettato  una
disciplina  contrastante  con  i  principi  generali  in  materia  di
«governo del territorio»; 
          con   l'art.   119,   quarto   comma,   Cost.   per    aver
illegittimamente ridotte le entrate dell'ente locale  quale  sanzione
per la sanatoria dell'abuso edilizio; 
          con   l'art.   137,   terzo   comma,   Cost.    per    aver
surrettiziamente  introdotto  un  condono  atipico   permanente,   in
contrasto con le sentenze della Corte costituzionale nn.  196  e  198
del 2004, senza limiti di cubatura ed esteso anche al verde agricolo. 
    Le parti delle vertenze si sono costituite nei termini e nei modi
sopra meglio specificati, chiedendo le  decisioni  corrispondenti  ai
rispettivi interessi. All'udienza pubblica  del  25  giugno  2008  le
cause sono state trattenute in decisione. 
                            D i r i t t o 
    1. - In limine litis evidenti ragioni di connessione oggettiva  e
soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi in
esame, ai fini di un'unica decisione. 
    2. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata
la  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
107-bis, commi 6 e  7,  della  legge  provinciale  n.  13/1997,  come
modificata con la legge provinciale n. 3 del 2 luglio 2007. 
    3 - Le  ricorrenti  sollevano  la  questione  dell'illegittimita'
costituzionale ad opera del combinato disposto di  cui  all'art.  88,
comma 1, ed all'art. 107-bis. comma 6 e 7, della legge provinciale n.
13/1997, come modificata con la legge provinciale n. 3 del  2  luglio
2007, per contrasto con gli artt. 3, 5, 9, 10, 24, 25, 42, 97, 113  e
117 della Costituzione, e precisamente: 
        con      l'art.      3      della      Costituzione       per
irragionevolezza/disuguaglianza nel  trattamento  nei  confronti  dei
cittadini della Repubblica; 
        con l'art. 5 della Costituzione  per  violazione  dell'unita'
nazionale e dei relativi  principi  generali,  e  per  l'effetto  con
l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, dello statuto di autonomia; 
        con gli artt. 9 e 32 della Costituzione, per mancato rispetto
della tutela del paesaggio, in specie del  verde  agricolo  tutelato,
ove insiste il manufatto abusivo; 
        con l'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione  per
elusione dell'azione giurisdizionale promossa  per  la  tutela  degli
interessi legittimi; 
        con l'art. 25 della Costituzione per sottrazione dal  giudice
predeterminato e gia' investito  del  giudizio  di  ottemperanza  con
avvenuta nomina del Commissario ad acta che ha  emesso  provvedimento
ripristinatorio; 
        con  l'art.  42,  secondo  comma,  della   Costituzione   per
violazione  della  «funzione  sociale»  assegnata   alla   proprieta'
privata; 
        con l'art. 97 della Costituzione per violazione dei  principi
della buona amministrazione; 
        con l'art. 113 della Costituzione essendo lo ius superveniens
preordinato alla sottrazione della tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi; 
        con l'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione  per  aver
dettato una  disciplina  contrastante  con  i  principi  generali  in
materia di «governo del territorio»; 
        con l'art. 119, quarto comma,  della  Costituzione  per  aver
illegittimamente ridotte le entrate dell'ente locale  quale  sanzione
per la sanatoria dell'abuso edilizio; 
        con l'art. 137, terzo  comma,  della  Costituzione  per  aver
surrettiziamente  introdotto  un  condono  atipico   permanente,   in
contrasto con le sentenze della Corte costituzionale nn.  196  e  198
del 2004, senza limiti di cubatura ed esteso anche al verde agricolo. 
    4. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata
la   questione   di   legittimita'   costituzionale   in    relazione
all'interpretazione autentica dell'art. 88, comma 1  e  comma  1-bis,
disposta con l'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge provinciale  11
agosto 1997, n. 13, come modificata con la legge provinciale n. 3 del
2 luglio 2007 alla stregua  delle  considerazioni  che  seguono,  che
vengono sollevate anche d'ufficio, e nei  limiti  delle  precisazioni
qui di seguito esposte. 
    5. -  In  effetti,  l'art.  88.  commi  1  e  1-bis  della  legge
provinciale n.  13/1997,  come  modificata  ed  integrata  con  legge
provinciale 2 luglio 2007, n. 3, cosi' dispone: 
        1) In caso  di  annullamento  della  concessione  edilizia  e
qualora non sia possibile  la  rimozione  dei  vizi  delle  procedure
amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o  per
parli di esse una sanzione pecuniaria pari all'80 per cento del costo
di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73. Nel caso in cui  la
costruzione  costituisca  abitazione  per  il  fabbisogno   abitativo
primario del  richiedente  e  costui  assuma  gli  obblighi  relativi
all'edilizia convenzionata di cui all'art. 79, la sanzione pecuniaria
e' pari al 60 per cento del costo di costruzione per  metro  cubo  di
cui all'art. 73. 1-bis) Il pagamento della sanzione pecuniaria non e'
ammesso qualora la costruzione insista su un'area soggetta al vincolo
di inedificabilita' e menzionata dall'art. 27 della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui  all'art.  88,  comma  1,  non
trova applicazione  in  caso  di  una  condanna  penale,  passata  in
giudicato, della persona responsabile del rilascio della  concessione
edilizia L'applicazione dell'art. 88. comma  1,  e'  sospesa  per  la
durata delle indagini  preliminari  e  del  procedimento  penale.  2)
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce
i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 85. 
    Tale norma, appunto, limita la produzione  dei  medesimi  effetti
della concessione di cui all'art. 85 della stessa legge (accertamento
di conformita' con concessione edilizia  in  sanatoria)  ai  casi  di
annullamento della concessione edilizia e qualora non  sia  possibile
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative,  ma  non  anche
quando i vizi sono dipesi da vizi sostanziali, ovvero quando si e' di
fronte  ad  una  edificazione  in  zone  sottoposte  a   vincoli   di
inedificabilita' assoluta o relativa. 
    6. - Il  disposto  dell'interpretazione  autentica  all'art.  88,
invece, ammette, la sanatoria esplicitamente quando l'annullamento di
una concessione edilizia sia dipeso anche  da  vizi  sostanziali.  In
effetti,  il  testo  di  tale  interpretazione  autentica,  contenuta
nell'art.  107-bis,  della  legge  provinciale   n.   13/1997,   come
modificata con legge provinciale n. 3/2007, dispone quanto segue: 
        «6. Al  comma  1  dell'art.  88  la  dizione:  ''In  caso  di
annullamento della concessione edilizia e qualora non  sia  possibile
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative'' si  interpreta
nel senso che l'annullamento della concessione edilizia  puo'  essere
dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi. 
        7. Al comma 1-bis dell'art. 88 la dizione: ''area soggetta al
vincolo di inedificabilita' e menzionata  dall'art.  27  della  legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4'' si interpreta nel  senso  che  si
tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere  a),
b) e c), e 3 dell'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n.
4.». 
    7. - Questo Collegio richiama all'uopo la  sentenza  della  Corte
costituzionale 6 dicembre 2004 n. 376, con la quale questa si esprime
in relazione al potere del legislatore regionale, nel caso di  specie
del legislatore  provinciale.  di  varare  norme  di  interpretazione
autentica con effetti retroattivi, e precisamente: «Va  premesso  che
il  ricorso  non  investe  la  questione  del  se  alle  regioni  sia
consentito emanare leggi aventi efficacia retroattiva, anche  se  non
qualificabili  come  di  interpretazione  autentica:  questione  che,
espressamente affrontata dalla ordinanza n.  713  del  1988  e  dalla
sentenza n. 19 del 1989, e' stata da questa Corte risolta  nel  senso
che ''l'art. 11 disp. prel.  cod.  civ.  non  puo'  assumere  per  il
legislatore regionale altro e diverso significato da quello che  esso
assume per quello statale,  con  la  possibilita'  per  l'uno  e  per
l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative  alle
quali possa essere attribuita efficacia retroattiva''. 
    In ragione di cio' non sono condivisibili le  considerazioni  del
ricorrente volte a sottolineare, a fronte della (pretesa)  univocita'
della norma  oggetto  di  interpretazione  autentica,  che  ''non  e'
consentito   al   legislatore   distorcere   la    tipica    funzione
dell'interpretazione   autentica,   con   il   connaturato    effetto
retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni  che
hanno, invece, portata innovativa'', chiaro essendo che ben  puo'  il
legislatore (anche regionale) conferire - con  i  limiti  piu'  volte
precisati  da  questa  Corte,  e  di  seguito  ribaditi  -  efficacia
retroattiva ad una legge anche se essa  non  si  autoqualifichi,  ne'
sia, di interpretazione autentica. 
    Coerentemente con questa premessa, la  giurisprudenza  di  questa
Corte  e'  da  tempo  univoca   nel   ritenere   che   quello   della
ragionevolezza e del non  contrasto  con  altri  valori  e  interessi
costituzionalmente protetti costituisce il limite della potesta'  del
legislatore. di conferire efficacia retroattiva alla legge, quale che
sia lo strumento (''una apposita norma  ...  o  l'autodefinizione  di
interpretazione autentica'': (sentenze n. 36 del 1985 e  n.  123  del
1988) a tal fine utilizzato; con la conseguenza che ''non e' decisivo
verificare se  la  norma  censurata  abbia  carattere  effettivamente
interpretativo (e sia percio' retroattiva) ovvero sia innovativa  con
efficacia retroattiva. infatti, il divieto  di  retroattivita'  della
legge - pur costituendo valore  di  civilta'  giuridica  e  principio
generale dell'ordinamento,  cui  il  legislatore  deve  in  linea  di
principio attenersi -  non  e'  stato  tuttavia  elevato  a  dignita'
costituzionale, salva per la materia penale la  previsione  dell'art.
25 della Costituzione. Quindi il  legislatore,  nel  rispetto  ditale
previsione,  puo'  emanare  norme   con   efficacia   retroattiva   -
interpretative  o  innovative   che   esse   siano   -   purche'   la
retroattivita'  trovi  adeguata  giustificazione  sul   piano   della
ragionevolezza e non  si  ponga  in  contrasto  con  altri  valori  e
interessi costituzionalmente protetti'' (sentenza n. 374 del 2002; in
senso conforme: sentenze n. 229 del 1999 e n. 419 del 2000; ordinanza
n. 263 del 2002). Discende da cio' che l'asserita ''distorsione della
funzione della legge di interpretazione autentica ... per  mascherare
norme effettivamente innovative  dotate  di  efficacia  retroattiva''
(cfr. sentenze n. 155 del 1990 e n. 397 del 1994) non  determina,  di
per se', l'illegittimita' costituzionale della legge (sentenza n.  23
del 1967), ma puo', al piu', costituirne un indice, dal  momento  che
occorre pur sempre verificare se siano stati valicati i limiti  sopra
indicati al potere del legislatore di conferire efficacia retroattiva
alla legge;  cosi'  come,  per  converso,  anche  ove  la  legge  sia
qualificabile come di interpretazione autentica,  occorre  verificare
se, esercitando il potere di chiarire  la  portata  della  precedente
norma, il  legislatore  abbia  rispettato  «i  principi  generali  di
ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento
legittimamente posto  sulla  certezza  dell'ordinamento  giuridico  e
quello del rispetto delle funzioni  costituzionalmente  riservate  al
potere giudiziario» (sentenze n. 525 del 2000 e n. 26 del 2003). 
    8. - Nel caso di specie  e'  da  evidenziare  che  con  la  norma
interpretativa e' stato imposto all'art. 88 sopra citato un  altro  e
diverso  significato  da  quello  insito  nella  dizione   letterale;
significato neanche rilevabile  dall'interpretazione  sistematica  di
tutta la materia regolante «il governo del territorio  (terzo  comma,
art. 117  Cost.)»  nella  Provincia  di  Bolzano,  sia  in  relazione
all'edilizia   (volta   ad   incidere   sui   tempi    dell'attivita'
edificatoria) sia  in  relazione  all'urbanistica  (finalizzata  alla
salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici
in itinere, e medio tempore, dell'ordinato assetto del territorio). 
    La  tipica  funzione  dell'interpretazione  autentica,   con   il
connaturato effetto retroattivo,  e'  atta  ad  attribuire  carattere
interpretativo  a  disposizioni  che  possono  avere  anche   portata
innovativa ad una legge, fin quando non ne  siano  stati  valicati  i
limiti «dei principi generali di  ragionevolezza  e  di  uguaglianza,
quello  della  tutela  dell'affidamento  legittimamente  posto  sulla
certezza dell'ordinamento  giuridico  e  quello  del  rispetto  delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario». 
    9. -  Con  la  norma  interpretativa  sopra  citata,  invece,  il
legislatore ha valicato tali principi dando alla norma un significato
diverso ed  addirittura  opposto  a  quello  risultante  dalla  norma
interpretata, assegnando, in  effetti,  alla  norma  interpretata  un
significato non in essa contenuto e non riconoscibile come «una delle
possibili letture del testo originario» neppure in  riferimento  alla
normativa statale come puo' essere desunto dall'art. 38 del d.P.R. n.
380 del 6 giugno 2001 (T.U. in  materia  di  edilizia),  e  incidendo
illegittimamente  su  un  contenzioso  pendente,  nel  caso  concreto
l'annullamento di una concessione edilizia dipeso da vizi sostanziali
e non da soli vizi di  procedure  amministrative  dichiarato  con  le
sentenze  del  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  -
Sezione autonoma di Bolzano, n. 366 del 19 dicembre 2001, n. 474  del
24 novembre 2003, 338 del 12 ottobre 2005 e n. 118 del 29 marzo 2005,
tutte confermate dal Consiglio di Stato con decisioni n. 3106 del  12
giugno 2007, n. 3107 del 12 giugno 2007 e n. 3302 del 19 giugno 2007. 
    10. - Il contenuto normativo delle disposizioni censurate  viola,
pertanto,   ad   avviso   del   Collegio,   anche   le   attribuzioni
costituzionali dell'autorita' giudiziaria cui spetta  la  tutela  dei
diritti (artt. 102 e 113 Cost.). 
    Infatti, non vi e' dubbio che l'emissione di provvedimenti idonei
ad acquistare autorita' di giudicato costituisca uno  dei  principali
strumenti per la realizzazione del suindicato compito. Nel  contempo,
le disposizioni denunciate contrastano con gli artt. 3 e 24 Cost., in
quanto in parte vanificano  i  risultati  dell'attivita'  giudiziaria
svolta,  sulla  cui  definitivita'   i   ricorrenti   potevano   fare
ragionevole affidamento. 
    11. - In simile ordine di idee questa Corte ha affermato,  da  un
lato, che l'estinzione dei  giudizi  pendenti  puo'  essere  ritenuta
costituzionalmente legittima qualora le  norme  che  la  stabiliscono
incidano anche sulla  legge  regolatrice  del  rapporto  controverso,
garantendo  la  sostanziale  realizzazione  dei  diritti  in  oggetto
(sentenza n. 103 del 1995) dall'altro, che in materia non  penale  la
legittimita' di leggi retroattive e'  condizionata  dal  rispetto  di
altri principi costituzionali e,  in  particolare,  di  quello  della
tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento (ex plurimis,
sentenze n. 446 del 2002 e n. 234 del 2007). Anche se le disposizioni
in  scrutinio  non  possono  essere  definite  retroattive  in  senso
tecnico, tuttavia  esse,  travolgendo  provvedimenti  giurisdizionali
definitivi  e  incidendo  sui  regolamenti  dei  rapporti   in   essi
consacrati,  finiscono  per  avere  la  stessa  efficacia  di   norme
retroattive e per incontrare i  medesimi  limiti  costituzionali  per
queste enunciati. 
    12.  -  All'uopo  si  richiama  la   sentenza   di   cod.   Corte
costituzionale, 7 novembre 2007, n. 364 nella  quale  viene  statuito
che «In simile ordine di idee questa Corte ha affermato, da un  lato,
che  l'estinzione  dei  giudizi   pendenti   puo'   essere   ritenuta
costituzionalmente legittima qualora le  norme  che  la  stabiliscono
incidano anche sulla  legge  regolatrice  del  rapporto  controverso,
garantendo  la  sostanziale  realizzazione  dei  diritti  in  oggetto
(sentenza n. 103 del 1995), dall'altro, che in materia non penale  la
legittimita' di leggi retroattive e'  condizionata  dal  rispetto  di
altri principi costituzionali e,  in  particolare,  di  quello  della
tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento (ex plurimis,
sentenze n. 446 del 2002 e n. 234 del 2007). Anche se le disposizioni
in  scrutinio  non  possono  essere  definite  retroattive  in  senso
tecnico, tuttavia  esse,  travolgendo  provvedimenti  giurisdizionali
definitivi  e  incidendo  sui  regolamenti  dei  rapporti   in   essi
consacrati,  finiscono  per  avere  la  stessa  efficacia  di   norme
retroattive e per incontrare i  medesimi  limiti  costituzionali  per
queste enunciati.» 
    13.  -  La  violazione  di   tali   principi   consacrati   nella
Costituzione non viene meno neanche a seguito  della  modifica  dello
stesso art. 88  della  legge  provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,
disposta con legge provinciale n. 4 del 10 giugno  2008,  entrato  in
vigore il giorno della trattazione  nel  merito  della  causa  meglio
descritta in fatto ed avente lo stesso contenuto dell'interpretazione
autentica sopra riportata. Tale art. 88 ora dispone che: 
        «1) In caso di  annullamento  della  concessione  edilizia  e
qualora non sia possibile  la  rimozione  dei  vizi  delle  procedure
amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o  per
parti di esse una sanzione pecuniaria pari all'80 per cento del costo
di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73. Nel caso in cui  la
costruzione  costituisca  abitazione  per  il  fabbisogno   abitativo
primario del  richiedente  e  costui  assuma  gli  obblighi  relativi
all'edilizia convenzionata di cui all'art. 79, la sanzione pecuniaria
e' pari al 60 per cento del costo di costruzione per  metro  cubo  di
cui all'art. 73; 
        1-bis) Il pagamento  della  sanzione  pecuniaria  e'  ammesso
anche quando l'annullamento della concessione edilizia sia dipeso  da
vizi sostanziali. Il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria  non  e'
ammesso qualora la costruzione insista su un'area gravata dai vincoli
di cui ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3 dell'art. 27  della  legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui  al  comma  1  non
trova applicazione in caso di condanna penale, passata in  giudicato,
della persona responsabile del rilascio della  concessione  edilizia.
L'applicazione del comma 1 e' sospesa per la  durata  delle  indagini
preliminari e del procedimento penale. 
        2)  L'integrale  corresponsione  della  sanzione   pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art.
85». 
    Spettera' a cod. Corte  costituzionale  valutare  se  tale  norma
(cioe', l'art. 88 come  modificato)  debba  subire  la  stessa  sorte
dell'interpretazione  autentica,  contenendo  ambedue  le  norme  gli
stessi disposti. 
    Le norme, infatti, contemplano ulteriori possibilita'  di  sanare
costruzioni  illegittime  qualora   l'annullamento   di   concessioni
edilizie sia dipeso da vizi sostanziali e non solo da  vizi  formali.
Nel  caso  di  specie  la  norma  provinciale  si  discosta,   pero',
diametralmente  anche  dal  contenuto  della  norma  statale,  cioe',
dall'art. 38 del d.P.R.  n.  380/2001  (T.U.  in  materia  edilizia),
emanato in applicazione dei disposti di cui all'art. 117, terzo comma
della Costituzione (Corte costituzionale, 28 dicembre 2006, n. 450). 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante ai fini della decisione e  non  manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, comma  3,
della Costituzione, agli artt. 4  e  8  dello  Statuto  di  autonomia
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)  in  relazione  all'art.  117,  terzo
comma, della  Costituzione  per  il  mancato  rispetto  dei  principi
fondamentali della materia «governo del territorio», la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 107-bis,  commi  6  e  7  della
legge della provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, come
modificata ed integrata dall'art. 23 della legge provinciale 2 luglio
2007, n. 3,  limitatamente  all'estensione  della  sanabilita'  delle
concessioni edilizie annullate per vizi sostanziali. 
    Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
atti alla Corte costituzionale nonche'  la  notifica  della  presente
ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  al
Presidente della provincia autonoma di  Bolzano  e  la  comunicazione
della medesima ai Presidenti di Camera e Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Bolzano, in Camera di consiglio nelle sedute  del
25 giugno 2008 e del 29 settembre 2008. 
                      Il Presidente: Rossi Dori 
                                                  L'estensore: Zelger