N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 2008
Ordinanza del 30 dicembre 2008 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile promosso da Benedetti Luigi contro I.N.A.I.L.. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Diritto alla revisione della rendita - Esclusione ai fini assicurativi di fattori espositivi di rischio di aggravamento della malattia professionale successivi al momento di accertamento della malattia professionale indennizzabile decorsi i quindici anni dalla costituzione della rendita - Irrazionalita' - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio della garanzia previdenziale. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 131, 132 e 137. - Costituzione, artt. 3, 32 e 38.(GU n.14 del 8-4-2009 )
IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt.80 e 137, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, rileva: con il ricorso depositato il 23 febbraio 2004 la parte ha allegato di avere prestato continuativamente attivita' lavorativa fino al luglio 2002 quale dipendente di cava di marmo, con esposizione al rischio morbigeno, determinante aggravamento dell'ipoacusia, gia' accertata; in tale senso a seguito dell'attivita' istruttoria espletata, e' risultato che il ricorrente ha svolto in via continuativa, anche successivamente alla costituzione della rendita (avvenuta con decorrenza 28 novembre 1978) l'attivita' lavorativa in relazione alla quale il beneficio era stato riconosciuto, senza che fosse mutate le condizioni ambientali, tempo e modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa; l'I.N.A.I.L. ha sottoposto il ricorrente a revisione in data 30 giugno 1995 con riduzione della rendita dal 37 al 20 %, successivamente, a seguito di mera rettifica ai sensi dell'art.9, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, riportato con decorrenza 1° ottobre 2000; l'Istituto convenuto oppone il termine massimo per la revisione ai sensi dell'art. 137, d.P.R. n. 1124/1965; il sistema assicurativo contempla la possibilita' di riconoscimento della rendita unica sul presupposto di infortuni policroni pure se intervallati da piu' di dieci anni (quindi, con superamento del limite temporale per la revisione), e tale regola,come noto, trova applicazione anche nel caso di concorrenza di infortunio con malattia professionale ai sensi dell'art. 132 d.P.R. cit.; al contrario, non e' dato rinvenire dal sistema normativo la regola che afferma l'ammissibilita' del cumulo nel caso di aggravamento della medesima malattia - non in base ad una mera evoluzione della stessa dipendente da originari fattori determinativi - ma in presenza di una esposizione al fattore morbigeno, protrattasi medio tempore, ovvero successivamente rispetto al periodo di consolidamento della prima rendita; il dato normativo, in particolare, non contempla come rilevanti i fattori causali, quale il protrarsi dell'esposizione al rischio morbigeno determinativo di un aggravamento, ma solo, ai sensi dell'art. 80 cit, il caso di un nuovo infortunio o di nuova malattia professionale; su tale ultimo punto vanno richiamate le definitive acquisizioni che ha offerto la giurisprudenza di legittimita' alla luce dell'intervento additivo della Corte Cosituzionale con la sentenza 18 maggio 1989, n. 319, in tema di interpretazione della disciplina in commento e della sua correlazione con la norma dell'art. 83 d.P.R cit. in tema di limiti temporali della revisione anche per quanto concerne le malattie professionali (Cass. civ. sez. un. sentenze n. 12023 del 19 dicembre 1990 e 6402 del 25 marzo 2005 n. 6402); d'altra parte non si rinviene nel sistema normativo neppure una disposizione che limiti l'esposizione al rischio lavorativo lo stesso lavoratore, per il quale sia gia' stato accertato l'insorgere di malattia professionale in relazione ai medesimi fattori a cui rimanga esposto (in tale senso va richiamata la disposizione dell'art. 136, sui limitati effetti che scaturiscono dal mancato abbandono della «specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta»); lo stesso sistema di norme enuclea il principio della generale copertura assicurativa di ogni patologia derivante conseguente all'esposizione a rischio patogeno (combinata lettura degli artt. 2, 3 e 131, d.P.R. cit.), costituente espressione del sovraordinato principio costituzionale di cui all'art. 38 Cost.; sotto diverso profilo, invece, attinente il superamento della soglia non indennizzabile la Corte costituzionale con la sentenza 10 febbraio 1988 n. 179, ha avuto gia' occasione di pronunciarsi escludendo che l'insorgenza dell'aggravamento, utile per ottenere il beneficio, e la sua conoscenza non soffrono limiti temporali, sancendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134 d.P.R. citato, sotto tale particolare profilo; il diverso profilo per il quale in questa sede si intende sollecitare la pronuncia della Corte costituzionale attiene alla diversa ed ulteriore situazione che non concerne l'evoluzione della patologia, causata da fattore morbigeno accertato e valutato dall'Istituto assicuratore, ma alla concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla continuazione dell'esposizione lavorativo al medesimo rischio morbigeno; non e' manifestamente infondato dubitare, infatti, della legittimita' costituzionale della combinata lettura degli artt.137, 131, 132 ed 80 d.P.R. cit. nella parte in cui escludono la rilevanza ai fini assicurativi di fattori espostivi al rischio di aggravamento della malattia professionale successivi al momento di accertamento della malattia professionale indennizzabile, rispetto agli artt. 3, 32 e 38 Cost.; stante il limite di revisione interno, secondo la cennata interpretazione giurisprudenziale, che mantiene per i profili diversi ed evidenziati dalla giurisprudenza di legittimita' sopra indicata, intatta la sua validita' non si rinviene la possibilita' di offrire una diversa opzione ermeneutica di una norma, l'art. 80 che esclude la possibilita' di una revisione per l'unica patologia, pure se aggravata da una sopravvenuta esposizione lavorativa rispetto al tempo dell'accertamento in sede amministrativa, una volta decorso il termine del quindicennio previsto dall'art. 137; il limite temporale del quindicennio correlato all'unica malattia professionale ed ancorato all'eziologia professionale originaria, in tale senso, appare limitare in modo irrazionale il diritto alla revisione; solo la censura della disciplina scrutinata, nella parte in cui non consente la revisione in relazione a fattori morbigeni sopravvenuti in relazione all'unica patologia gia' accertata come avente origine professionale, per la quale risulta accertato un aggravamento dipendente da tali fattori ulteriori, permette di assicurare tutela al lavoratore esposto, mediante il meccanismo regolatore di cui all'art.80; a presidio della certezza dei rapporti giuridici permarrebbe, in ogni caso, il limite dato dalla prescrizione del diritto ai sensi dell'art.,112, primo comma, d.P.R. cit., che impone un obbligo di tempestiva denuncia dell'aggravamento (sulla rilevanza anche a tali fini del temine prescrizionale C. cost. 21 aprile 1971, n. 80); nel caso di specie la domanda amministrativa, utile ai fini interruttivi, risulta essere stata presentata in data 4 dicembre 2003; la consulenza tecnica, disposta in relazione all'evoluzione della patologia ha consentito di accertare l'incidenza invalidante di fattori lavorativi determinanti una maggiore condizione invalidante nella misura del 41 % nel 2003 e del 44 % nel 2008, epoca dello svolgimento delle operazioni del consulente dell'ufficio; si tratta, allora, di situazione determinatasi tra la revisione del 1995 e la cessazione dell'attivita' lavorativa nel 2002, rispetto a domanda intervenuta nel 2003, quindi, di situazione che, alla luce degli accertamenti operati in sede istruttoria e degli esiti della consulenza tecnica consente di ritenere rilevante il sindacato della Corte costituzionale sulle norme della cui tenuta sul piano costituzionale dubita il giudicante: se dovesse trovare applicazione la disciplina richiamata, infatti, si tratterebbe di patologia la cui maggiore incidenza invalidante si sarebbe determinata, in modo palese, in un momento successivo a quello utile per la revisione, mentre solo attraverso l'elisione del limite applicativo delle norme citate, sarebbe consentito assicurare tutela all'accertata esposizione lavorativa invalidante;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137, 131, 132 ed 80, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nei termini di cui alla motivazione; Sospende il giudizio in corso. Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti, ai loro difensori, al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Brescia, addi' 30 dicembre 2008 Il giudice del lavoro: Alessio