N. 152 SENTENZA 6 - 19 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Forze di polizia - Invalidita' per causa  di  servizio  -  Indennita'
  speciale una tantum di importo pari all'equo indennizzo  maggiorato
  del venti per cento - Mancata estensione della relativa  previsione
  agli appartenenti  alle  forze  armate  -  Dedotta  discriminazione
  irrazionale,  con  violazione  del  principio  di   eguaglianza   -
  Esclusione - Autonomia dell'ordinamento delle forze di polizia e di
  quello delle forze armate, nonche' carattere speciale della ipotesi
  di cui viene chiesta l'estensione - Non fondatezza della questione. 
- D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, art. 7. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.21 del 27-5-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                               Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7  del  decreto
del  Presidente  della   Repubblica   25   ottobre   1981,   n.   738
(Utilizzazione del personale delle  forze  di  polizia  invalido  per
causa di servizio), promosso dal Tribunale  amministrativo  regionale
della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra C. C. e
il Ministero della Difesa,  con  ordinanza  del  18  settembre  2008,
iscritta al n. 426 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  54, 1ยช  serie   speciale,
dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 22  aprile  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,  sezione
di  Lecce,  ha  sollevato,   con   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.  738
(Utilizzazione del personale delle  forze  di  polizia  invalido  per
causa di servizio) nella parte in cui non prevede  la  corresponsione
agli appartenenti alle  forze  armate  dell'indennita'  speciale  una
tantum  contemplata  dalla  disposizione  medesima  in   favore   del
personale di polizia invalido per causa di servizio. 
    Il Tribunale amministrativo rimettente riferisce  che  dinanzi  a
esso  pende  il  ricorso  proposto  da  un  ufficiale   dell'Esercito
italiano,  al  quale  sono  state  diagnosticate  alcune   infermita'
giudicate dipendenti da causa di  servizio,  per  l'annullamento  del
provvedimento con il quale il Ministero della difesa, pur  concedendo
l'equo  indennizzo,  ha  rigettato  la  domanda   di   corresponsione
dell'indennita' speciale prevista dalla  disposizione  impugnata.  La
disposizione in questione riconosce agli appartenenti alle  forze  di
polizia, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidita', una
speciale indennita' una tantum, proporzionata al grado di invalidita'
accertato, di importo pari all'equo indennizzo maggiorato  del  venti
per  cento.  L'unico  motivo  di  ricorso,  prosegue   il   Tribunale
amministrativo, e' l'asserito contrasto tra la disposizione e  l'art.
3 Cost. 
    2. - In ordine alla rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, il Collegio rimettente osserva  che  la  pretesa  del
ricorrente, relativa alla spettanza della differenza tra  l'ammontare
dell'equo indennizzo e il maggior  importo  dell'indennita'  prevista
dalla disposizione impugnata, e' preclusa dalla disposizione stessa e
che, dunque, la verifica della legittimita' costituzionale di essa e'
decisiva ai fini della definizione della controversia. 
    3. - In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente  e'
consapevole dell'orientamento  della  giurisprudenza  costituzionale,
secondo il quale tra il personale delle forze  di  polizia  e  quello
delle  forze  armate  esistono   regimi   retributivi   e   normativi
differenziati, che  impediscono  di  operare  una  comparazione  alla
stregua del principio di  eguaglianza  (sentenza  n.  191  del  1990;
ordinanze n. 91 del 1993 e n. 582  del  1988).  Il  Collegio  ritiene
tuttavia che questo orientamento non si attagli al caso in  esame  in
quanto l'istituto dell'equo indennizzo ha natura indennitaria  e  non
retributiva, e in quanto esso ha identica  natura  per  il  personale
militare e per quello della Polizia di Stato. 
    Secondo  il  Tribunale  amministrativo,  la  difformita'  tra  la
disciplina relativa alle forze di  polizia  e  quella  relativa  alle
forze  armate  determina   una   discriminazione   ingiustificata   e
irrazionale, che non puo' essere giustificata in base alla diversita'
delle rispettive funzioni, con  conseguente  violazione  dell'art.  3
Cost. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,  sezione
di  Lecce,  ha  sollevato,  con  riferimento  all'articolo  3   della
Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.  738
(Utilizzazione del personale delle  forze  di  polizia  invalido  per
causa di servizio), che contempla la corresponsione di  un'indennita'
al personale di polizia invalido per causa di servizio,  nella  parte
in cui non prevede la corresponsione della stessa indennita' anche al
personale delle forze armate. Secondo  il  Tribunale  rimettente,  la
difformita' tra la disciplina dettata  per  le  forze  di  polizia  e
quella relativa  alle  forze  armate  determina  una  discriminazione
ingiustificata e irrazionale e, quindi, la violazione  del  principio
di eguaglianza. 
    2. - La questione non e' fondata. 
    Il d.P.R. n. 738 del 1981, nel quale e' contenuta la disposizione
impugnata, disciplina l'utilizzazione del personale  delle  forze  di
polizia  divenuto  invalido  in  conseguenza   di   eventi   connessi
all'espletamento dei compiti di  istituto:  esso  stabilisce  che  il
personale in questione e'  utilizzato,  d'ufficio  o  a  domanda,  in
servizi compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e  disciplina
l'accertamento   dell'invalidita'   e   le   misure    che    vengono
conseguentemente   adottate.   Tra   queste   misure    rientra    la
corresponsione di un'indennita' speciale una tantum, proporzionata al
grado  di  invalidita'  accertato.  L'indennita'  sostituisce  l'equo
indennizzo previsto dalle leggi vigenti per l'invalidita'  per  causa
di servizio dei dipendenti pubblici. Il suo importo e' pari a  quello
dell'equo indennizzo, maggiorato del venti per cento.  Si  tratta  di
una disciplina derogatoria rispetto  a  quella  dell'invalidita'  per
causa di servizio dettata per la  generalita'  dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni, nonche'  di  ambito  limitato,  in  quanto
circoscritta al caso in cui l'invalidita' derivi da specifici  eventi
connessi  all'espletamento  dei  compiti  d'istituto.  E'  un'ipotesi
peculiare, la cui  specialita'  e'  giustificabile  in  virtu'  delle
particolari funzioni delle forze di  polizia  e  dei  rischi  a  esse
connessi. Per  questa  ipotesi,  sono  previste  l'utilizzazione  del
dipendente   invalido   in   servizi   d'istituto   compatibili   con
l'invalidita', senza trasferimento ad  altra  amministrazione,  e  la
maggiorazione dell'indennizzo, nella misura del venti per cento. 
    Si aggiunga che il rinvio all'art. 1 del d.P.R. n. 738 del  1981,
operato dall'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68  (Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili), comporta l'applicazione al personale
militare  della  norma  relativa  all'utilizzazione  del   dipendente
invalido, ma non di quella relativa all'indennita'. 
    La disposizione determina indubbiamente  una  diversita'  tra  il
trattamento del personale di polizia e quello del personale militare.
Ma questa diversita' non produce  una  violazione  del  principio  di
eguaglianza. A questa conclusione si giunge considerando, da un lato,
la giurisprudenza costituzionale relativa al trattamento normativo  e
retributivo del personale delle forze di polizia e  di  quello  delle
forze armate, dall'altro, le peculiarita' dell'ipotesi regolata dalla
disposizione impugnata. 
    In ordine al primo aspetto, questa Corte ha affermato l'autonomia
dell'ordinamento delle forze di  polizia  e  di  quello  delle  forze
armate, ha escluso  che  la  Costituzione  richieda  un'identita'  di
trattamento (sentenze n. 442 del  2005  e  n.  451  del  2000)  e  ha
stabilito che la  diversita'  dei  rispettivi  regimi  retributivi  e
normativi impedisce una comparazione alla stregua  del  principio  di
eguaglianza (sentenze n. 91 del 1993 e n. 583 del 1988). 
    In ordine al secondo aspetto, la disposizione impugnata detta una
disciplina speciale, che  si  differenzia  da  quella  relativa  alla
generalita' dei dipendenti pubblici, compresi i militari, per diversi
aspetti (in particolare, per il collegamento tra l'invalidita' e  uno
specifico evento e per  la  destinazione  del  dipendente  invalido).
Essa, quindi, in quanto volta a  regolare  una  particolare  ipotesi,
propria del personale di polizia, non puo' essere paragonata  con  il
trattamento che la legge riserva al personale militare. 
    Quanto precede induce a escludere la violazione del principio  di
eguaglianza e, quindi, la fondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  25  ottobre
1981, n. 738 (Utilizzazione del  personale  delle  forze  di  polizia
invalido per causa di servizio) sollevata, in riferimento all'art.  3
della Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Cassese 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 2009. 
               Il drettore della cancelleria: Di Paola