N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2009

Ordinanza del 22 gennaio 2009  emessa  dalla  Commissione  tributaria
regionale per il Veneto sul ricorso proposto da  Pesce  Willy  contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Venezia n. 2 ed altra. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle  imposte  -  Ricorso  in  appello
  proposto da contribuente  destinatario  di  cartella  di  pagamento
  priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullita'
  per  omessa  indicazione  del  responsabile  del  procedimento   di
  iscrizione  a  ruolo  e  del  procedimento  di   emissione   e   di
  notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilita'
  della detta sanzione di nullita' alle sole  cartelle  di  pagamento
  emesse  in  relazione  ai  ruoli  consegnati  agli   agenti   della
  riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della
  ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento  relative  ai  ruoli
  consegnati prima del 1°  giugno  2008,  sotto  il  duplice  profilo
  dell'ingiustificata violazione del  principio  di  irretroattivita'
  della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni  riservate
  all'amministrazione  -  Asserita  disparita'  di  trattamento   dei
  contribuenti discriminati in ragione della  data  di  consegna  dei
  ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione
  e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza  sui  principi
  di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione
  - Denunciata violazione dei principi costituzionali in  materia  di
  giusto processo. 
- Legge 28 febbraio 2008,  n.  31,  art.  36,  comma  4-ter,  secondo
  periodo [recte: decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  art.  36,
  comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge  di  conversione
  28 febbraio 2008, n. 31]. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. 
(GU n.24 del 17-6-2009 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello   n.   1816/07,
depositato il 20 dicembre 2007, avverso la  sentenza  n.  49/12/2006,
emessa dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Venezia  contro
Concessionario Equitalia Polis S.p.A., difeso da: Schiavfon Luca, via
Miranese, 3 - Mestre 30171 Venezia, proposto  dal  ricorrente:  Pesce
Willy, via Noalese sud, 16/2 -  30033  Noale  (Venezia),  difeso  da:
Sartori Giuliano e  Andrea  Codemo,  viale  G.  Verdi,  15D  -  31100
Treviso; 
    Contro: Concessionario Equitalia Polis S.p.A. Agenzia  Entrate  -
Ufficio Venezia 2, proposto dal ricorrente: Pesce Willy, via  Noalese
sud, 16/2 - 30033 Noale (Venezia),  difeso  da:  Sartori  Giuliano  e
Andrea Codemo, viale G. Verdi 15D - 31100 Treviso. 
    Atti  Impugnati:  cartella  dl  pagamento  n.   11920050010296773
IVA+IRPEF+ILOR  2003;  cartella  di  pagamento  n.  11920050010296773
IVA+IRPEF+ILOR 2003. 
    Con tempestivo ricorso ai primi  giudici  il  contribuente  Pesce
Willy impugna la cartella  di  pagamento  emessa  dall'Agenzia  delle
Entrate di Venezia 2 relativa al  recupero  di  somme  dovute  e  non
corrisposte a seguito dell'adesione agli istituti  definitori  recati
dall'art. 15 legge n. 289/2002. 
    La societa ricorrente secondo l'ufficio ha versato solo la  prima
rata del condono omettendo di versare le rate successive. 
    Con il ricorso introduttivo, notificato all'Agenzia delle Entrate
suddetta  ed  alla  Gest   Lines   S.p.A.,   la   ricorrente   chiede
l'annullamento della cartella per i seguenti motivi: 
        a)  violazione  della  procedura  di   notifica,   violazione
dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, dell'art.  148  c.p.c  ed  art.  3,
legge n. 890/1982; 
        b) vizi propri della cartella;  in  mento  alla  mancanza  di
motivazione; alla mancanza di sottoscrizione; omessa indicazione  del
responsabile del procedimento, in violazione dell'art.  7,  legge  n.
212/2000; 
        c) violazione della procedura di riscossione; 
        d) violazione dell'art. 6, legge n. 212/2000 circa  l'obbligo
di preventiva comunicazione e richiesta informazioni; 
        e) errata determinazione delle somme richieste; 
        f) in merito alla comunicazione delle  sanzioni;  carenza  di
motivazione; applicabilita' del cumulo. 
    Si costituisce la Gest Line S.p.A. e l'ufficio che  contestano  i
singoli punti del ricorso introduttivo. 
    La Commissione tributaria provinciale  di  Venezia  con  sentenza
48/12/2006 del 16 giugno 2006 respinge il ricorso e condanna la parte
al pagamento delle spese liquidate per € 500,00 a favore  della  Gest
Line ed € 1.500,00 a favore dell'ufficio. 
    A sostegno di detta decisione i primi giudici ritengono infondate
le singole argomentazioni della ricorrente per i seguenti motivi: 
        a) la cartella e' stata notificata  mediante  consegna  della
stessa a mani del  destinatario,  come  riscontrabile  nell'originale
della relata prodotta agli atti; 
        b) la mancata motivazione e sottoscrizione della cartella non
possono essere considerati vizi  in  quanto  la  cartella  stessa  e'
conforme al modello ministeriale di cui al d.m. 26 giugno 1999; 
        c) relativamente alle disposizioni in materia di statuto  dei
diritti del contribuente, nel caso in esame, secondo i primi giudici,
non   sussisteva   alcuna   incertezza   sulla   liquidazione   della
dichiarazione dei redditi in quanto la ricorrente non ha  versato  le
imposte regolarmente indicate come dovute. 
    Di conseguenza non doveva essere inviato un avviso  bonario  come
eccepisce la ricorrente; 
        d) in riferimento ai punti  relativi  alla  violazione  della
legge n. 212/2000, la cartella di pagamento notificata contiene tutte
le indicazioni necessarie previste dall'art. 7 legge succitata; 
        e) l'attenuazione delle  sanzioni  non  e'  prevista  per  le
iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi  dell'art.  36-bis,  d.P.R  n.
600/1973. 
    In caso di omessi o ritardati pagamenti, come nel caso di specie,
si applica la sanzione nella misura del 30%, ai  sensi  dell'art.  13
d.lgs. n. 471/1997. 
    Propone  tempestivo  appello  in  data  20   dicembre   2007   il
contribuente che contesta i singoli punti della sentenza riproponendo
le argomentazioni gia' formulate in primo grado  e  conclude  per  la
totale riforma della sentenza impugnata ed annullamento, per effetto,
della cartella esattoriale. 
    In particolare, viene ribadita l'inesistenza della notifica della
cartella in quanto la relata non  presenta  i  requisisti  essenziali
previsti   dal   legislatore   nonche'   l'omessa   indicazione   del
responsabile del procedimento, in violazione dell'art.  7,  legge  n.
212/2000. 
    Si costituisce l'ufficio che conclude per la conferma del proprio
operato nella parte non riguardante gli eventuali vizi  propri  della
cartella. 
    Si costituisce e presenta controdeduzioni Equitalia Polis  S.p.A.
(gia' Gest Line S.p.A.), che conclude per la conferma della  sentenza
di primo grado. 
    Alla  pubblica  udienza  del  15  maggio  2008  i  difensori  del
contribuente avv. Franco Fedozzi del  foro  di  Rovigo  ed  il  dott.
Giuliano Sartori di Treviso sollevano la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre  2007,
n. 248 convertito in legge 28 febbraio 2008,  n.  31  in  riferimento
agli artt. 3, 23, 24, 53, 97  e  111  della  Costituzione  richiamati
dagli artt. 1 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente),
nella parte in cui prevede che «Le disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente  si  applicano  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della
riscossione a decorrere dal l° giugno 2008;  la  mancata  indicazione
dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle  cartelle  di   pagamento
relative a ruoli consegnati prima  di  tale  data  non  e'  causa  di
nullita' delle stesse». 
    In detta udienza: 
        a) l'avv. Mananna Mattei, in rappresentanza dell'agente della
riscossione,  chiede  il  rigetto  della  questione  di  legittimita'
costituzionale per infondatezza; 
        b) il dott. Ivan Teso, in rappresentanza  dell'Agenzia  delle
Entrate - Ufficio Venezia 2, chiede termini per osservazioni. 
    La Commissione dispone il rinvio della trattazione  ed  autorizza
la produzione di memorie. 
    L'Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio  Venezia  2   con   memoria
aggiuntiva  presentata  in  data  11  giugno  2008  conclude  per  la
reiezione della richiesta di rinvio alla Corte costituzionale. 
    Il concessionario Equitalia Polis S.p.A. (gia' Gest line  S.p.A.)
con memoria depositata il 24  giugno  2008  conclude  chiedendo  alla
Commissione   di   disattendere   la   questione   di    legittimita'
costituzionale sollevata da parte appellante. 
                            D i r i t t o 
    1. - Secondo l'art. 36, comma 4-ter, della legge n.  31/2008,  di
conversione del decreto legge n. 248/2007, la cartella  di  pagamento
di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, deve contenere, a pena  di
nullita',  l'indicazione  del  responsabile   del   procedimento   di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione  della
stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai  ruoli  consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Non  e'
causa  di  nullita'  la  mancata  indicazione  dei  responsabili  dei
procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli  consegnati
prima di tale data. 
    2.  -  Della  sanatoria  delle  cartelle  di  pagamento  mancanti
dell'indicazione del responsabile, contenuta nell'ultimo inciso della
norma, sopravvenuta nel corso  dell'appello  in  esame,  e'  eccepita
l'illegittimita' costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97  e
111 Cost. perche' sottrae irragionevolmente al contraddittorio  e  al
giusto processo l'esame della nullita' delle  cartelle  di  pagamento
emanate anteriormente al l° giugno 2008. 
    3. - La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. 
    La  nullita'  per  omessa  indicazione   del   responsabile   del
procedimento e' oggetto del secondo motivo del ricorso  introduttivo,
specificamente rigettato dalla sentenza e altrettanto  specificamente
riproposto in sede impugnatoria.  La  cartella,  segue  al  ruolo  e,
pertanto, nel periodo  in  cui  opera  la  sanatoria  della  nullita'
disposta dall'art. 36, comma 4-ter, della legge  n.  31/2008  per  le
cartelle di pagamento emesse sino al 1°  giugno  2008,  mancanti  del
nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo  e
di quello di emissione e  di  notificazione.  La  sanatoria  comporta
inevitabilinente il rigetto dell'appello in esame in  relazione  alla
sopravvenuta infondatezza ex lege dell'eccezione  di  nullita'  della
cartella priva del nominativo del responsabile del procedimento. 
    4. - L'attrazione da parte del legislatore di oggetti  o  materie
normalmente affidati all'azione  amministrativa,  con  l'adozione  di
c.d. leggi provvedimento (Corte cost., 21luglio  1995,  n.  347)  non
estende la  propria  efficacia  alle  situazioni  gia'  regolate  con
provvedimenti   dall'amministrazione,   secondo   la   regola   della
irretroattivita' stabilita  dell'art.  11  delle  preleggi.  Rispetto
all'obbligo, introdotto dall'art. 36,  comma  4-ter  della  legge  n.
31/2008,  di  indicare  nella  cartella,  a  pena  di  nullita',   il
nominativo del responsabile del procedimento a decorrere  dalla  data
del 1° giugno 2008, la sanatoria, da parte dello stesso  legislatore,
delle nullita' delle cartelle emesse prima  di  tale  data  senza  la
citata indicazione viola il principio d'irretroattivita' della  legge
e rappresenta irragionevole esercizio di  attribuzioni  riservate  in
via esclusiva all'Amministrazione. 
    4.1. - Nel prescrivere che la cartella di pagamento  deve  essere
redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze, l'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 ha istituito
una vera a propria riserva di potesta' in favore dell'Amministrazione
finanziaria che ha approvato, con d.m.  28  giugno  1999,  i  modelli
della cartella di pagamento e dell'avviso  di  intimazione  ai  sensi
degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973. 
    4.2.  -  All'Amministrazione  spetta  sia   di   conformare   per
l'avvenire  la  propria  azione  ai  nuovi  obblighi  provvedimentali
imposti dal legislatore, sia di regolare per il passato  gli  effetti
della propria attivita'  svolta  in  assenza  di  tali  obblighi,  in
applicazione della regola del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'
stabilita dall'art. 97 Cost. che non puo'  essere  travalicata  dalla
sanatoria generalizzata dell'art. 36,  comma  4-ter  della  legge  n.
31/2008. 
    4.3. - Nei termini in cui e' stata introdotta, la sanatoria delle
cartelle  di  pagamento  prive  dell'indicazione  del   responsabile,
relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008,  non  consente
all'Amministrazione alcuna valutazione sull'esercizio dell'autotutela
e priva il giudice del  sindacato  che  gli  e'  proprio  sull'azione
amministrativa illegittima. 
    4.4. - La sottrazione generalizzata al sindacato  giurisdizionale
della legalita' della riscossione, qualora il giudice sia stato adito
dal contribuente prima dell'emanazione della sanatoria,  e'  difforme
dalla neutralita' della  funzione  legislativa  nei  confronti  della
funzione  giurisdizionale,   cui   devono   comunque   adeguarsi   le
leggi-provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost. 
    5. - Cosi' come formulata nell'art. 36, comma 4-ter  della  legge
n. 31/2008 la sanatoria presuppone l'assimilazione della cartella  di
pagamento  all'atto  amministrativo  e  l'esistenza  dell'obbligo  di
indicare il responsabile del procedimento a pena di nullita'. Implica
un'opzione interpretativa diversa dalle tendenze manifestatesi  nella
giurisprudenza sulla natura della cartella di pagamento e  sulla  sua
illegittimita', se priva dell'indicazione del responsabile. 
    5.1. - In disparte le opposte opinioni  dei  giudici  di  merito,
tributari e amministrativi, di  cui  e'  esauriente  compendio  negli
scritti   difensivi,   l'equiparazione   della   cartella    all'atto
amministrativo e' specificamente affermata, a quanto consta,  in  una
sola decisione del giudice della legittimita',  peraltro  riguardante
carenza di motivazione e di istruttoria di una cartella non preceduta
da avviso di accertamento motivato (Cass., sez. trib.,  16  settembre
2005,  n.  18415).  L'obbligo  generalizzato  del  concessionario  di
indicare il responsabile del procedimento, e' ricondotto  da  codesta
Corte costituzionale, alla soggezione della cartella  alla  legge  n.
241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005, applicabile  anche  alla
formazione della cartella di pagamento, in  quanto  risultato  di  un
procedimento, sia pure il piu' scarno ed elementare  ma  richiedente,
quanto meno, atti di notificazione e  di  pubblicita'  (Corte  cost.,
ord. 9 novembre 2007, n. 377). 
    5.2. - Nella legge generale sull'azione amministrativa,  l'omessa
indicazione del responsabile non e' causa di per se'  della  nullita'
del provvedimento ma la determina solo quando non  assicuri  «...  la
trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione  del
cittadino (anche ai  fini  di  eventuali  azioni  nei  confronti  del
responsabile)  e  la  garanzia  del  diritto  di  difesa,  che   sono
altrettanti aspetti del buon  andamento  e  dell'imparzialita'  della
pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma,  Cost.»
(Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377). 
    5.3. - Per le cartelle di pagamento emanate in relazione ai ruoli
antecedenti  al  1°  giugno  2008  e   delle   quali   sia   pendente
l'impugnazione, la sanatoria generalizzata introdotta  dall'art.  36,
comma 4-ter della legge n. 31/2008, si pone in netto contrasto con la
garanzia    della    tutela    giurisdizionale,    perche'    sottrae
indiscriminatamente  le  cartelle  di  pagamento  al  sindacato   del
giudice, al quale  spetta  di  accertare,  caso  per  caso,  la  loro
conformita' alla trasparenza e all'informazione attuate in concreto e
comprovate con le allegazioni del soggetto emittente, da valutare  in
contraddittorio nell'ambito del giusto processo. 
    6. - Tenuto conto dell'obbligo  disposto  dall'art.  7,  comma  2
della legge n. 212/2000 nei confronti degli atti dell'amministrazione
finanziaria  e  dei  concessionari  della  riscossione  di   indicare
tassativamente  ...  «a)  l'ufficio  presso  il  quale  e'  possibile
ottenere  informazioni  complete  in  merito  all'atto  notificato  o
comunicato e il responsabile del procedimento ...», l'art  36,  comma
4-ter della legge n. 31/2008  nulla  innova  nell'ordinamento,  salvo
esplicitare, per il futuro, la sanzione della nullita' del  vizio  di
omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanare
contemporaneamente il medesimo vizio  per  i  ruoli  consegnati  agli
agenti della riscossione in epoca  antecedente  al  1°  giugno  2008.
Oltre che palesemente illogica, la discriminante temporale e'  lesiva
del precetto di  uguaglianza  che,  come  piu'  volte  affermato  dal
giudice  delle  leggi,  non   consente   di   trattare   in   maniera
differenziata identiche situazioni oggettive (ex plurimis Corte cost.
22 giugno 1972, n. 120; Corte cost. 16 aprile 1985, n. 104). 
    6.1. - L'intervento del  legislatore  manca  poi  di  ragionevole
significato anche in relazione alle cartelle da emanare per  i  ruoli
successivi al 1°  giugno  2008,  non  essendo  certo  sufficiente  la
formale  indicazione  del  responsabile  per  sottrarre  la  cartella
dall'illegittimita',  che  comunque  persiste  e  va  dichiarata  dal
giudice,  allorche'  non  sia   sostanzialmente   ed   effettivamente
garantita la possibilita' del contribuente  di  interloquire  con  il
soggetto indicato quale  responsabile,  ad  onta  della  sua  formale
indicazione, facilmente realizzabile nei provvedimenti elettronici  e
«di massa». 
    6.2.  -  Anche  per  il  futuro,   l'obbligo   generalizzato   di
indicazione del responsabile dell'art. 36, comma 4-ter della legge n.
31/2008, non sottrae  l'operato  dell'amministrazione  e  dell'agente
della riscossione al doveroso  controllo  giurisdizionale  prescritto
dagli artt. 24 e 111 Cost. 
    La  garanzia  dell'interazione   fra   il   contribuente   e   il
responsabile del procedimento non puo' essere predicata  in  astratto
con la  sola  indicazione  del  responsabile  prescritta  a  pena  di
nullita', ma deve essere accertata in concreto, con l'esame da  parte
del giudice dell'effettivo procedimento dal quale ha  tratto  origine
la cartella di  pagamento  e  delle  allegazioni  delle  parti  sulle
modalita' di realizzazione della trasparenza e della  garanzia  della
difesa del contribuente dall'operato dell'amministrazione. 
    7. - Il presente giudizio deve essere conclusivamente  sospeso  e
va disposto l'invio degli atti alla  Corte  costituzionale  affinche'
valuti la conformita' agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art.  36,
comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge
n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non e' causa di  nullita'
la  mancata  indicazione  dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno
2008. 
                              P. Q. M. 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale alla  stregua
degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36,  comma  4-ter,  della
legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella
parte in cui  dispone  che  non  e'  causa  di  nullita'  la  mancata
indicazione dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle  cartelle  di
pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008; 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Cosi' deciso in Venezia - Mestre, nella Camera di  consiglio  del
27 giugno 2008. 
                       Il Presidente: Lamberti 
                                                  Il relatore: Sciuto