N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2009
Ordinanza del 22 gennaio 2009 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Pesce Willy contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Venezia n. 2 ed altra. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso in appello proposto da contribuente destinatario di cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullita' per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista applicabilita' della detta sanzione di nullita' alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Irragionevolezza della ritenuta sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata violazione del principio di irretroattivita' della legge e dell'irrazionale esercizio di attribuzioni riservate all'amministrazione - Asserita disparita' di trattamento dei contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei ruoli agli agenti della riscossione - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio del contribuente - Incidenza sui principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo. - Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo [recte: decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31]. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.(GU n.24 del 17-6-2009 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1816/07, depositato il 20 dicembre 2007, avverso la sentenza n. 49/12/2006, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia contro Concessionario Equitalia Polis S.p.A., difeso da: Schiavfon Luca, via Miranese, 3 - Mestre 30171 Venezia, proposto dal ricorrente: Pesce Willy, via Noalese sud, 16/2 - 30033 Noale (Venezia), difeso da: Sartori Giuliano e Andrea Codemo, viale G. Verdi, 15D - 31100 Treviso; Contro: Concessionario Equitalia Polis S.p.A. Agenzia Entrate - Ufficio Venezia 2, proposto dal ricorrente: Pesce Willy, via Noalese sud, 16/2 - 30033 Noale (Venezia), difeso da: Sartori Giuliano e Andrea Codemo, viale G. Verdi 15D - 31100 Treviso. Atti Impugnati: cartella dl pagamento n. 11920050010296773 IVA+IRPEF+ILOR 2003; cartella di pagamento n. 11920050010296773 IVA+IRPEF+ILOR 2003. Con tempestivo ricorso ai primi giudici il contribuente Pesce Willy impugna la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate di Venezia 2 relativa al recupero di somme dovute e non corrisposte a seguito dell'adesione agli istituti definitori recati dall'art. 15 legge n. 289/2002. La societa ricorrente secondo l'ufficio ha versato solo la prima rata del condono omettendo di versare le rate successive. Con il ricorso introduttivo, notificato all'Agenzia delle Entrate suddetta ed alla Gest Lines S.p.A., la ricorrente chiede l'annullamento della cartella per i seguenti motivi: a) violazione della procedura di notifica, violazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 148 c.p.c ed art. 3, legge n. 890/1982; b) vizi propri della cartella; in mento alla mancanza di motivazione; alla mancanza di sottoscrizione; omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000; c) violazione della procedura di riscossione; d) violazione dell'art. 6, legge n. 212/2000 circa l'obbligo di preventiva comunicazione e richiesta informazioni; e) errata determinazione delle somme richieste; f) in merito alla comunicazione delle sanzioni; carenza di motivazione; applicabilita' del cumulo. Si costituisce la Gest Line S.p.A. e l'ufficio che contestano i singoli punti del ricorso introduttivo. La Commissione tributaria provinciale di Venezia con sentenza 48/12/2006 del 16 giugno 2006 respinge il ricorso e condanna la parte al pagamento delle spese liquidate per € 500,00 a favore della Gest Line ed € 1.500,00 a favore dell'ufficio. A sostegno di detta decisione i primi giudici ritengono infondate le singole argomentazioni della ricorrente per i seguenti motivi: a) la cartella e' stata notificata mediante consegna della stessa a mani del destinatario, come riscontrabile nell'originale della relata prodotta agli atti; b) la mancata motivazione e sottoscrizione della cartella non possono essere considerati vizi in quanto la cartella stessa e' conforme al modello ministeriale di cui al d.m. 26 giugno 1999; c) relativamente alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nel caso in esame, secondo i primi giudici, non sussisteva alcuna incertezza sulla liquidazione della dichiarazione dei redditi in quanto la ricorrente non ha versato le imposte regolarmente indicate come dovute. Di conseguenza non doveva essere inviato un avviso bonario come eccepisce la ricorrente; d) in riferimento ai punti relativi alla violazione della legge n. 212/2000, la cartella di pagamento notificata contiene tutte le indicazioni necessarie previste dall'art. 7 legge succitata; e) l'attenuazione delle sanzioni non e' prevista per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R n. 600/1973. In caso di omessi o ritardati pagamenti, come nel caso di specie, si applica la sanzione nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997. Propone tempestivo appello in data 20 dicembre 2007 il contribuente che contesta i singoli punti della sentenza riproponendo le argomentazioni gia' formulate in primo grado e conclude per la totale riforma della sentenza impugnata ed annullamento, per effetto, della cartella esattoriale. In particolare, viene ribadita l'inesistenza della notifica della cartella in quanto la relata non presenta i requisisti essenziali previsti dal legislatore nonche' l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000. Si costituisce l'ufficio che conclude per la conferma del proprio operato nella parte non riguardante gli eventuali vizi propri della cartella. Si costituisce e presenta controdeduzioni Equitalia Polis S.p.A. (gia' Gest Line S.p.A.), che conclude per la conferma della sentenza di primo grado. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2008 i difensori del contribuente avv. Franco Fedozzi del foro di Rovigo ed il dott. Giuliano Sartori di Treviso sollevano la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 111 della Costituzione richiamati dagli artt. 1 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), nella parte in cui prevede che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal l° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse». In detta udienza: a) l'avv. Mananna Mattei, in rappresentanza dell'agente della riscossione, chiede il rigetto della questione di legittimita' costituzionale per infondatezza; b) il dott. Ivan Teso, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Venezia 2, chiede termini per osservazioni. La Commissione dispone il rinvio della trattazione ed autorizza la produzione di memorie. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Venezia 2 con memoria aggiuntiva presentata in data 11 giugno 2008 conclude per la reiezione della richiesta di rinvio alla Corte costituzionale. Il concessionario Equitalia Polis S.p.A. (gia' Gest line S.p.A.) con memoria depositata il 24 giugno 2008 conclude chiedendo alla Commissione di disattendere la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte appellante. D i r i t t o 1. - Secondo l'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, la cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Non e' causa di nullita' la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data. 2. - Della sanatoria delle cartelle di pagamento mancanti dell'indicazione del responsabile, contenuta nell'ultimo inciso della norma, sopravvenuta nel corso dell'appello in esame, e' eccepita l'illegittimita' costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. perche' sottrae irragionevolmente al contraddittorio e al giusto processo l'esame della nullita' delle cartelle di pagamento emanate anteriormente al l° giugno 2008. 3. - La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. La nullita' per omessa indicazione del responsabile del procedimento e' oggetto del secondo motivo del ricorso introduttivo, specificamente rigettato dalla sentenza e altrettanto specificamente riproposto in sede impugnatoria. La cartella, segue al ruolo e, pertanto, nel periodo in cui opera la sanatoria della nullita' disposta dall'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008 per le cartelle di pagamento emesse sino al 1° giugno 2008, mancanti del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione. La sanatoria comporta inevitabilinente il rigetto dell'appello in esame in relazione alla sopravvenuta infondatezza ex lege dell'eccezione di nullita' della cartella priva del nominativo del responsabile del procedimento. 4. - L'attrazione da parte del legislatore di oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, con l'adozione di c.d. leggi provvedimento (Corte cost., 21luglio 1995, n. 347) non estende la propria efficacia alle situazioni gia' regolate con provvedimenti dall'amministrazione, secondo la regola della irretroattivita' stabilita dell'art. 11 delle preleggi. Rispetto all'obbligo, introdotto dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, di indicare nella cartella, a pena di nullita', il nominativo del responsabile del procedimento a decorrere dalla data del 1° giugno 2008, la sanatoria, da parte dello stesso legislatore, delle nullita' delle cartelle emesse prima di tale data senza la citata indicazione viola il principio d'irretroattivita' della legge e rappresenta irragionevole esercizio di attribuzioni riservate in via esclusiva all'Amministrazione. 4.1. - Nel prescrivere che la cartella di pagamento deve essere redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, l'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 ha istituito una vera a propria riserva di potesta' in favore dell'Amministrazione finanziaria che ha approvato, con d.m. 28 giugno 1999, i modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973. 4.2. - All'Amministrazione spetta sia di conformare per l'avvenire la propria azione ai nuovi obblighi provvedimentali imposti dal legislatore, sia di regolare per il passato gli effetti della propria attivita' svolta in assenza di tali obblighi, in applicazione della regola del buon andamento e dell'imparzialita' stabilita dall'art. 97 Cost. che non puo' essere travalicata dalla sanatoria generalizzata dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008. 4.3. - Nei termini in cui e' stata introdotta, la sanatoria delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile, relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non consente all'Amministrazione alcuna valutazione sull'esercizio dell'autotutela e priva il giudice del sindacato che gli e' proprio sull'azione amministrativa illegittima. 4.4. - La sottrazione generalizzata al sindacato giurisdizionale della legalita' della riscossione, qualora il giudice sia stato adito dal contribuente prima dell'emanazione della sanatoria, e' difforme dalla neutralita' della funzione legislativa nei confronti della funzione giurisdizionale, cui devono comunque adeguarsi le leggi-provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost. 5. - Cosi' come formulata nell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 la sanatoria presuppone l'assimilazione della cartella di pagamento all'atto amministrativo e l'esistenza dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento a pena di nullita'. Implica un'opzione interpretativa diversa dalle tendenze manifestatesi nella giurisprudenza sulla natura della cartella di pagamento e sulla sua illegittimita', se priva dell'indicazione del responsabile. 5.1. - In disparte le opposte opinioni dei giudici di merito, tributari e amministrativi, di cui e' esauriente compendio negli scritti difensivi, l'equiparazione della cartella all'atto amministrativo e' specificamente affermata, a quanto consta, in una sola decisione del giudice della legittimita', peraltro riguardante carenza di motivazione e di istruttoria di una cartella non preceduta da avviso di accertamento motivato (Cass., sez. trib., 16 settembre 2005, n. 18415). L'obbligo generalizzato del concessionario di indicare il responsabile del procedimento, e' ricondotto da codesta Corte costituzionale, alla soggezione della cartella alla legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005, applicabile anche alla formazione della cartella di pagamento, in quanto risultato di un procedimento, sia pure il piu' scarno ed elementare ma richiedente, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicita' (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377). 5.2. - Nella legge generale sull'azione amministrativa, l'omessa indicazione del responsabile non e' causa di per se' della nullita' del provvedimento ma la determina solo quando non assicuri «... la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.» (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377). 5.3. - Per le cartelle di pagamento emanate in relazione ai ruoli antecedenti al 1° giugno 2008 e delle quali sia pendente l'impugnazione, la sanatoria generalizzata introdotta dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, si pone in netto contrasto con la garanzia della tutela giurisdizionale, perche' sottrae indiscriminatamente le cartelle di pagamento al sindacato del giudice, al quale spetta di accertare, caso per caso, la loro conformita' alla trasparenza e all'informazione attuate in concreto e comprovate con le allegazioni del soggetto emittente, da valutare in contraddittorio nell'ambito del giusto processo. 6. - Tenuto conto dell'obbligo disposto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 212/2000 nei confronti degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione di indicare tassativamente ... «a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento ...», l'art 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 nulla innova nell'ordinamento, salvo esplicitare, per il futuro, la sanzione della nullita' del vizio di omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanare contemporaneamente il medesimo vizio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione in epoca antecedente al 1° giugno 2008. Oltre che palesemente illogica, la discriminante temporale e' lesiva del precetto di uguaglianza che, come piu' volte affermato dal giudice delle leggi, non consente di trattare in maniera differenziata identiche situazioni oggettive (ex plurimis Corte cost. 22 giugno 1972, n. 120; Corte cost. 16 aprile 1985, n. 104). 6.1. - L'intervento del legislatore manca poi di ragionevole significato anche in relazione alle cartelle da emanare per i ruoli successivi al 1° giugno 2008, non essendo certo sufficiente la formale indicazione del responsabile per sottrarre la cartella dall'illegittimita', che comunque persiste e va dichiarata dal giudice, allorche' non sia sostanzialmente ed effettivamente garantita la possibilita' del contribuente di interloquire con il soggetto indicato quale responsabile, ad onta della sua formale indicazione, facilmente realizzabile nei provvedimenti elettronici e «di massa». 6.2. - Anche per il futuro, l'obbligo generalizzato di indicazione del responsabile dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, non sottrae l'operato dell'amministrazione e dell'agente della riscossione al doveroso controllo giurisdizionale prescritto dagli artt. 24 e 111 Cost. La garanzia dell'interazione fra il contribuente e il responsabile del procedimento non puo' essere predicata in astratto con la sola indicazione del responsabile prescritta a pena di nullita', ma deve essere accertata in concreto, con l'esame da parte del giudice dell'effettivo procedimento dal quale ha tratto origine la cartella di pagamento e delle allegazioni delle parti sulle modalita' di realizzazione della trasparenza e della garanzia della difesa del contribuente dall'operato dell'amministrazione. 7. - Il presente giudizio deve essere conclusivamente sospeso e va disposto l'invio degli atti alla Corte costituzionale affinche' valuti la conformita' agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non e' causa di nullita' la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non e' causa di nullita' la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008; Sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso in Venezia - Mestre, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2008. Il Presidente: Lamberti Il relatore: Sciuto