N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2009
Ordinanza Ordinanza del 7 aprile 2009 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sul reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dal decreto legge n. 11 del 2009 - Permessi premio - Concessione, sulla base della normativa previgente, ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater, primo comma, n. 2, cod. pen. (atti sessuali con minorenne) che prima dell'entrata in vigore della novella abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato - Mancata previsione - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. - Costituzione, art. 27.(GU n.25 del 24-6-2009 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sentiti il p.g., che ha espresso parere come da verbale, nonche' la difesa ed a scioglimento riserva di cui al verbale di udienza del 2 aprile 2009, ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti relativi al reclamo avanzato in data 17 febbraio 2009 ex art. 30-ter l.p. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Cosenza in data 17 febbraio 2009, con il quale era stato concesso un permesso premio ad A. M., nato a Rocca di Neto il 30 marzo 1948, detenuto in espiazione della pena di anni quattro di reclusione inflittagli dal G.u.p. presso il Tribunale di Crotone con sentenza del 13 maggio 2004 per il delitto di «atti sessuali con minorenni» di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2) c.p.; Premesso che il magistrato di sorveglianza di Cosenza ha concesso il beneficio premiale di cui sopra avendo l'A. dimostrato, nel corso dell'esperienza detentiva, una consapevole adesione all'opera rieducativa e progressi personali tali da risultare maturo per un graduale reinserimento sociale; Rilevato che il Procuratore della Repubblica reclamante lamenta l'assenza dei presupposti di legge, attesa l'attuale pericolosita' sociale del reo desumibile dall'estrema gravita' dei reati commessi; Considerato che il condannato e' delinquente primario e non risulta gravato da carichi pendenti; Considerato che la relazione di sintesi all'esito dell'osservazione scientifica della personalita' redatta dal gruppo di osservazione e trattamento della Casa circondariale di Castrovillari offre positive considerazioni sulla personalita' del condannato, riferendo che il medesimo, dotato di buone capacita' intellettive, ha partecipato alle offerte trattamentali ed instaurato positive dinamiche relazionali con i compagni di detenzione ed il personale operante, rielaborando in chiave critica il passato deviante e maturando una nuova progettualita' di vita ispirata a valori socialmente condivisi, tanto da risultare proposta, sin dal gennaio 2008, l'ammissione del medesimo a benefici premiali ed alle misure alternative alla detenzione; Considerato che, alla stregua dei dati di sviluppo della personalita' come evidenziati e del livello di rieducazione maturato dal condannato, puo' ragionevolmente presumersi che l'invocato beneficio del permesso premio, anche attraverso le prescrizioni che possono essere imposte, contribuira' alla rieducazione del medesimo, assicurando la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, e garantira' il suo graduale reinserimento sociale; Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per l'ammissione del reo al beneficio di cui trattasi; Rilevato, per converso, che successivamente al reclamo avanzato dal Procuratore della Repubblica, e' entrato in vigore l'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che novellando l'art. 4-bis, primo comma, primo periodo 1.p., ha sancito l'inserimento del reato di cui all'art. 609-quater, primo comma, n. 2) c.p. nel novero di quelli ostativi alla concessione di benefici premiali in assenza di collaborazione ex art. 58-ter l.p. e di mancanza di collegamenti con la criminalita' organizzata; Considerato che, pur risultando in atti dimostrata l'assenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, giusta nota dei Carabinieri del Comando provinciale di Crotone del 19 luglio 2008, non emerge invece dalla sentenza di condanna in atti ne' dal comportamento successivo del reo la sussistenza di «collaborazione» finalizzata, ex art. 58-ter l.p., alla cessazione dell'attivita' delittuosa posta in essere od alla ricostruzione dei fatti od alla individuazione dei colpevoli, come peraltro indicato dal Procuratore della Repubblica di Crotone nel parere reso, ne' questa si appalesava inesigibile, impossibile o irrilevante, stante la dinamica dei fatti come ricostruiti in sentenza ed il ruolo svolto nella vicenda dal condannato; Considerato che la novella legislativa - in mancanza di disposizioni transitorie - integra precetto immediatamente applicabile in materia di esecuzione della pena, non versandosi in ipotesi di norme penali sostanziali, secondo il principio di diritto gia' statuito dalla Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza 30 maggio 2006, depositata il 17 luglio 2006, n. 24561; Considerato, quindi, che l'A., pur avendo maturato in data antecedente alla novella legislativa un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e pur avendo espiato la quota di pena prevista dall'art. 30-ter, comma quarto, lettera c) l.p., non potrebbe essere ammesso al medesimo per effetto di un fatto incolpevole quale la modificazione legislativa intervenuta; Ritenuto che la novella introdotta determini violazione del principio costituzionale della finalita' rieducativa della pena sancito dall'art. 27 Cost., in quanto, pur nella ragionevolezza delle scelte del legislatore volte a far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale (e dunque afflittivita' e retributivita' della pena) o quelle di prevenzione speciale e rieducazione (e dunque flessibilita' della pena e risocializzazione del reo), v'e' che il primo obiettivo non puo' spingersi sino ad autorizzare il pregiudizio della finalita' rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena, come reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale (con le sentenze n. 313/1990, n. 306/1993, n. 445/1997, n. 137/1999); Ritenuto che, come gia' sancito nella specifica materia dei permessi premio dalla Corte costituzionale con sentenza 21 giugno 2006 n. 257, la preclusione alla fruizione di benefici scaturente dalla novella legislativa sopravvenuta, «ove applicata nei confronti di quanti abbiano gia' raggiunto, all'atto della relativa entrata in vigore, uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento dei premessi premio, finirebbe per tradursi in un incoerente arresto dell'iter trattamentale, in violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione», senza che ricorra comportamento colpevole del condannato, che subirebbe pertanto una regressione trattamentale incompatibile con la logica della progressivita' che ispira il percorso rieducativo del detenuto; Ritenuto che non sia possibile avanzare interpretazione alternativa costituzionalmente orientata del richiamato precetto, in quanto essa presupporrebbe l'applicabilita' del principio di irretroattivita' ex art. 2 c.p. in subiecta materia, soluzione ermeneutica gia' negata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (con la sopra richiamata sentenza a sezioni unite); Considerato che, nel caso di cui trattasi, il vizio denunciato si manifesta rilevante in ordine all'oggetto del giudizio, poiche' dalla disposizione dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo l.p. come novellato discende, nell'applicazione al caso concreto, che sia precluso l'accesso al beneficio premiale per il condannato, che ha invece maturato uno grado di percorso rieducativo adeguato al beneficio medesimo, al quale lo stesso potrebbe essere ammesso, per quanto sopra complessivamente esposto, nel caso di accoglimento della sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo l.p. (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori) nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2) c.p. che, prima della entrata in vigore del citato decreto-legge n. 11/2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il giudizio in corso. Catanzaro, addi' 2 aprile 2009 Il Presidente: Bravin