N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2009

Ordinanza Ordinanza  del  7  aprile  2009  emessa  dal  Tribunale  di
sorveglianza di Catanzaro sul reclamo proposto dal Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza. 
 
Ordinamento  penitenziario  -  Benefici  penitenziari  -  Restrizioni
  introdotte dal decreto legge n. 11 del 2009  -  Permessi  premio  -
  Concessione, sulla base della normativa previgente,  ai  condannati
  per il delitto di cui all'art. 609-quater, primo comma, n. 2,  cod.
  pen. (atti sessuali con minorenne) che prima dell'entrata in vigore
  della novella abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato -
  Mancata previsione  -  Violazione  del  principio  della  finalita'
  rieducativa della pena. 
- Legge 26 luglio 1975,  n.  354,  art.  4-bis,  primo  comma,  primo
  periodo, come modificato  dall'art.  3,  comma  1,  lett.  a),  del
  decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. 
- Costituzione, art. 27. 
(GU n.25 del 24-6-2009 )
                     IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
    Sentiti il p.g., che ha espresso parere come da verbale,  nonche'
la difesa ed a scioglimento riserva di cui al verbale di udienza  del
2 aprile 2009, ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Letti gli atti relativi al reclamo avanzato in data  17  febbraio
2009 ex art. 30-ter l.p. dal Procuratore della Repubblica  presso  il
Tribunale di Cosenza avverso il provvedimento emesso  dal  magistrato
di sorveglianza di Cosenza in data 17 febbraio 2009, con il quale era
stato concesso un permesso premio ad A. M., nato a Rocca di  Neto  il
30 marzo 1948, detenuto in espiazione della pena di anni  quattro  di
reclusione inflittagli dal G.u.p. presso il Tribunale di Crotone  con
sentenza del 13 maggio 2004 per il  delitto  di  «atti  sessuali  con
minorenni» di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2) c.p.; 
    Premesso che il magistrato di sorveglianza di Cosenza ha concesso
il beneficio premiale di cui sopra avendo l'A. dimostrato, nel  corso
dell'esperienza  detentiva,  una   consapevole   adesione   all'opera
rieducativa e progressi personali tali da  risultare  maturo  per  un
graduale reinserimento sociale; 
    Rilevato che il Procuratore della Repubblica  reclamante  lamenta
l'assenza dei presupposti di legge,  attesa  l'attuale  pericolosita'
sociale del reo desumibile dall'estrema gravita' dei reati commessi; 
    Considerato che il  condannato  e'  delinquente  primario  e  non
risulta gravato da carichi pendenti; 
    Considerato   che   la    relazione    di    sintesi    all'esito
dell'osservazione scientifica della personalita' redatta  dal  gruppo
di  osservazione  e   trattamento   della   Casa   circondariale   di
Castrovillari offre positive considerazioni  sulla  personalita'  del
condannato, riferendo che il  medesimo,  dotato  di  buone  capacita'
intellettive, ha partecipato alle offerte trattamentali ed instaurato
positive dinamiche relazionali con i compagni  di  detenzione  ed  il
personale  operante,  rielaborando  in  chiave  critica  il   passato
deviante e maturando una nuova  progettualita'  di  vita  ispirata  a
valori socialmente condivisi, tanto da risultare  proposta,  sin  dal
gennaio 2008, l'ammissione del medesimo a benefici premiali  ed  alle
misure alternative alla detenzione; 
    Considerato  che,  alla  stregua  dei  dati  di  sviluppo   della
personalita' come evidenziati e del livello di rieducazione  maturato
dal  condannato,  puo'  ragionevolmente  presumersi  che   l'invocato
beneficio del permesso premio, anche attraverso le  prescrizioni  che
possono essere imposte, contribuira' alla rieducazione del  medesimo,
assicurando la prevenzione  del  pericolo  che  egli  commetta  altri
reati, e garantira' il suo graduale reinserimento sociale; 
    Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per l'ammissione
del reo al beneficio di cui trattasi; 
    Rilevato, per converso, che successivamente al  reclamo  avanzato
dal Procuratore della Repubblica, e' entrato in vigore l'art.  3  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che novellando  l'art.  4-bis,
primo comma, primo periodo 1.p., ha sancito l'inserimento  del  reato
di cui all'art. 609-quater, primo comma, n. 2)  c.p.  nel  novero  di
quelli ostativi alla concessione di benefici premiali in  assenza  di
collaborazione ex art. 58-ter l.p. e di mancanza di collegamenti  con
la criminalita' organizzata; 
    Considerato che, pur risultando in atti dimostrata  l'assenza  di
collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata,  giusta  nota   dei
Carabinieri del Comando provinciale di Crotone del  19  luglio  2008,
non emerge  invece  dalla  sentenza  di  condanna  in  atti  ne'  dal
comportamento successivo del reo la sussistenza  di  «collaborazione»
finalizzata, ex art.  58-ter  l.p.,  alla  cessazione  dell'attivita'
delittuosa posta in essere od alla ricostruzione dei  fatti  od  alla
individuazione dei colpevoli, come peraltro indicato dal  Procuratore
della Repubblica di Crotone nel parere reso, ne' questa si appalesava
inesigibile, impossibile o irrilevante, stante la dinamica dei  fatti
come ricostruiti in sentenza ed il ruolo  svolto  nella  vicenda  dal
condannato; 
    Considerato  che  la  novella  legislativa  -  in   mancanza   di
disposizioni   transitorie   -   integra   precetto    immediatamente
applicabile in materia di esecuzione della pena,  non  versandosi  in
ipotesi di norme penali sostanziali, secondo il principio di  diritto
gia' statuito dalla Corte di cassazione a sezioni unite con  sentenza
30 maggio 2006, depositata il 17 luglio 2006, n. 24561; 
    Considerato, quindi,  che  l'A.,  pur  avendo  maturato  in  data
antecedente  alla  novella  legislativa  un  grado  di   rieducazione
adeguato al beneficio richiesto e pur avendo espiato la quota di pena
prevista  dall'art.  30-ter,  comma  quarto,  lettera  c)  l.p.,  non
potrebbe  essere  ammesso  al  medesimo  per  effetto  di  un   fatto
incolpevole quale la modificazione legislativa intervenuta; 
    Ritenuto che  la  novella  introdotta  determini  violazione  del
principio  costituzionale  della  finalita'  rieducativa  della  pena
sancito dall'art. 27 Cost., in quanto, pur nella ragionevolezza delle
scelte del legislatore volte  a  far  tendenzialmente  prevalere,  di
volta in volta, le esigenze di prevenzione generale e difesa  sociale
(e dunque afflittivita' e retributivita'  della  pena)  o  quelle  di
prevenzione speciale e rieducazione  (e  dunque  flessibilita'  della
pena e risocializzazione del reo), v'e' che il  primo  obiettivo  non
puo' spingersi sino ad autorizzare  il  pregiudizio  della  finalita'
rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel  contesto
dell'istituto della pena, come reiteratamente affermato  dalla  Corte
costituzionale  (con  le  sentenze  n.  313/1990,  n.  306/1993,   n.
445/1997, n. 137/1999); 
    Ritenuto che, come  gia'  sancito  nella  specifica  materia  dei
permessi premio dalla Corte costituzionale  con  sentenza  21  giugno
2006 n. 257, la preclusione alla  fruizione  di  benefici  scaturente
dalla novella legislativa sopravvenuta, «ove applicata nei  confronti
di quanti abbiano gia' raggiunto, all'atto della relativa entrata  in
vigore, uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento dei
premessi premio, finirebbe per  tradursi  in  un  incoerente  arresto
dell'iter trattamentale, in violazione  dell'art.  27,  terzo  comma,
della Costituzione», senza che ricorra  comportamento  colpevole  del
condannato, che  subirebbe  pertanto  una  regressione  trattamentale
incompatibile con  la  logica  della  progressivita'  che  ispira  il
percorso rieducativo del detenuto; 
    Ritenuto  che  non   sia   possibile   avanzare   interpretazione
alternativa costituzionalmente orientata del richiamato precetto,  in
quanto  essa  presupporrebbe  l'applicabilita'   del   principio   di
irretroattivita' ex  art.  2  c.p.  in  subiecta  materia,  soluzione
ermeneutica gia' negata dalla giurisprudenza della Suprema  Corte  di
cassazione (con la sopra richiamata sentenza a sezioni unite); 
    Considerato che, nel caso di cui trattasi, il vizio denunciato si
manifesta rilevante in ordine all'oggetto del giudizio, poiche' dalla
disposizione dell'art. 4-bis, primo comma, primo  periodo  l.p.  come
novellato discende,  nell'applicazione  al  caso  concreto,  che  sia
precluso l'accesso al beneficio premiale per il  condannato,  che  ha
invece  maturato  uno  grado  di  percorso  rieducativo  adeguato  al
beneficio medesimo, al quale lo stesso potrebbe essere  ammesso,  per
quanto sopra complessivamente esposto, nel caso di accoglimento della
sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma; 
                              P. Q. M. 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.  27   Cost.,
dell'art.   4-bis,   primo   comma,   primo   periodo   l.p.   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative della liberta'), come novellato  dall'art.  3,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonche' in tema di atti persecutori) nella parte in cui non
prevede che il beneficio del permesso premio  possa  essere  concesso
sulla base della normativa previgente nei  confronti  dei  condannati
per il delitto di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2)  c.p.  che,
prima della entrata in vigore del citato  decreto-legge  n.  11/2009,
abbiano raggiunto un grado  di  rieducazione  adeguato  al  beneficio
richiesto. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
immediatamente  comunicata  ai  Presidenti  delle  due   Camere   del
Parlamento. 
    Sospende il giudizio in corso. 
        Catanzaro, addi' 2 aprile 2009 
                        Il Presidente: Bravin