N. 176 ORDINANZA 10 - 11 giugno 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento  civile  -  Giudizio  di  opposizione  all'esecuzione  -
  Inappellabilita'  della  sentenza  pronunciata  in  primo  grado  -
  Denunciata violazione del principio di  eguaglianza  e  del  giusto
  processo, nonche' del diritto di difesa - Questione gia' dichiarata
  inammissibile   e   manifestamente    inammissibile    -    Mancata
  prospettazione di argomenti diversi od ulteriori, sussistenza delle
  medesime lacune argomentative gia' rilevate, omessa  considerazione
  della  discrezionalita'  legislativa   in   materia   -   Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- Cod. proc. civ., art. 616, ultimo periodo. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma. 
(GU n.24 del 17-6-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  616,  ultimo
periodo, del codice di  procedura  civile,  sostituito  dall'art.  14
della legge  24  febbraio  2006,  n.  52  (Riforma  delle  esecuzioni
mobiliari), promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Caltanissetta  nel
procedimento vertente tra  Di  Marco  Maria  e  Biondi  Giuseppe  con
ordinanza del 14 gennaio  2008,  iscritta  al  n.  386  del  registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2008; 
    Udito nella Camera di consiglio del 20  maggio  2009  il  giudice
relatore Paolo Grossi; 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio  di  appello  avverso  una
sentenza di rigetto di opposizione all'esecuzione, pubblicata  il  16
giugno  2007,  con  la  quale,  in  parziale  accoglimento   di   una
opposizione  all'esecuzione,  veniva  dichiarato   il   diritto   del
creditore di procedere all'esecuzione forzata, non  per  l'originario
credito  precettato,  ma  solo  per  la  parte  di  esso  non  ancora
soddisfatto, la  Corte  d'appello  di  Caltanissetta,  con  ordinanza
emessa il 14 gennaio 2008, ha sollevato - in riferimento  agli  artt.
3, primo comma,  24  e  111,  secondo  comma,  della  Costituzione  -
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  616,   ultimo
periodo, del codice di procedura civile, come sostituito (a far  data
dal 1° marzo 2006) dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n.  52,
«nella parte in cui non  consente  di  proporre  appello  avverso  la
sentenza di opposizione all'esecuzione»; 
        che, affermata la rilevanza della questione nel  giudizio  di
appello a quo, la rimettente afferma di fare proprie  le  motivazioni
circa la  non  manifesta  infondatezza  contenute  nell'ordinanza  di
rimessione, integralmente trascritta, con la quale la Corte d'appello
di Salerno ha sollevato identica questione (decisa con la sentenza n.
53 del 2008), sottolineando come, con la soppressione di un grado  di
giudizio di merito e l'equiparazione delle opposizioni all'esecuzione
a quelle agli atti esecutivi nonostante la ontologica diversita'  dei
presupposti e degli  oggetti  rispettivamente  delle  prime  e  delle
seconde, risulti limitata la tutela del debitore; 
        che  il  rimettente  osserva,  in  particolare,   come,   con
l'inclusione tra i titoli esecutivi  stragiudiziali  delle  scritture
private autenticate e  con  la  conseguente  agevolazione  dell'avvio
della procedura esecutiva a favore del titolare  del  credito,  anche
prima ed a prescindere da un controllo giurisdizionale sul  contenuto
del  titolo,  si  riducano  le  possibilita',  per  il  debitore,  di
contestare il merito del rapporto, sostenendo, inoltre,  la  mancanza
di  tutela  costituzionale  del  principio  del   doppio   grado   di
giurisdizione; 
        che, secondo l'atto di promovimento fatto proprio dalla Corte
d'appello di Caltanissetta,  la  tutela  del  diritto  di  difesa  va
coordinata  con  l'esigenza,  di  pari  livello  costituzionale,   di
disciplinare i modi e i limiti del suo esercizio in concreto, al fine
di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine, non
sembrando altresi'  giustificato  il  diverso  trattamento  che  alle
ragioni del debitore  deriva  con  «il  dimezzamento»  dei  gradi  di
cognizione di merito riservato alle opposizioni all'esecuzione; 
        che, infine, il  principio  di  eguaglianza  sarebbe  violato
anche sotto il profilo dell'incongrua equiparazione delle opposizioni
all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime hanno
ad  oggetto  diritti  soggettivi,  mentre   le   seconde   riguardano
irregolarita' formali di atti della procedura e difficilmente possono
riverberare effetti sul diritto posto a base dell'esecuzione; 
        che il denunciato contrasto con gli artt. 24 e  111,  secondo
comma, della Costituzione, deriverebbe anche dalla  compressione  del
diritto del debitore  alla  piena  tutela  delle  proprie  situazioni
giuridiche soggettive in un processo equo e giusto, ancorche'  a  suo
danno siano aumentate l'efficienza del  processo  esecutivo  nel  suo
complesso e le ipotesi di aggressione del suo patrimonio in forza  di
titoli esecutivi non giudiziali, emessi, quindi, senza un  preventivo
controllo da parte del giudice. 
    Considerato che la Corte d'appello di Caltanissetta dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice
di procedura civile, come sostituito  dall'art.  14  della  legge  24
febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui, dichiarando non appellabile
la sentenza conclusiva del giudizio  di  opposizione  all'esecuzione,
risulterebbe lesivo degli artt. 3, primo comma,  24  e  111,  secondo
comma, della Costituzione; 
        che identica questione e' stata dichiarata  inammissibile  da
questa Corte  con  la  sentenza  n.  53  del  2008  e  manifestamente
inammissibile con l'ordinanza n. 6 del 2009; 
        che  tale   ultima   decisione   ha,   peraltro,   riguardato
un'ordinanza emessa dalla medesima Corte di appello di Caltanissetta,
sulla base delle  stesse  motivazioni,  in  punto  di  non  manifesta
infondatezza, mutuate ancora una volta dalla precedente ordinanza  di
rimessione  della  Corte  d'appello   di   Salerno   (oggetto   della
declaratoria di inammissibilita' di cui alla citata  sentenza  n.  53
del  2008),  che  l'odierna  rimettente  si  limita   a   trascrivere
integralmente, senza aggiungere argomenti diversi o ulteriori; 
        che,  percio',  ricorrono  nuovamente  le   medesime   lacune
argomentative, a suo tempo rilevate, circa la natura  del  titolo  su
cui  si  fonda  l'opposizione  all'esecuzione  ed  anche  le   stesse
contraddizioni in ordine alla richiesta di  una  sentenza  totalmente
caducatoria della norma impugnata; 
        che  altrettanto   va   detto   in   riferimento   all'omessa
considerazione della discrezionalita' legislativa nell'individuare le
differenti rationes di inappellabilita', modulandola di conseguenza; 
        che la  questione,  pertanto,  va  dichiarata  manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli  artt.  3,  primo
comma, 24 e 111,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dalla  Corte
d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                        Il redattore: Grossi 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria l'11 giugno 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola