N. 191 ORDINANZA 22 - 26 giugno 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Azione  diretta  del  trasportato  nei  confronti  della
  compagnia  assicuratrice   del   vettore   -   Accertamento   della
  responsabilita' di quest'ultimo nella  produzione  del  sinistro  -
  Omessa previsione - Denunciata violazione  del  diritto  di  difesa
  della compagnia assicuratrice nonche' eccesso di delega per mancata
  acquisizione del parere del Consiglio di Stato - Omessa motivazione
  sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita' della
  questione. 
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141. 
- Costituzione, artt. 24 e 76. 
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Azione diretta del soggetto  danneggiato  nei  confronti
  della propria compagnia assicuratrice - Ritenuta preclusione  della
  partecipazione alla  lite  del  responsabile  civile  -  Denunciata
  violazione del principio di eguaglianza e  del  diritto  di  difesa
  nonche' eccesso di delega - Omessa verifica della  possibilita'  di
  pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata  della
  norma; insufficiente  motivazione  su  rilevanza  e  non  manifesta
  infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76. 
(GU n.26 del 1-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI, Sabino
  CASSESE, Maria  Rita  SAULLE,   Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 141 e 149  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   (Codice   delle
assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Macerata  nel
procedimento vertente tra Balli Cinzia e la SASA Assicurazioni s.p.a.
ed altro con ordinanza del 16 settembre 2008 e dal Giudice di pace di
Milano nel procedimento vertente tra Di Trio  Francesco  e  la  Lloyd
Adriatico s.p.a. (ora Allianz s.p.a.) con  ordinanza  del  21  maggio
2008, iscritte  ai  nn.  44  e  45  del  registro  ordinanze  2009  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  8, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 10  giugno  2009  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che nel corso di giudizio promosso per  il  risarcimento
del danno subito da un soggetto trasportato sull'autoveicolo condotto
dal convenuto, il Giudice di pace di Macerata, con ordinanza  del  16
settembre 2008 (reg. ord. n. 44 del 2009), ha sollevato questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 141 del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209  (Codice  delle  assicurazioni  private),  per
violazione degli artt. 24 e 76 della Costituzione; 
        che il giudice a quo riferisce che la convenuta  societa'  di
assicurazioni, sostenendo l'assenza di  responsabilita'  in  capo  al
vettore, proprio  assicurato,  ha  chiesto  sollevarsi  questione  di
legittimita' costituzionale del citato art. 141, nella parte  in  cui
prevede il risarcimento a carico della  compagnia  assicuratrice  del
vettore indipendentemente dalla responsabilita' di questo; 
        che il rimettente osserva che, in base alla nuova  normativa,
il danneggiato non  puo'  rivolgere  le  richieste  risarcitorie  nei
confronti del responsabile del danno e della sua compagnia, secondo i
canoni  classici  e  tipici  della  responsabilita'   civile   (salvo
l'ipotesi di caso fortuito), ma deve rivolgersi contro l'assicuratore
del   vettore,   indipendentemente   da    ogni    accertamento    di
responsabilita' di quest'ultimo; 
        che  tale  disciplina   contrasterebbe   con   la   direttiva
2005/14/CE del Parlamento europeo,  che  prevede  l'esperibilita'  di
azione diretta del  danneggiato  contro  l'impresa  che  assicura  il
responsabile civile, con partecipazione di quest'ultimo alla causa; 
        che l'art. 141 del Codice delle  assicurazioni  lederebbe  il
diritto di difesa della compagnia assicurativa del vettore, la  quale
non  potrebbe  efficacemente  tutelarsi,  «non  potendo  disporre  di
elementi idonei a dimostrare l'esclusiva  responsabilita'  dell'altro
conducente e a far scattare la inoperativita' del caso fortuito»; 
        che il decreto legislativo n. 209 del 2005 e'  stato  emanato
dal Governo su legge delega del Parlamento  esorbitando  dai  criteri
direttivi  fissati  dalla  legge  delega  29  luglio  2003,  n.   229
(Interventi in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo  e  codificazione -  Legge  di  semplificazione  2001),  in
assenza di preventivo parere del Consiglio di  Stato,  al  quale  era
stato sottoposto  uno  schema  di  decreto  legislativo  parzialmente
diverso da quello poi  emanato  e,  sopratutto,  assolutamente  privo
delle norme relative  al  risarcimento  diretto;  mentre  il  Governo
avrebbe dovuto sottoporre nuovamente al Consiglio di Stato il Codice,
onde ottenere un nuovo parere; 
        che, in punto di  rilevanza,  il  rimettente  assume  che  il
giudizio non puo' essere  deciso  indipendentemente  dalla  soluzione
della questione di costituzionalita', la quale costituisce una vera e
propria questione pregiudiziale; 
        che nel giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
e'  intervenuto   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
deducendo  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  nel  merito   della
questione sollevata; 
        che, nel corso del giudizio promosso da D.T., danneggiato per
il risarcimento dei danni subiti in incidente stradale avvenuto il 26
giugno 2007, il Giudice di pace di Milano, con  ordinanza  depositata
il 21 maggio 2008 (reg. ord. n. 45 del 2009), ha sollevato  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 149 del d.lgs.  n.  209  del
2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.; 
        che  il  rimettente  riferisce  che  l'attore  ha  intrapreso
l'azione diretta contro la  propria  compagnia  assicuratrice  e  che
quest'ultima, costituendosi, ha  chiesto  di  chiamare  in  causa  il
responsabile del  sinistro  al  fine  di  assumerne  l'interrogatorio
formale; 
        che il D. T. non si  e'  opposto,  sostenendo,  peraltro,  la
sussistenza del relativo onere in capo alla convenuta; 
        che  la  disciplina  del   risarcimento   diretto,   prevista
dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni, contrasta,  secondo  il
giudice a quo, con l'art. 76 Cost., perche' la legge delega (art.  1,
comma 1, della legge n. 229 del 2003) in nessun punto  autorizzava  a
stravolgere la normativa concernente l'azione risarcitoria  ex  artt.
2043 e 2054 del codice civile; 
        che, inoltre, essendo preclusa la  partecipazione  alla  lite
del responsabile civile, si determina - rileva  il  rimettente  -  un
diverso trattamento processuale rispetto  ad  altri  danneggiati  che
possono agire contro il responsabile  civile,  con  compressione  del
diritto di azione e difesa del danneggiato; 
        che il rimettente assume che  la  questione,  oltre  che  non
manifestamente infondata, e' rilevante ai fini del decidere; 
        che nel giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
e'  intervenuto   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
deducendo l'inammissibilita'  e,  nel  merito,  l'infondatezza  della
questione sollevata. 
    Considerato che il Giudice di pace di Macerata (reg. ord.  n.  44
del 2009) dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 141  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   (Codice   delle
assicurazioni private), nella parte in  cui,  disciplinando  l'azione
diretta  del  terzo  trasportato  nei   confronti   dell'impresa   di
assicurazione   del   vettore,   non   prevede   l'accertamento    di
responsabilita' di quest'ultimo nella produzione  del  sinistro,  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione,  in  quanto  la  compagnia
assicuratrice del vettore «non potendo disporre di elementi idonei  a
dimostrare l'esclusiva responsabilita' dell'altro conducente e a  far
scattare la inoperativita' del caso fortuito»; nonche'  dell'art.  76
Cost., per assenza del parere del Consiglio di Stato; 
        che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 45  del  2009)
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 149  dello  stesso
d.lgs. n. 209 del 2005, nella parte in cui disciplina il risarcimento
diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione  dell'art.
76 Cost., per aver esorbitato della  delega  contenuta  nell'art.  4,
comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di
qualita' della regolazione,  riassetto  normativo  e  codificazione -
Legge  di  semplificazione  2001),  operando  una   revisione   della
normativa concernente l'azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054  del
codice civile; dell'art. 3 Cost., per  aver  creato,  precludendo  la
partecipazione  alla  lite  del  responsabile  civile,   un   diverso
trattamento processuale con altri danneggiati; nonche'  dell'art.  24
Cost., per aver compresso, precludendo la  partecipazione  alla  lite
del  responsabile  civile,  il  diritto  di  azione  e   difesa   del
danneggiato; 
        che   i   due   giudizi,   contestando   sostanzialmente   la
legittimita' costituzionale delle azioni, che, come  configurate  dai
nuovi   artt.   141   e   149,   precludono   l'accertamento    della
responsabilita' del sinistro, e, in ultima analisi,  l'azione  contro
il responsabile civile e  la  di  lui  assicurazione,  devono  essere
riuniti, per essere decisi con unica pronuncia; 
        che il Giudice di pace di  Macerata  omette  di  motivare  in
ordine alle ragioni dell'asserito contrasto  della  nuova  disciplina
con i parametri costituzionali invocati, con la conseguente manifesta
inammissibilita' della questione per  omessa  motivazione  sulla  non
manifesta infondatezza (ordinanze n. 35 del 2009 e n. 313 del 2008); 
        che,  relativamente  al  contrasto  con  l'art.   24   Cost.,
l'ordinanza non qualifica il rapporto in base al quale  la  compagnia
assicuratrice del vettore liquida il danno per conto dell'impresa del
responsabile  civile,  la  quale  puo'   intervenire   nel   giudizio
consentendo l'estromissione della prima, e contro la quale  la  prima
puo' agire in rivalsa; 
        che, con riguardo  al  denunciato  contrasto  con  l'art.  76
Cost., non vi e' motivazione alcuna, in relazione al procedimento  di
formazione legislativa, della  necessita'  di  un  nuovo  parere  del
Consiglio di Stato su uno schema di  decreto  legislativo  al  quale,
nell'esercizio della funzione  legislativa  delegata  di  «riassetto»
della materia,  siano  state  apportate  modifiche  migliorative  che
tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti; 
        che anche l'ordinanza  del  Giudice  di  pace  di  Milano  e'
manifestamente inammissibile non avendo i giudici rimettenti esperito
il    doveroso    tentativo    «di    ricercare    un'interpretazione
costituzionalmente orientata della  normativa  impugnata,  nel  senso
cioe' che essa si limita a rafforzare  la  posizione  dell'assicurato
rimasto danneggiato, considerato soggetto debole,  legittimandolo  ad
agire   direttamente   nei   confronti   della   propria    compagnia
assicuratrice, senza  peraltro  togliergli  la  possibilita'  di  far
valere i diritti secondo  i  principi  della  responsabilita'  civile
dell'autore del fatto dannoso» (ordinanza n. 441 del 2008); 
        che la possibilita' di dare  un'interpretazione  della  nuova
normativa conforme  ai  principi  costituzionali,  infirma  anche  la
denunciata violazione dell'art. 76 Cost., non  essendo  riconoscibile
il prospettato stravolgimento del sistema, in violazione della  legge
delega; 
        che  l'ordinanza  di   rimessione   e'   motivata   in   modo
insufficiente con riguardo alla rilevanza (ordinanze n. 15, n. 79, n.
91 e n. 96 del 2009) ed alla non manifesta infondatezza (ordinanze n.
35 del 2009 e n. 313 del 2008), dal  momento  che  il  rimettente  si
sottrae  all'obbligo  di   spiegare   in   che   modo   la   ritenuta
discriminazione tra danneggiati influisca sulla  specifica  questione
su cui egli dichiara di esser preliminarmente  chiamato  a  decidere,
quella dell'ammissibilita' della chiamata in causa  del  responsabile
civile per ammetterne  l'interrogatorio  formale  a  richiesta  della
compagnia assicuratrice convenuta. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli articoli  141  e  149  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), sollevate, in riferimento  agli  articoli  24  e  76  della
Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata e dal Giudice  di  pace
di Milano, e da quest'ultimo anche in riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella