N. 210 ORDINANZA 8 - 9 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Infortuni   e   malattie   professionali   -    Malattie    derivanti
  dall'esposizione ultradecennale  all'amianto  -  Rivalutazione  dei
  periodi di lavoro soggetti ad assicurazione ai  fini  pensionistici
  mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Inapplicabilita'
  del beneficio a coloro che, alla  data  del  2  ottobre  2003,  non
  avessero ancora maturato il  diritto  a  pensione  e  non  avessero
  presentato domanda amministrativa di riconoscimento  del  beneficio
  stesso - Denunciata ingiustificata disparita'  di  trattamento  tra
  lavoratori  ugualmente  esposti  all'amianto,  in   ragione   della
  presentazione di una domanda  che  all'epoca  non  era  prevista  -
  Questione identica ad altra gia' dichiarata inammissibile - Mancata
  prospettazione di argomenti di censura nuovi rispetto a quelli gia'
  scrutinati - Manifesta inammissibilita'. 
- Legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  art.  3,  comma  132;  d.l.  30
  settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla  legge
  24 novembre 2003, n. 326), art. 47 (comb. disp.). 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.28 del 15-7-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  132,
della legge 27 dicembre 2003, n. 299 (recte: dell'art. 3, comma  132,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2004»), e dell'art. 47  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  promosso  dal
Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra  Parodi  Roberto  e
l'I.N.P.S., con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 379  del
registro ordinanze 2008, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2008; 
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; 
    Udito nella Camera di consiglio del 10  giugno  2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  instaurato  da   un
lavoratore nei confronti  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) allo  scopo  di  ottenere  la  rivalutazione,  con  il
coefficiente di 1,5, del periodo di lavoro nel quale egli  era  stato
esposto all'amianto, il Tribunale di Genova,  con  ordinanza  del  22
luglio  2008,  ha  sollevato,  in  riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del  combinato
disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 299
(recte: dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004»),  e  dell'art.  47
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, nella parte  in  cui  esclude  dall'applicazione  della
disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47  del  d.l.  n.
269 del 2003 «coloro  che  prima  del  2  ottobre  2003  non  abbiano
presentato domanda  amministrativa  di  riconoscimento  dei  benefici
previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n.  257  del  1992»,  pur
avendo poi presentato la domanda nel termine di decadenza di  cui  al
menzionato art. 47; 
        che  il  rimettente  premette  in  fatto  che  e'  dimostrata
l'esposizione dell'attore all'amianto per piu' di dieci anni  e  che,
per consolidata giurisprudenza di legittimita', devono ritenersi  sia
la  legittimazione  passiva  dell'INPS  nel  giudizio  a   quo,   sia
l'irrilevanza dell'esser stato il lavoratore dipendente di un'azienda
coinvolta in una crisi aziendale quale conseguenza della  dismissione
dell'amianto, sia l'interesse ad agire dell'attore; 
        che il Tribunale di Genova osserva che l'art. 47 del d.l.  n.
269 del 2003, nel modificare - con decorrenza 2  ottobre  2003  -  il
testo dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme
relative alla cessazione dell'impiego  dell'amianto),  ha  reso  meno
favorevole la disciplina dei benefici previdenziali previsti da  tale
norma, riducendo il coefficiente di rivalutazione da 1,5  a  1,25  ed
attribuendo rilevanza alla rivalutazione ai  soli  fini  dell'importo
della pensione  e  non  anche  della  maturazione  del  diritto  alla
medesima, onde occorre stabilire se all'attore  debba  applicarsi  la
vecchia (e piu' favorevole) disciplina, ovvero quella vigente; 
        che il giudice a quo pone a  confronto  il  testo  delle  due
disposizioni censurate e rileva che l'art. 3, comma 132, della  legge
n. 350 del 2003, pur presupponendo la norma dell'art. 47, ha ampliato
la platea dei  soggetti  esclusi  dall'applicazione  della  normativa
nuova e meno favorevole, in  particolare  disponendo  l'ultrattivita'
del sistema previgente  nei  confronti  di  altre  tre  categorie  di
destinatari: 1) coloro i quali, alla data  del  2  ottobre  2003  (di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del d.l.  n.  269  del  2003),
avevano gia' maturato il diritto alla pensione; 2) coloro  che,  alla
stessa  data,  avevano  presentato  domanda  di  riconoscimento   del
beneficio   derivante   dall'esposizione   all'amianto   all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ovvero  all'INPS;  3)  coloro  che  a  tale  data  avevano   comunque
introdotto una  controversia  giudiziale  poi  conclusasi  con  esito
favorevole per il lavoratore; 
        che il rimettente aggiunge che successivamente e' intervenuto
il decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  27
ottobre  2004  (Attuazione  dell'articolo  47  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003,  n.  326.  Benefici  previdenziali  per  i  lavoratori
esposti  all'amianto),  il  quale,  nel  regolare  la  posizione  dei
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano gia' maturato  il
diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8,  della
legge n. 257  del  1992,  ha  stabilito,  all'art.  1,  comma  2,  la
necessita' anche per  costoro  di  presentare  apposita  domanda  nel
termine di centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
decreto medesimo; 
        che, ad avviso del Tribunale di Genova, siffatta previsione -
illegittima, sicche' se ne rende necessaria la disapplicazione  -  ha
tentato di porre rimedio a quella che «pare  essere  un'irragionevole
disparita' di trattamento», perche' la  perdurante  applicazione  del
precedente e piu' favorevole regime previdenziale e' stata  collegata
alla  sussistenza  di  almeno  una  delle  condizioni  indicate   dal
censurato art. 3, comma 132, e, mentre sarebbe ragionevole  collegare
la diversita' di  trattamento  alla  gia'  avvenuta  maturazione  del
diritto  a  pensione,  non  altrettanto   potrebbe   dirsi   per   la
presentazione, entro la data del 2 ottobre  2003,  di  una  qualsiasi
domanda  amministrativa  per  il  riconoscimento  del  beneficio   in
questione; 
        che, secondo il rimettente,  si  puo'  fondatamente  dubitare
della ragionevolezza «della disparita' di trattamento stabilita dalla
legge in ragione di un atto - la presentazione della  domanda  -  che
non soltanto non rientra in alcun modo tra gli  elementi  costitutivi
del   beneficio   disciplinato,   ma   neppure   ne   condiziona   il
riconoscimento», perche' introdurre la necessita' di una domanda  che
prima  non  era  prevista  e  ricollegare  alla  mancata   precedente
presentazione di tale  domanda  l'applicazione  della  nuova  e  meno
favorevole disciplina «significa di fatto introdurre  un  termine  di
decadenza con effetto retroattivo»; 
        che, nel caso specifico,  il  lavoratore,  alla  data  del  2
ottobre  2003,  non  aveva  i  requisiti  per  il  pensionamento   di
anzianita' ed ha presentato per la prima volta la  domanda  all'INAIL
per il  riconoscimento  dei  benefici  in  data  19  maggio  2005  e,
pertanto, nei suoi confronti dovrebbe applicarsi la nuova  disciplina
di cui all'impugnato art. 47 del d.l. n. 269 del 2003; 
        che, ad avviso del Tribunale  di  Genova,  non  ha  rilevanza
nella fattispecie la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 1  e  2,
della legge 24  dicembre  2007,  n.  247  (Norme  di  attuazione  del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e  competitivita'
per favorire l'equita' e la crescita sostenibili,  nonche'  ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale), a norma dei  quali,
rispettivamente,   «ai   fini   del   conseguimento   dei    benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge  27  marzo
1992,  n.  257,  e   successive   modificazioni,   sono   valide   le
certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  ai  lavoratori  che  abbiano
presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005,  per
periodi di attivita' lavorativa svolta  con  esposizione  all'amianto
fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non  oltre  il  2
ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo  gia'
emanati in materia  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale»  e  «il   diritto   ai   benefici   previdenziali   previsti
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  per  i
periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di
cui al comma 20, spetta ai lavoratori  non  titolari  di  trattamento
pensionistico avente decorrenza anteriore alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge»; 
        che,  infatti,   tali   disposizioni   non   disciplinano   i
presupposti per l'applicabilita' dei benefici previdenziali  previsti
per  l'esposizione  lavorativa  ad  amianto,  ne'   l'entita'   della
maggiorazione contributiva, ne' l'utilita' di tale maggiorazione, ne'
hanno  natura  di  norme  di  diritto  intertemporale,  perche'   non
modificano la disciplina sostanziale applicabile agli assicurati; 
        che e' intervenuto in  giudizio  l'INPS  che  chiede  che  la
questione sia dichiarata inammissibile, avendo questa Corte  (con  la
sentenza n.  376  del  2008)  gia'  dichiarato  tale  una  precedente
identica questione. 
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Genova  ha   sollevato,   in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma  132,  della
legge 27 dicembre 2003, n. 299 (recte: dell'art. 3, comma 132,  della
legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2004»), e dell'art. 47  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella  parte  in
cui esclude dall'applicazione della disciplina  previgente  a  quella
introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003  «coloro  che  prima
del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda  amministrativa  di
riconoscimento dei benefici previsti dall'art.  13,  comma  8,  della
legge n. 257 del 1992», pur avendo  poi  presentato  la  domanda  nel
termine di decadenza di cui al menzionato art. 47; 
        che, con la  sentenza  n.  376  del  2008  intervenuta  medio
tempore, questa Corte ha gia'  dichiarato  inammissibile  un'identica
questione, affermando che le norme censurate contengono la disciplina
transitoria inerente al passaggio da un regime  ad  un  altro  ed  il
legislatore,  considerando  che  cio'   comportava   un   trattamento
previdenziale  meno  favorevole,  nell'esercizio  non   irragionevole
dell'ampia discrezionalita' di cui gode nella fissazione di norme  di
carattere transitorio, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute
meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie,  tra  le
quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda
amministrativa per ottenere il beneficio; 
        che,   quindi,   la   questione   deve   essere    dichiarata
manifestamente inammissibile, posto che l'ordinanza di rimessione non
contiene alcun elemento  di  novita'  rispetto  al  quadro  normativo
esaminato da questa Corte con la richiamata sentenza n. 376 del 2008. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma
132, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2004), e dell'art.  47  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Genova
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Fruscella 
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009. 
                      Il cancelliere: Fruscella