N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2009
Ordinanza del 28 aprile 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Schito Silvio contro Azienda sanitaria locale di Lecce ed altri. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Piano di stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale - Divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi e del vincolo del rispetto della Costituzione da parte del legislatore regionale. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, artt. 3, 97, comma terzo, e 117, primo comma.(GU n.38 del 23-9-2009 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2008, proposto da: Schito Silvio, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, n. 92; Contro Azienda sanitaria locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Giovanni Garrisi in Lecce, piazza San Francesco dei Fiorentini, 9; Regione Puglia, n. c., nei confronti di Leone Giovanni e Greco Vincenzo, n.c., per l'annullamento della deliberazione del direttore generale della Azienda sanitaria locale di Lecce n. 1481 del 1° ottobre 2008, avente ad oggetto l'approvazione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 40, legge regionale n. 40/2007; della deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce n. 2009 del 23 ottobre 2008, avente ad oggetto la copertura di un posto di dirigente amministrativo mediante stipulazione di convenzione con soggetto esterno; di ogni altro atto ad esse presupposto, collegato o consequenziale, ivi compreso il bando relativo alla figura professionale del dirigente amministrativo, nonche' delle deliberazioni del direttore generale della A.S.L. di Lecce n. 234 dell'8 febbraio 2008, n. 356 del 18 febbraio 2008 e n. 44 del 22 maggio 2008, oltre alla deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1657 del 15 ottobre 2007. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria locale di Lecce; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2009 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'avv. Silvestro Lazzari e l'avv. Sara Cacciatore, in sostituzione dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore; Il ricorrente - dipendente di ruolo della Azienda sanitaria locale di Lecce con la qualifica di collaboratore amministrativo (in servizio nell'Area patrimonio nella sede di Maglie) e collocato al 7° posto della graduatoria di merito del concorso per un posto di dirigente amministrativo (indetto dalla disciolta A.U.S.L. LE/2) approvata con deliberazione del 21 dicembre 2006 (utilizzata sino al 5° degli idonei) - impugna: 1) la deliberazione del direttore generale della A.S.L. di Lecce n. 1481 del 1° ottobre 2008 di indizione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale in applicazione dell'art. 3, comma 40, legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte inerente ad un posto di dirigente amministrativo; 2) la deliberazione del direttore generale della. A.S.L. di Lecce n. 2009 del 23 ottobre 2008 avente ad oggetto il conferimento al controinteressato dr. Vincenzo Greco dell'incarico, tramite contratto a tempo determinato, di dirigente amministrativo dell'Area gestione risorse finanziarie ex art. 15-septies, comma secondo, d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.; 3) ogni altro atto connesso, ivi compreso l'avviso pubblico indetto per la stabilizzazione nella parte relativa al posto vacante di dirigente amministrativo, le deliberazioni del direttore generale della. A.S.L. Lecce n. 356 del 18 febbraio 2008, n. 234 dell'8 febbraio 2008 e n. 44 del 22 maggio 2008, nonche' la deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1657 del 15 ottobre 2007. A sostegno del ricorso e' stato formulato il seguente articolato motivo di gravame. 1) Violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma settimo del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 - Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi - Violazione del giusto procedimento - Violazione delle disposizioni delle leggi finanziarie e regionali in materia di perdurante efficacia delle graduatorie concorsuali - Violazione della legge regionale 12 Agosto 2005, n. 12 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto - Eccesso di potere per illogicita' e contraddittorieta' dell'azione amministrativa - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento (nei limiti dell'interesse fatto valere) dei provvedimenti impugnati, con ogni statuizione in ordine al risarcimento dei danni subiti, previa rimessione alla Consulta della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40, legge regionale pugliese n. 40/2007 per allegato contrasto con gli articoli 97 e 117, primo comma della Costituzione. Si e' costituita in giudizio la Azienda sanitaria locale di Lecce, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di irrecevibilita'/inammissibilita' (sotto svariati profili) ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che e' stata abbinata al merito nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2009. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009, su richiesta di parte, la causa e' stata posta in decisione. In via preliminare, vanno disattese le numerose eccezioni di inammissibilita' del gravame sollevate dalla, difesa della Azienda sanitaria locale resistente, in quanto: sussiste la giurisdizione dell'adito giudice amministrativo perche' il ricorrente non e' un partecipante o escluso dalla procedura di stabilizzazione - nella specie, peraltro, avente natura concorsuale - ma un soggetto che fa valere una posizione soggettiva qualificata e differenziata (rispetto al quisque de populo) avente consistenza di interesse legittimo; non puo' escludersi con certezza la possibilita' per il ricorrente di conseguire un risultato utile (nell'ipotesi di accoglimento del ricorso) nonostante sia attualmente preceduto da un altro candidato idoneo nella graduatoria di merito del concorso approvata il 21 dicembre 2006; il ricorso cumulativo e' ammissibile allorquando (come nel caso di specie) le domande impugnatorie proposte sono (in qualche modo) connesse in senso logico e sottendono interessi sostanziali tra loro compatibili e non completamente disomogenei; non vi era necessita' di impugnare (tanto meno entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione) ne' la deliberazione della giunta regionale n. 1657 del 15 ottobre 2007, perche' estranea alla stabilizzazione del personale dirigenziale introdotta dalla successiva legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, ne' la delibera del direttore generale della A.S.L. Lecce n. 356 del 18 febbraio 2008, non immediatamente lesiva, poiche' solo ricognitiva del personale dirigenziale precario in servizio alla data del 31 dicembre 2007; il termine di validita' della graduatoria concorsuale in cui e' collocato il ricorrente e' stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 1, comma 536, della legge finanziaria n. 296 del 2006 e comunque e' da ritenersi «congelato» a partire dal 1° gennaio 2008, in base alla previsione del divieto di utilizzazione delle graduatorie di concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione contenuta nell'art. 3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007 n. 40; infine, non e' stato dimostrato trattarsi di posto di nuova istituzione nella Pianta organica dell'Ente. Nel merito, e' opportuno innanzitutto rammentare che l'art. 3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40 cosi' dispone: «Nel corso del triennio 2008-2010 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 gennaio 2008 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici provvedono alla definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di cui al presente comma, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica al processo di stabilizzazione il personale, di cui al presente comma, accede, previo superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale, bandita dall'Azienda sanitaria o dall'IRCCS pubblico dove presta servizio, con le procedure e i criteri previsti dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, qualora in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (omissis) . . . Dal 1° gennaio 2008 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere a indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi gia', espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione...». Tanto premesso, il Collegio, con precipuo riferimento alle censure proposte dal ricorrente avverso l'impugnata deliberazione del direttore generale della Azienda sanitaria locale di Lecce n. 1481 del 1° ottobre 2008, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale. Trattasi di questione sicuramente rilevante nel presente giudizio posto che, in difetto di accoglimento della stessa da parte della Consulta, il ricorso dovrebbe essere respinto nel merito e che, ad avviso del tribunale, appare anche non manifestamente infondata, per le medesime ragioni condivisibilmente gia' evidenziate nell'ordinanza di rimessione n. 4770 del 2 ottobre 2008 emessa dalla V sezione del Consiglio di Stato, in ordine alla similare normativa regionale pugliese sulla stabilizzazione del personale sanitario non dirigenziale (art. 30 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10), e nella quale si richiama giustamente il valore costituzionale della tutela delle aspettative di assunzione degli idonei collocati in una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace. In particolare, si rileva che l'art. 3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, estendendo il sistema previsto dalla normativa statale diretta a stabilizzare il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato anche alla figura dei dirigenti delle aziende sanitarie locali e occupando i posti vacanti di livello dirigenziale con detto personale a detrimento di chi ha gia' partecipato ad un concorso pubblico e (classificatosi quale idoneo non vincitore) e' in attesa di essere nominato sui predetti posti man mano che si rendano vacanti (nell'arco temporale di validita' della graduatoria concorsuale in cui e' inserito), sovverte radicalmente un sistema che costituisce un'applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici (art. 97, terzo comma della Costituzione). La stabilizzazione del personale precario puo' si' rappresentare una scelta di carattere discrezionale del legislatore come misura rispondente a criteri di politica sociale e, quindi, un'ammissibile deroga al predetto principio fondamentale dell'impiego con le amministrazioni pubbliche, ma non puo' addirittura sovvertire in toto la normativa positiva vigente espressione di principi costituzionali consolidati. Il sistema del concorso pubblico, del resto, e' essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario che impone l'individuazione dei piu' idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralita' di concorrenti e con il vaglio di una commissione di esperti, ne' puo' essere validamente surrogato da una selezione (sia pure definita di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare. Pertanto, la scelta operata dal legislatore pugliese, con l'art. 3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, appare anche in contrasto con i principi di ragionevolezza e di imparzialita' della stessa funzione legislativa, in quanto diretta a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico. Il Collegio, in conclusione, ritiene che la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 97, terzo comma e 117, primo comma della Carta costituzionale, dell'art. 3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale, sia rilevante e non manifestamente infondata e debba conseguentemente essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.
P. Q. M. Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe e solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale, per contrasto con gli articoli 3, 97, terzo comma e 117, primo comma della Costituzione. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale pugliese, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del giorno 26 marzo 2009. Il Presidente: Costantini L'estensore: d'Arpe