N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2009

Ordinanza del 28 aprile  2009  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul  ricorso  proposto  da
Schito Silvio contro Azienda sanitaria locale di Lecce ed altri. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Piano   di
  stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale -  Divieto  di
  utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci  per
  la  copertura  dei  posti  vacanti  destinati  all'attuazione   del
  processo di stabilizzazione del personale  dirigenziale  -  Lesione
  del  principio  di  uguaglianza  -  Violazione  del  principio  del
  concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi e del  vincolo
  del rispetto della Costituzione da parte del legislatore regionale. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art.  3,  comma
  40. 
- Costituzione, artt. 3, 97, comma terzo, e 117, primo comma. 
(GU n.38 del 23-9-2009 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  1905  del  2008,  proposto  da:  Schito   Silvio,
rappresentato e difeso dall'avv.  Silvestro  Lazzari,  con  domicilio
eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, n. 92; 
    Contro Azienda sanitaria locale  Lecce,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Vito  Aurelio  Pappalepore,  con  domicilio  eletto  presso
Giovanni Garrisi in Lecce, piazza San Francesco  dei  Fiorentini,  9;
Regione Puglia, n. c., nei confronti di 
Leone Giovanni e  Greco  Vincenzo,  n.c.,  per  l'annullamento  della
deliberazione del direttore generale della Azienda  sanitaria  locale
di  Lecce  n.  1481  del  1°  ottobre   2008,   avente   ad   oggetto
l'approvazione degli avvisi pubblici  relativi  alla  stabilizzazione
del personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma
40, legge regionale n. 40/2007;  della  deliberazione  del  direttore
generale dell'Azienda sanitaria  locale  di  Lecce  n.  2009  del  23
ottobre 2008, avente ad oggetto la copertura di un posto di dirigente
amministrativo mediante  stipulazione  di  convenzione  con  soggetto
esterno;  di  ogni  altro  atto  ad  esse  presupposto,  collegato  o
consequenziale,  ivi  compreso  il   bando   relativo   alla   figura
professionale   del   dirigente   amministrativo,    nonche'    delle
deliberazioni del direttore generale della A.S.L.  di  Lecce  n.  234
dell'8 febbraio 2008, n. 356 del 18 febbraio 2008  e  n.  44  del  22
maggio 2008, oltre alla deliberazione della Giunta regionale pugliese
n. 1657 del 15 ottobre 2007. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'Azienda  sanitaria
locale di Lecce; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2009 il  cons.
dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'avv. Silvestro  Lazzari  e
l'avv.  Sara  Cacciatore,  in  sostituzione  dell'avv.  Vito  Aurelio
Pappalepore; 
    Il ricorrente -  dipendente  di  ruolo  della  Azienda  sanitaria
locale di Lecce con la qualifica di collaboratore amministrativo  (in
servizio nell'Area patrimonio nella sede di Maglie) e collocato al 7°
posto della graduatoria di  merito  del  concorso  per  un  posto  di
dirigente amministrativo  (indetto  dalla  disciolta  A.U.S.L.  LE/2)
approvata con deliberazione del 21 dicembre 2006 (utilizzata sino  al
5° degli  idonei)  -  impugna:  1)  la  deliberazione  del  direttore
generale della A.S.L. di  Lecce  n.  1481  del  1°  ottobre  2008  di
indizione degli avvisi pubblici  relativi  alla  stabilizzazione  del
personale dirigenziale in applicazione dell'art. 3, comma  40,  legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte inerente ad  un  posto
di  dirigente  amministrativo;  2)  la  deliberazione  del  direttore
generale della. A.S.L. di Lecce n. 2009 del 23 ottobre 2008 avente ad
oggetto il  conferimento  al  controinteressato  dr.  Vincenzo  Greco
dell'incarico, tramite contratto a tempo  determinato,  di  dirigente
amministrativo  dell'Area  gestione  risorse  finanziarie   ex   art.
15-septies, comma secondo, d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.; 3) ogni altro
atto  connesso,  ivi  compreso  l'avviso  pubblico  indetto  per   la
stabilizzazione nella parte relativa al posto  vacante  di  dirigente
amministrativo, le deliberazioni del direttore generale della. A.S.L.
Lecce n. 356 del 18 febbraio 2008, n. 234 dell'8 febbraio 2008  e  n.
44  del  22  maggio  2008,  nonche'  la  deliberazione  della  Giunta
regionale pugliese n. 1657 del 15 ottobre 2007. 
    A sostegno del ricorso e' stato formulato il seguente  articolato
motivo di gravame. 
    1)  Violazione  degli  artt.  97  e  117  della  Costituzione   -
Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  18,  comma  settimo  del
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 - Violazione dell'art. 3 della  legge
n. 241/1990 - Violazione dei principi generali in materia di pubblici
concorsi - Violazione del  giusto  procedimento  -  Violazione  delle
disposizioni delle  leggi  finanziarie  e  regionali  in  materia  di
perdurante efficacia delle graduatorie concorsuali - Violazione della
legge regionale 12 Agosto 2005, n. 12 - Eccesso di potere per  errore
sui presupposti di fatto  e  di  diritto  -  Eccesso  di  potere  per
illogicita' e contraddittorieta' dell'azione amministrativa - Eccesso
di potere per ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. 
    Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle
domande azionate, il ricorrente concludeva  chiedendo  l'annullamento
(nei limiti dell'interesse fatto valere) dei provvedimenti impugnati,
con ogni statuizione in ordine  al  risarcimento  dei  danni  subiti,
previa rimessione  alla  Consulta  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 40,  legge  regionale  pugliese  n.
40/2007 per allegato contrasto con gli articoli 97 e 117, primo comma
della Costituzione. 
    Si e' costituita in  giudizio  la  Azienda  sanitaria  locale  di
Lecce, depositando memorie difensive con  le  quali  ha  puntualmente
replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo  per  la
declaratoria  di  irrecevibilita'/inammissibilita'  (sotto   svariati
profili) ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso. 
    Il ricorrente ha  presentato,  in  via  incidentale,  istanza  di
sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che e'  stata
abbinata al merito nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2009. 
    Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009, su richiesta  di  parte,
la causa e' stata posta in decisione. 
    In via preliminare, vanno  disattese  le  numerose  eccezioni  di
inammissibilita' del gravame sollevate dalla,  difesa  della  Azienda
sanitaria locale resistente, in  quanto:  sussiste  la  giurisdizione
dell'adito giudice amministrativo perche' il  ricorrente  non  e'  un
partecipante o escluso dalla procedura  di  stabilizzazione  -  nella
specie, peraltro, avente natura concorsuale - ma un soggetto  che  fa
valere una posizione soggettiva qualificata e differenziata (rispetto
al quisque de populo) avente consistenza di interesse legittimo;  non
puo' escludersi con certezza la possibilita'  per  il  ricorrente  di
conseguire un  risultato  utile  (nell'ipotesi  di  accoglimento  del
ricorso) nonostante sia attualmente preceduto da un  altro  candidato
idoneo nella graduatoria di  merito  del  concorso  approvata  il  21
dicembre 2006; il ricorso cumulativo e' ammissibile allorquando (come
nel caso di specie) le domande impugnatorie proposte sono (in qualche
modo) connesse in senso logico e sottendono interessi sostanziali tra
loro  compatibili  e  non  completamente  disomogenei;  non  vi   era
necessita' di impugnare (tanto meno  entro  il  termine  di  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione)  ne'  la  deliberazione  della   giunta
regionale  n.  1657  del  15  ottobre  2007,  perche'  estranea  alla
stabilizzazione   del   personale   dirigenziale   introdotta   dalla
successiva legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, ne'  la  delibera
del direttore generale della A.S.L. Lecce  n.  356  del  18  febbraio
2008,  non  immediatamente  lesiva,  poiche'  solo  ricognitiva   del
personale dirigenziale precario in servizio alla data del 31 dicembre
2007; il termine di validita' della graduatoria concorsuale in cui e'
collocato il ricorrente  e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  2008
dall'art. 1, comma 536, della legge finanziaria n.  296  del  2006  e
comunque e' da ritenersi «congelato» a partire dal 1°  gennaio  2008,
in  base  alla  previsione  del  divieto   di   utilizzazione   delle
graduatorie di concorsi gia' espletati per  la  copertura  dei  posti
vacanti destinati  all'attuazione  del  processo  di  stabilizzazione
contenuta nell'art. 3, comma 40 della  legge  regionale  pugliese  31
dicembre 2007 n. 40; infine, non e'  stato  dimostrato  trattarsi  di
posto di nuova istituzione nella Pianta organica dell'Ente. 
    Nel merito, e' opportuno innanzitutto rammentare  che  l'art.  3,
comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40 cosi'
dispone: «Nel corso del triennio 2008-2010 le Aziende sanitarie e gli
IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo
della dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica
e amministrativa con incarico a tempo determinato e in servizio  alla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro il  31  gennaio
2008 le Aziende  sanitarie  e  gli  IRCCS  pubblici  provvedono  alla
definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di  cui  al
presente  comma,  nell'ambito  dei  posti  vacanti  della   dotazione
organica al processo di  stabilizzazione  il  personale,  di  cui  al
presente comma,  accede,  previo  superamento  di  apposita  pubblica
selezione di natura concorsuale,  bandita  dall'Azienda  sanitaria  o
dall'IRCCS pubblico dove  presta  servizio,  con  le  procedure  e  i
criteri previsti dal d.P.R. 10 dicembre  1997,  n.  483,  qualora  in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (omissis) . . . Dal  1°
gennaio 2008 le Aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i  profili
professionali, oggetto di stabilizzazione, non  possono  procedere  a
indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le
graduatorie di concorsi gia', espletati per la  copertura  dei  posti
vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione...». 
    Tanto  premesso,  il  Collegio,  con  precipuo  riferimento  alle
censure proposte dal ricorrente avverso l'impugnata deliberazione del
direttore generale della Azienda sanitaria locale di  Lecce  n.  1481
del 1° ottobre 2008, ritiene rilevante e non manifestamente infondata
la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3,
comma 40 della legge regionale pugliese  31  dicembre  2007,  n.  40,
quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto  di  utilizzazione
delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi gia' espletati per
la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del  processo
di stabilizzazione del personale dirigenziale. 
    Trattasi di questione sicuramente rilevante nel presente giudizio
posto che, in difetto di accoglimento della  stessa  da  parte  della
Consulta, il ricorso dovrebbe essere respinto nel merito  e  che,  ad
avviso del tribunale, appare anche non manifestamente infondata,  per
le medesime ragioni condivisibilmente gia' evidenziate nell'ordinanza
di rimessione n. 4770 del 2 ottobre 2008 emessa dalla V  sezione  del
Consiglio di Stato,  in  ordine  alla  similare  normativa  regionale
pugliese  sulla   stabilizzazione   del   personale   sanitario   non
dirigenziale (art. 30 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10), e
nella quale si richiama giustamente il  valore  costituzionale  della
tutela delle aspettative di assunzione degli idonei collocati in  una
graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace. 
    In particolare, si rileva che l'art.  3,  comma  40  della  legge
regionale pugliese 31 dicembre 2007, n.  40,  estendendo  il  sistema
previsto dalla normativa statale diretta a stabilizzare il  personale
non dirigenziale assunto a tempo determinato anche  alla  figura  dei
dirigenti delle aziende sanitarie locali e occupando i posti  vacanti
di livello dirigenziale con detto personale a detrimento  di  chi  ha
gia' partecipato ad un  concorso  pubblico  e  (classificatosi  quale
idoneo non vincitore) e' in attesa di essere  nominato  sui  predetti
posti man  mano  che  si  rendano  vacanti  (nell'arco  temporale  di
validita' della graduatoria concorsuale in cui e' inserito), sovverte
radicalmente un sistema che costituisce un'applicazione del principio
costituzionale del pubblico  concorso  per  l'accesso  agli  impieghi
pubblici (art. 97, terzo comma della Costituzione). 
    La stabilizzazione del personale precario puo' si'  rappresentare
una scelta di carattere discrezionale  del  legislatore  come  misura
rispondente a criteri di politica sociale e,  quindi,  un'ammissibile
deroga  al  predetto  principio  fondamentale  dell'impiego  con   le
amministrazioni pubbliche, ma non puo' addirittura sovvertire in toto
la normativa positiva vigente espressione di principi  costituzionali
consolidati. 
    Il sistema del concorso pubblico, del resto, e' essenziale per un
servizio particolarmente delicato come quello  sanitario  che  impone
l'individuazione  dei  piu'  idonei  attraverso  il  meccanismo   del
concorso, con una pluralita' di concorrenti e con il  vaglio  di  una
commissione di esperti, ne' puo' essere validamente surrogato da  una
selezione (sia  pure  definita  di  natura  concorsuale)  interamente
riservata al personale precario da stabilizzare. 
    Pertanto, la scelta operata dal legislatore pugliese, con  l'art.
3, comma 40 della legge regionale pugliese 31 dicembre 2007,  n.  40,
appare anche in contrasto con  i  principi  di  ragionevolezza  e  di
imparzialita' della stessa funzione legislativa, in quanto diretta  a
comprimere posizioni in atto o  acquisibili  a  seguito  di  concorso
pubblico. 
    Il  Collegio,  in  conclusione,  ritiene  che  la  questione   di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 97,  terzo
comma e 117, primo comma della  Carta  costituzionale,  dell'art.  3,
comma 40 della legge regionale pugliese  31  dicembre  2007,  n.  40,
quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto  di  utilizzazione
delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la copertura dei
posti   vacanti   destinati   all'attuazione    del    processo    di
stabilizzazione del  personale  dirigenziale,  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata  e  debba  conseguentemente  essere  rimessa
all'esame della Corte costituzionale, mentre  il  giudizio  in  corso
deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta. 
                              P. Q. M. 
    Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe  e  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40  della
legge regionale pugliese 31 dicembre 2007, n. 40, quanto  meno  nella
parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione  delle  graduatorie
concorsuali valide ed efficaci per la  copertura  dei  posti  vacanti
destinati  all'attuazione  del  processo   di   stabilizzazione   del
personale dirigenziale, per contrasto con gli articoli 3,  97,  terzo
comma e 117, primo comma della Costituzione. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale
pugliese, nonche' comunicata al Presidente  del  Consiglio  regionale
della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato
della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Lecce, nella Camera di consiglio  del  giorno  26
marzo 2009. 
                      Il Presidente: Costantini 
                                                  L'estensore: d'Arpe