N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2009

Ordinanza del 3 marzo 2009  emessa  dalla  Corte  di  cassazione  sul
ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso  la
Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. 
 
Reati e pene - Sanzioni applicabili dal giudice di pace - Obbligo  di
  permanenza domiciliare - Allontanamento del condannato  dai  luoghi
  in cui e' obbligato a permanere - Pena della reclusione fino ad  un
  anno - Inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive  previste  dagli
  artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981  -  Violazione  del
  principio di ragionevolezza,  a  fronte  dell'applicabilita'  delle
  sanzioni  sostitutive  per  il  reato  di  evasione  dagli  arresti
  domiciliari di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen.  e  per  il
  reato di evasione dalla  detenzione  domiciliare  di  cui  all'art.
  47-ter, commi 1 e 8, della legge n. 354 del 1975. 
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 56, comma 3. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.40 del 7-10-2009 )
                       LA CORTE DI CASSAZIONE 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  proposto  dal
Procuratore generale della Repubblica presso la  Corte  d'appello  di
Sassari nei confronti  di Serra  Sergio,  nato  il  15  aprile  1973,
avverso sentenza del 7 aprile 2008 del Tribunale di Sassari. 
    Sentita la relazione fatta dal consigliere Cortese Arturo; 
    Lette/sentite le conclusioni del p.g. 
                              F a t t o 
    Con sentenza del 7 aprile 2008 il Tribunale di Sassari  applicava
ex art. 444 c.p.p. a Serra Sergio, per il reato di cui  all'art.  56,
d.lgs. n. 274/2000 c.p.  (allontanamento  dall'abitazione  ove  aveva
obbligo di permanenza), la pena di gg. 10 di  reclusione,  sostituita
con la multa di € 380,00, in continuazione con la pena stabilita  con
la sentenza del G.u.p. di Sassari del 10 maggio 2005. 
    Propone ricorso il Procuratore generale della  Repubblica  presso
la Corte  d'appello  di  Cagliari,  sezione  distaccata  di  Sassari,
deducendo che la sostituzione di pena e' stata concessa in violazione
dell'espresso divieto di cui all'ultimo comma del cit. art. 56. 
                            D i r i t t o 
    Il ricorso sarebbe fondato, alla stregua della norma  citata  dal
p.g. ricorrente. 
    Non sembra, peraltro, manifestamente infondata la questione - che
si ritiene di sollevare d'ufficio - di  legittimita'  costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., del disposto di cui al  terzo  comma
dell'art. 56 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 
    A seguito, infatti, dell'abrogazione, disposta con  la  legge  12
giugno 2003, n. 134, dell'art. 60 della legge 24  novembre  1981,  n.
689, che  prevedeva  il  divieto  di  applicabilita'  delle  sanzioni
sostitutive per una serie di reati, fra cui in particolare quello  di
cui all'art. 385 c.p., che, nella ipotesi  di  cui  al  terzo  comma,
appare, come il reato di evasione dalla detenzione domiciliare di cui
ai commi 1 e 8 dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975,  n.  354,
sanzionato a norma dello stesso articolo, del tutto analogo a  quello
oggetto di contestazione nel presente giudizio, il divieto di cui  al
terzo comma dell'art. 56  del  d.lgs.  n.  274  del  2000  appare  un
ingiustificato retaggio della ratio gia' sottesa al  previgente  cit.
art. 60 e sconfessata dal legislatore con la sua riferita abrogazione
disposta con la legge 12 giugno 2003, n. 134. 
    Non sembra in sostanza conforme al principio di ragionevolezza la
previsione di' cui al terzo comma dell'art. 56 del d.lgs. n. 274  del
2000, che, in caso di condanna per il  reato  di  allontanamento  dal
luogo di permanenza domiciliare, esclude -  contrariamente  a  quanto
stabilito in via  generale  in  relazione  agli  altri  reati  e,  in
particolare, a quelli, del tutto analoghi e certamente non meno gravi
rispetto  alla  fattispecie  predetta,  di  evasione  dagli   arresti
domiciliari di cui al terzo comma dell'art. 385 c.p.  e  di  evasione
dalla detenzione domiciliare di cui ai commi 1 e 8  dell'art.  47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, sanzionata a norma  dello  stesso
art. 385 c.p. - l' applicabilita' delle sanzioni sostitutive  di  cui
agli artt. 53 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                              P. Q. M. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale del disposto di cui al terzo comma  dell'art.  56  del
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; 
    Sospende il giudizio, ordinando che, a  cura  della  cancelleria,
siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e  di  darne  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti. 
        Cosi' deciso in Roma, il 19 febbraio 2009. 
                       Il Presidente: Mannino