N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2009
Ordinanza del 3 marzo 2009 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. Reati e pene - Sanzioni applicabili dal giudice di pace - Obbligo di permanenza domiciliare - Allontanamento del condannato dai luoghi in cui e' obbligato a permanere - Pena della reclusione fino ad un anno - Inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte dell'applicabilita' delle sanzioni sostitutive per il reato di evasione dagli arresti domiciliari di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen. e per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge n. 354 del 1975. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 56, comma 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.40 del 7-10-2009 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Sassari nei confronti di Serra Sergio, nato il 15 aprile 1973, avverso sentenza del 7 aprile 2008 del Tribunale di Sassari. Sentita la relazione fatta dal consigliere Cortese Arturo; Lette/sentite le conclusioni del p.g. F a t t o Con sentenza del 7 aprile 2008 il Tribunale di Sassari applicava ex art. 444 c.p.p. a Serra Sergio, per il reato di cui all'art. 56, d.lgs. n. 274/2000 c.p. (allontanamento dall'abitazione ove aveva obbligo di permanenza), la pena di gg. 10 di reclusione, sostituita con la multa di € 380,00, in continuazione con la pena stabilita con la sentenza del G.u.p. di Sassari del 10 maggio 2005. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, deducendo che la sostituzione di pena e' stata concessa in violazione dell'espresso divieto di cui all'ultimo comma del cit. art. 56. D i r i t t o Il ricorso sarebbe fondato, alla stregua della norma citata dal p.g. ricorrente. Non sembra, peraltro, manifestamente infondata la questione - che si ritiene di sollevare d'ufficio - di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del disposto di cui al terzo comma dell'art. 56 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. A seguito, infatti, dell'abrogazione, disposta con la legge 12 giugno 2003, n. 134, dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva il divieto di applicabilita' delle sanzioni sostitutive per una serie di reati, fra cui in particolare quello di cui all'art. 385 c.p., che, nella ipotesi di cui al terzo comma, appare, come il reato di evasione dalla detenzione domiciliare di cui ai commi 1 e 8 dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sanzionato a norma dello stesso articolo, del tutto analogo a quello oggetto di contestazione nel presente giudizio, il divieto di cui al terzo comma dell'art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000 appare un ingiustificato retaggio della ratio gia' sottesa al previgente cit. art. 60 e sconfessata dal legislatore con la sua riferita abrogazione disposta con la legge 12 giugno 2003, n. 134. Non sembra in sostanza conforme al principio di ragionevolezza la previsione di' cui al terzo comma dell'art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000, che, in caso di condanna per il reato di allontanamento dal luogo di permanenza domiciliare, esclude - contrariamente a quanto stabilito in via generale in relazione agli altri reati e, in particolare, a quelli, del tutto analoghi e certamente non meno gravi rispetto alla fattispecie predetta, di evasione dagli arresti domiciliari di cui al terzo comma dell'art. 385 c.p. e di evasione dalla detenzione domiciliare di cui ai commi 1 e 8 dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sanzionata a norma dello stesso art. 385 c.p. - l' applicabilita' delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del disposto di cui al terzo comma dell'art. 56 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Sospende il giudizio, ordinando che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti. Cosi' deciso in Roma, il 19 febbraio 2009. Il Presidente: Mannino