N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 26 agosto 2009
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 17 settembre 2009 (della Regione Siciliana). Finanza regionale - Imposte e tasse - Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Circolare di attuazione del medesimo Dipartimento - Decreto del Ministro dei trasporti, allegato alla circolare - Implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione svolte dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero - Prospettazione della sospensione dei collegamenti in caso di mancato versamento dei diritti - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione in materia tributaria, della competenza in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale - Richiesta di dichiarare la pretesa del Ministero lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione e conseguentemente di annullare gli atti impugnati. - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, n. 0003662; circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058; decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, e successive modifiche e integrazioni.(GU n.43 del 28-10-2009 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del presidente pro tempore on.le Raffaele Lombardo, autorizzato a proporre il presente ricorso con delibera della Giunta regionale n. 297 del 6 agosto 2009, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv. Paolo Chiapparrone e Marina Valli, dell'ufficio legislativo e legale della regione, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio della Regione Siciliana, via Marghera, 36; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto dei seguenti provvedimenti: decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 dello stesso Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di attuazione del suindicato decreto dirigenziale n. 3662/2009; decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T, in quanto allegato alla circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058, in relazione alla implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero e della minacciata sospensione dei collegamenti telematici in caso di mancato versamento dei diritti. F a t t o Si premette che con precedente ricorso innanzi a codesta ecc.ma Corte (R.C. n. 1 del 2009) tuttora pendente, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la Finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008, n. 0111774, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (rispetto agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni. Con gli atti oggetto del presente ricorso il Ministero ha fornito istruzioni ai centri di revisione privati operanti sul territorio nazionale, senza escludere quelli operanti in Sicilia, indicando le modalita' di versamento allo Stato dei diritti concernenti le operazioni di revisione dei veicoli a motore con modalita' di versamento diretto allo Stato operanti dal prossimo 17 agosto 2009. Le nuove procedure prevedono infatti che in mancanza di versamento allo Stato dei diritti di motorizzazione i centri di revisione non potranno continuare a fruire del collegamento telematico col Ministero per l'elaborazione e la stampa dei tagliandi di revisione. Attualmente, tali diritti, unitamente alle imposte di bollo relative (come per tutte le operazioni in materia di motorizzazione civile effettuate in Sicilia) confluiscono nel bilancio regionale per effetto del trasferimento alla Regione Siciliana delle competenze in materia avvenuto col d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296. Ora, l'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni ha da tempo realizzato, nell'ambito di un programma di informatizzazione degli uffici della Sicilia, proprie iniziative volte a semplificare e migliorare le procedure di pagamento ed accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante la «smaterializzazione» dei bollettini di conto corrente postale; tali «diritti» sono incamerati dalla regione su appositi capitoli di entrata mediante ( cfr. decreto Assessorato del bilancio e delle finanze 20 maggio 2009 recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2009 - su G.U.R.S. 12 giugno 2009, n. 27 - S.O. n. 3 - ai capitoli nn. 1983 e 1984 dello Stato di previsione delle entrate dell'Assessorato regionale, rubrica Dipartimento trasporti, titolo I entrate correnti). Anche il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, ha avviato un analogo percorso di informatizzazione del sistema di pagamento stipulando una convenzione in esclusiva con Poste italiane S.p.A., convenzione alla quale la regione non ha aderito. Gia' dal 2007 l'amministrazione regionale sollecitava il Ministero a fornire il programma applicativo per la connessione del sistema info-telematico regionale a quello nazionale. Sennonche' tale richiesta non ha avuto esito in quanto, con la nota oggetto del precedente conflitto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha riconosciuto spettanti alla regione le sole imposte di bollo gravanti sulle operazioni svolte in Sicilia ma ha ritenuto fondata la tesi del Ministero delle infrastrutture in merito alla spettanza allo Stato dei «diritti» sulle operazioni effettuate in via telematica, utilizzando il sistema informatico del Ministero, dalle imprese di revisione o studi di consulenza ancorche' riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'amministrazione regionale. A chiarire i termini del contendere si fa presente che mentre attualmente gli utenti versano i diritti con c/c postale o versamento telematico al Banco di Sicilia su capitoli della regione il Ministero minaccia di interrompere il servizio ove detti versamenti non vengano effettuati sul conto corrente postale intestato al Ministero stesso. D i r i t t o L'art. 2 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 dispone che «in materia di veicoli a motori e della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nella tabelle da 1 a 6 annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste». Il successivo art. 3 prevede che detti diritti, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. L'art. 4, comma 171 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha previsto un processo di semplificazione delle procedure e adempimenti di competenza del Ministero dei trasporti attraverso una gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale a qualsiasi titolo dovuti, processo da attuarsi mediante convenzione con Poste italiane S.p.A. e attraverso la realizzazione, gestione e sviluppo di infrastrutture tecnologiche, procedure applicative e informazione dell'utenza. Nel maggio 2004 la convenzione e' stata conclusa ed approvata e gli importi relativi vengono corrisposti in tutto il territorio con modalita' telematica. Per quanto riguarda la Regione Siciliana, le norme di attuazione dello Statuto (v. art. 2-bis del d.P.R. n. 113/1953 introdotto dal decreto legislativo n. 296/2000) prevedono che per assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite di cui al comma 2 del precedente art. 1 dello stesso decreto legislativo (che comprendono quelle di cui si discute), ed allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, «e' costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal Presidente della regione». L'art. 2-ter dispone che al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto attiene le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici periferici trasferiti alla regione utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero e i protocolli di trasmissione compatibili con lo stesso. In forza dell'art. 2-quater la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, viene effettuata di intesa tra il Governo e la regione, al netto dei proventi derivanti dalle operazione svolte dagli uffici regionali e che affluiscono direttamente agli uffici trasferiti. Interpretando erroneamente tali disposizioni il Ministero ritiene che i corrispettivi relativi alle operazioni svolte da soggetti privati, diversi dagli uffici periferici trasferiti alla Regione siciliana e, cioe', dai cosiddetti sportelli telematici dell'automobilista e dai centri di revisione, in quanto effettuate grazie al collegamento telematico col CED del Ministero, spettino allo Stato. Il Ministero dei trasporti si identifica, pertanto, come il soggetto erogatore del servizio e in base a tale affermazione che ha gia' dato luogo al precedente conflitto ha adottato gli ulteriori provvedimenti, oggetto del presente ricorso, miranti a dirottare dal 17 agosto i diritti controversi allo Stato pena l'impossibilita' da parte dei centri di revisione concessionari (si noti bene, concessionari regionali dei servizi attribuiti agli uffici trasferiti alla regione) di ottenere dal sistema informatico centralizzato i tagliandi di revisione. Anche gli atti indicati in epigrafe determinano quindi una lesione della sfera di attribuzione delle competenze regionali attribuite dallo Statuto e relative norme di attuazione. M o t i v i I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni. La pretesa ministeriale sui «diritti» viola, le norme di attuazione in materia di comunicazione e trasporti (d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 modificato e integrato con d.P.R. 6 agosto 1981, n. 458 ed, in ultimo, con d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296). La regione, ai sensi dell'art. 17, lett. a) dello statuto ha una competenza legislativa concorrente in materia di trasporti di interesse regionale, esercitata «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione». Ai sensi dell'art. 20 dello statuto, il presidente e gli assessori regionali svolgono nella regione anche funzioni amministrative proprie nelle materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 e secondo le direttive del Governo nelle altre materie non comprese nei predetti articoli. Orbene, nell'ambito delle norme di attuazione in materia di trasporti l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000) ha attribuito alla Regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato «nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali»; il comma 2 ha attribuito alla regione, nell'ambito del proprio territorio, anche l'esercizio di tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione. L'art. 2 delle citate norme di attuazione, per l'esercizio del trasferimento delle funzioni di cui al precedente articolo ha previsto il passaggio alle dipendenze della regione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti (salvo i centri prova dei veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 10 dicembre 1986, n. 870). L'art. 2-quater ha poi previsto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni (quelle di cui al su richiamato art. 1, comma 2), spese dalle quali vanno sottratti i «proventi» direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla regione. Secondo l'Amministrazione statale l'introduzione a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358) dello sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualita', ha comportato che i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletate mediante procedura telematica dagli operatori privati autorizzati debbono essere versati allo Stato e non piu' agli uffici periferici regionali. Ma tale tesi non e' condivisibile. In primo luogo la legge istitutiva dello Sportello unico non puo' modificare le norme di rango superiore, quali quelle statutarie e di attuazione, che attribuiscono alla regione tutti i diritti spettanti per le operazione svolte dagli uffici di motorizzazione trasferiti, operazioni alle quali vanno assimilate quelle effettuate dai centri privati concessionari del servizio. A diverso avviso non puo' condurre l'art. 2-quater delle norme di attuazione che disciplina il rimborso delle spese sostenute dalla regione per le funzioni in argomento e che prevede l'afflusso diretto alle casse regionali delle entrate percepite dagli uffici trasferiti. Tale disposizione non consente di sottrarre surrettiziamente le entrate relative alle funzioni trasferite agli uffici regionali ed ai relativi concessionari in base alla centralizzazione del servizio telematico in capo al Ministero. I centri privati, infatti, operano sotto il controllo degli uffici periferici, comunicano con questi sotto l'aspetto amministrativo ed operativo. Ne' servirebbe enfatizzare, come fa il Ministero, il momento «informatico» senza tener conto del fatto che seppure il soggetto che effettua la digitazione dell'operazione non e' un dipendente degli uffici della motorizzazione della Sicilia, restano in capo agli uffici regionali tutte le attivita' antecedenti e consequenziali previste dalla legge quali (a solo titolo esemplificativo): il rilascio delle autorizzazioni e la stipula delle convenzioni coi privati; l'acquisizione, i controlli e la successiva archiviazione della documentazione inerente la singola operazione di revisione effettuata dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.; i controlli sia tecnici che amministrativi sulle revisioni effettuate da tali imprese; la gestione delle richieste di documentazione e di verifica avanzate dagli organi di polizia, l'archiviazione e la tenuta degli archivi, ecc.; la vigilanza ed i controlli di cui alla circolare 85582 del 18 settembre 2007 D.T.T., tutte le attivita' riguardanti le verifiche amministrative, quelle incrociate con il PRA, Pubblico Registro Automobilistico, con gli organi di polizia, ecc., ivi compresa l'archiviazione e la custodia almeno decennale dei fascicoli. Appare allora evidente come la semplice informatizzazione delle procedure non possa costituire pretesto per sottrarre agli uffici regionali i diritti di motorizzazione per le operazioni svolte in Sicilia dai soggetti privati che con detti uffici mantengono i rapporti di controllo e vigilanza. Sotto altro profilo, le norme di attuazione dello statuto e, in particolare, gli articoli 2-bis e 2-ter del d.P.R. n. 113/1953 e successive modifiche ed integrazioni, risultano altresi' violate in quanto il Ministero avrebbe dovuto preventivamente concordare con la regione le modalita' di coordinamento del servizio telematico statale con quello regionale avendo peraltro il ben preciso obbligo di fornire i protocolli per l'accesso al proprio sistema telematico. Con i provvedimenti che hanno dato luogo al presente conflitto si aggirano tali adempimenti prevedendosi un accesso diretto dei centri di revisioni al sistema statale e condizionando il servizio al pagamento diretto dei diritti in capo al Ministero. Tale opzione comporta necessariamente la sottrazione d'imperio alla regione di entrate alla stessa spettanti o, quantomeno, una modifica del sistema di funzionamento degli uffici regionali in ordine a funzioni statali trasferite senza che sia intervenuto alcun preventivo accordo in violazione delle norme su indicate. II) Violazione dell'art. 36 dello statuto in materia finanziaria e delle relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n, 1074. Un'ulteriore considerazione va fatta sulla natura dei diritti in questione che non appaiono qualificabili come entrate derivanti da un'attivita' economica svolta dal Ministero delle infrastrutture ma costituiscono un tributo obbligatorio per un servizio (la revisione periodica) del pari obbligatorio. Tali diritti non si configurano come la remunerazione di una prestazione economica (le operazioni tecniche di revisione sono oggetto di separato pagamento al centro di revisione) ma costituiscono vere e proprie «tasse» corrisposte in relazione al servizio richiesto e che, relative ad operazioni effettuate in Sicilia, vanno attribuite alla regione stessa in forza dell'art. 36 dello Statuto e delle citate norme di attuazione (cfr. sulla natura tributaria C. conti, sez. giur. reg. Sicilia, 6 novembre 2006, n. 3146, per la quale «Il soggetto privato esercente lo sportello telematico dell'automobilista svolge le funzioni di collettore di entrate di natura tributaria, e pertanto assume la qualifica di agente contabile ex art. 178, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 ed in tale qualita' e' assoggettato alla responsabilita' prevista dall'art. 194 r.d. cit»). I diritti di motorizzazione per il rilascio dei tagliandi di revisione o altre analoghe operazioni non possono che avere la stessa natura tributaria riconosciuta da codesta Corte con sentenza n. 156/1990 ai diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata. Con tale sentenza si e' affermato che «il criterio distintivo della tassa, o piu' in generale del tributo, dal corrispettivo e' il carattere di funzione pubblica alla quale si riferisce la riscossione». Funzione pubblica che non puo' essere negata nell'ipotesi di rilascio di autorizzazioni amministrative fra le quali va inquadrata la revisione dei veicoli a motore. Si osserva, peraltro, che la revisione dei veicoli, ben puo' essere assimilata alla revisione delle patenti di guida che il Consiglio di Stato, con recente parere della sezione III, 5 maggio 2009, n. 1187, ha ritenuto pacifica attivita' amministrativa regionale ai fini della proposizione al Presidente della Regione Siciliana del ricorso straordinario in materia.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, accogliere il presente ricorso dichiarando che la pretesa del Ministero di attribuire allo Stato i diritti relativi alle operazioni richieste dai privati al Portale dell'automobilista e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione sotto il profilo della violazione dell'art. 36 dello statuto, degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e degli artt. 1, 2-bis , 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni e conseguentemente pronunciare l'annullamento degli atti qui impugnati. Si depositano: delibera della Giunta regionale n. 297 del 6 agosto 2009, di autorizzazione a ricorrere; decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 dello stesso Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attuativa del su indicato decreto del dirigenziale n. 3662/2009, con allegati (tra cui decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T). Palermo, addi' 26 agosto 2009 Avv. Paolo Chiapparrone - Avv. Marina Valli