N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2009
Ordinanza del 9 luglio 2009 emessa dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nel procedimento civile promosso da Pejrone Mario contro Prefetto di Cuneo. Sanzioni amministrative - Emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative - Attribuzione al prefetto della duplice competenza a notificare all'interessato gli estremi della violazione e ad irrogare le sanzioni, previa valutazione dei documenti e degli scritti difensivi eventualmente prodotti - Omessa previsione che le deduzioni presentate dall'interessato siano valutate dall'autorita' gerarchicamente sovraordinata, anziche' dal prefetto, cosi' come disposto dalla legge n. 689 del 1981 in materia di depenalizzazione - Ingiustificata disparita' di trattamento dei trasgressori, avuto riguardo all'irragionevole differenziazione, in punto di individuazione dell'autorita' competente a vagliare le deduzioni difensive, della procedura prevista dalla legge n. 386 del 1990 da quella delineata dalla legge n. 689 del 1981 per la generalita' degli illeciti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa, in conseguenza dell'attribuzione del potere decisorio al medesimo organo che ha gia' contestato l'illecito, anziche' ad un organo terzo o gerarchicamente sovraordinato - Lesione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione. - Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8-bis. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113.(GU n.41 del 14-10-2009 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso che con ricorso depositato il 20 marzo 2009 il sig. Mario Pejrone, a mezzo dei suoi procuratori, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0006608-20090210 emessa, per il prefetto di Cuneo, il 10 febbraio 2009 dal vice prefetto delegato portante l'ingiunzione di pagamento determinato nel complessivo importo di Euro 2065,82 e la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per complessivi mesi 48 (quarantotto). Chiedeva, in via preliminare, la sospensione ex art. 22, legge n. 689/1981 e, nel merito, previa le deduzioni istruttorie, l'annullamento del provvedimento impugnato. Tanto per i motivi esposti in ricorso. O s s e r v a L'art. 8-bis, legge n. 386/1990, cosi' come introdotto dall'art. 33, d.lgs. n. 507/1999, che ha depenalizzato i reati di emissione di assegno senza autorizzazione ovvero senza provvista, prevede che il prefetto venga informato dell'infrazione dal pubblico ufficiale ovvero dal trattario secondo le modalita' ivi previste. All'esito, ed entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informazione, il prefetto, a mente del comma 3 del medesimo articolo, notifica all'interessato gli estremi della violazione il quale, entro trenta giorni dalla notifica, puo' presentare scritti difensivi e documenti allo stesso prefetto che, a mente del comma 5 e valutate le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento ovvero emettendo ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Con la richiamata procedura il prefetto viene individuato dalla legge quale soggetto che, sulla base degli elementi di valutazione raccolti nel rapporto di accertamento ovvero nell'informativa, contesta e notifica al trasgressore gli estremi della violazione con l'indicazione che avverso tale contestazione l'interessato puo' presentare scritti difensivi e documenti allo stesso prefetto. Scritti difensivi e documenti che dovranno essere valutati dal prefetto e cioe' dallo stesso organo che ha contestato e notificato la violazione e che motiveranno lo stesso ad ingiungere il pagamento ovvero ad emettere ordinanza di archiviazione. Tale scelta del legislatore appare del tutto illogica perche' introduce una irragionevole distinzione tra trasgressori determinando un'ingiustificata disparita' di trattamento tra quelli che, a mente della procedura prevista per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, possono invece avvalersi della procedura dettata dagli artt. 17 e 18, legge n. 689/1981, a mente della quale e' previsto che la contestazione e notificazione della violazione sia effettuata da parte di un funzionario ovvero da un agente diverso da quello che sara' chiamato a valutare le ragioni esposte negli eventuali scritti difensivi e a determinare la sanzione con ordinanza motivata e quelli che, come nel caso, emettono un assegno senza autorizzazione ovvero senza provvista titolati ad avvalersi della sola procedura prevista dall'art. 8-bis della legge n. 386/1990. Procedura che diversamente dalla quella prevista dagli artt. 17 e 18, legge n. 689/1981, prevede che sia sempre lo stesso prefetto tanto a redarre e a notificare gli estremi della violazione, previa valutazione del contenuto del rapporto ovvero dell'informativa ricevute, che a irrogare la sanzione previa la valutazione delle deduzioni presentate con scritti difensivi e documenti fatti pervenire dal soggetto oggetto della contestazione. Sanzione che, cosi' come irrogata, risulta viziata da una inevitabile violazione del principio di eguaglianza nello svolgimento dell'azione amministrativa e del diritto di far valere efficacemente le proprie ragioni. Tanto perche' irrogata all'esito di una procedura che vede la decisione presa da un soggetto non terzo ne' gerarchicamente sovraordinato, come invece previsto dalla legge n. 689/1981, ma dallo stesso prefetto che, previamente, ha gia' provveduto a valutare il rapporto di accertamento ovvero l'informativa e a contestare l'addebito. Tutto cio' contraddicendo quello che lo stesso legislatore, ai fini della sostanziale legalita' degli atti amministrativi e per evitare inutili opposizioni, si era indotto ad ottenere con la prescrizione dell'obbligatorieta' di una sorta di contraddittorio che viene a determinarsi per l'ufficio che ha l'obbligo di prendere in considerazione e di valutare le difese per tal modo prospettate. Al riguardo si osserva che, se l'autorita' competente ad irrogare la sanzione ha, per l'appunto, il compito di determinare l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'effetto, gli e' stato imposto di recepire l'attivita' difensiva in una sorta di contraddittorio, che viene obbligatoriamente imposto nel caso in cui i privati ritengano di difendersi con quel minimo di possibilita' concessa all'incolpato per far presente le proprie giustificazioni e costituendo il richiamato contraddittorio il nucleo centrale della difesa esperita, questa non puo' essere minorata da una valutazione rimessa allo stesso organo che ha gia' contestato la violazione sulla base dell'esame condotto sul rapporto ovvero sull'informativa pervenuta. Se e' vero che la discrezionalita' del legislatore puo' essere censurata in sede di sindacato di costituzionalita' nelle sole ipotesi in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale (cfr. ordinanza n. 177/2003) e se, per l'effetto, la stessa non puo' essere ritenuta palesemente irrazionale ed arbitraria sulla base di una mera valutazione del giudice a quo (cfr. ordinanza 212/2004), tuttavia, ad avviso del rimettente, l'irragionevole procedura prevista dalla legge appare lesiva dei diritto di difesa che, a mente dell'art. 24 della Carta costituzionale, non puo', in ogni caso, essere minorato perche' reso possibile solo attraverso una sorta di contraddittorio da svolgersi in un ambito e con un giudizio domestico. Per tutte tali ragioni deve, pertanto, ritenersi non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-bis, legge n. 386/1990 nella parte in cui non prevede che l'eventuale difesa possa essere svolta di fronte non gia' al prefetto ma all'autorita' gerarchicamente sovraordinata come disposto dalla legge n. 689/1981 in materia di depenalizzazione. Appare quindi doveroso sollevare la questione di legittimita' costituzionale giacche' la scelta del legislatore, ritenuta irrazionale ed irragionevole, deve essere applicata in questo giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-bis, legge n. 386/1990 nella parte in cui non prevede che le deduzioni presentate dall'interessato siano valutate non gia' dal prefetto ma dall'autorita' gerarchicamente sovraordinata cosi' come disposto dalla legge n. 689/1981 in materia di' depenalizzazione. Sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. A cura della cancelleria ordina la notifica di' questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Borgo San Dalmazzo, addi' 7 luglio 2009 Il giudice di pace: Lerda