N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2008

Ordinanza del 19 marzo 2009 emessa dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Barbera Bruno contro Regione Calabria ed altri. 
 
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di  vertice
  della Regione, degli enti regionali e delle  aziende  sanitarie  ed
  ospedaliere conferite nei  nove  mesi  antecedenti  la  data  delle
  elezioni  per  il  rinnovo  degli  organi  di  indirizzo   politico
  regionale - Decadenza dalla data di  proclamazione  del  Presidente
  della Giunta regionale - Violazione di diritto  fondamentale  della
  persona, del principio di uguaglianza, del diritto di  difesa,  del
  principio  di  servizio  esclusivo  della  Nazione   dei   pubblici
  dipendenti, del principio  di  soggezione  dei  giudici  solo  alla
  legge, del principio di autonomia della  funzione  giurisdizionale,
  del  principio  di  tutela   giurisdizionale,   dei   principi   di
  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113. 
Impiego pubblico - Regione Calabria - Nomine degli organi di  vertice
  della Regione, degli enti regionali e delle  aziende  sanitarie  ed
  ospedaliere conferite nei  nove  mesi  antecedenti  la  data  delle
  elezioni  per  il  rinnovo  degli  organi  di  indirizzo   politico
  regionale - Decadenza dalla data di  proclamazione  del  Presidente
  della Giunta regionale - Estensione di tale  disposizione  altresi'
  alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove
  mesi  antecedenti  il  3  aprile  2005   o   successivamente   fino
  all'insediamento dei  nuovi  organi  di  indirizzo  politico  della
  Regione - Violazione di diritto  fondamentale  della  persona,  del
  principio di uguaglianza, del diritto di difesa, del  principio  di
  servizio esclusivo  della  Nazione  dei  pubblici  dipendenti,  del
  principio di soggezione dei giudici solo alla legge, del  principio
  di autonomia  della  funzione  giurisdizionale,  del  principio  di
  tutela  giurisdizionale,  dei  principi  di  imparzialita'  e  buon
  andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, comma 4. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113. 
(GU n.45 del 11-11-2009 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso  in  appello  n.
8553/2007, proposto dall'Arch. Bruno Barbera, rappresentato e  difeso
dall'avv. Giovanni Spataro, con il quale e' elettivamente domiciliato
in Roma, viale America, n. 11, presso lo studio  dell'avv.  Francesco
Lilli; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta  regionale  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Calogero Mariano con il quale e' elettivamente domiciliata  in  Roma,
viale  delle  Milizie,  n.  19,  presso  il  sig.  Aldo  Casalinuovo,
l'ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione  dell'Ambiente  della
Calabria non costituita, il dott. Domenico Lemma, non costituito, per
la riforma della sentenza del T.a.r. della Calabria,  sezione  II  di
Catanzaro, del 23 novembre 2006, n. 1416; 
      
    Visto il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto il  controricorso  ed  appello  incidentale  della  Regione
Calabria; 
    Visti gli atti tutti di causa; 
    relatore,  alla  pubblica  udienza  del  15   aprile   2008,   il
consigliere Claudio Marchitiello; 
    Uditi gli avv. Spataro e Mariano, come da verbale d'udienza; 
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 
 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
 
    1. - La  controversia  concerne  la  deliberazione  della  Giunta
regionale del 20 giugno 2005 con la  quale  la  Regione  Calabria  ha
dichiarato la decadenza dell'architetto Bruno  Barbera  dall'incarico
di  direttore  generale  dell'ARPACAL  (Agenzia  Regionale   per   la
Protezione Ambientale della Calabria) in  applicazione  dell'art.  1,
comma 4, della legge regionale del 3 giugno 2005, n. 12. 
    L'Architetto Barbera appella la sentenza del 23 novembre 2006, n.
1416, con la quale la  II  sezione  di  Catanzaro  del  T.a.r.  della
Calabria ha respinto il suo ricorso per l'annullamento  del  predetto
provvedimento. 
    2. - L'art. 1 della legge regionale n. 12 del 2005 («Disposizioni
in materia di nomine e personale»), al comma 1  dispone:  «Le  nomine
degli organi di vertice e dei componenti o dei  rappresentanti  della
regione nel consigli di amministrazione  o  negli  organi  equiparati
degli enti pubblici, degli enti  pubblici  economici,  delle  aziende
sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, dei consorzi, delle  societa'
controllate o partecipate, delle agenzie, degli  ambiti  territoriali
ottimali, delle fondazioni e di ogni  altro  soggetto  od  organismo,
comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico  o
privato, appartenente o  meno  alla  struttura  amministrativa  della
regione ed a qualsiasi livello, nonche' dei componenti  di  comitati,
commissioni,   gruppi   di   lavoro   ed   organismi   regionali   ed
interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche
d'intesa o di concerto con altre  autorita'  o  previa  selezione,  o
comunque rese operative degli organi di indirizzo politico regionale,
nonche' dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e
dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove  mesi  antecedenti  la  data
delle elezioni per il rinnovo  degli  organi  di  indirizzo  politico
della  regione  e  successivamente  rispetto  a   tale   data,   fino
all'insediamento  di   questi   ultimi,   decadono   alla   data   di
proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i  conseguenti
rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto». 
    Il comma 4 dell'art. 1 in parola, che interessa la fattispecie in
esame, a sua volta, dispone che: «Le disposizioni  che  precedono  si
applicano, in via transitoria, alle  nomine  conferite,  rinnovate  o
comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005  o
successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di  indirizzo
politico della regione da parte delle  autorita'  indicate  al  primo
comma, con conseguente risoluzione di diritto dei  relativi  rapporti
di natura patrimoniale». 
    L'architetto Barbera e' stato  nominato  dalla  Regione  Calabria
direttore generale dell'ARPACAL, a seguito di selezione  indetta  per
tale posizione, con la deliberazione della Giunta  regionale  del  22
marzo 2005, n. 333, cioe' nel  periodo  di  tempo  antecedente  il  3
aprile 2007  (data  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  consiglio
regionale). 
    In applicazione  dell'art.  1,  comma  4,  sopra  riportato,  che
dispone la decadenza di tutti gli incarichi indicati dal primo  comma
conferiti nei nove mesi  antecedenti  il  3  aprile  2005,  pertanto,
l'Architetto Barbera e' stato dichiarato decaduto dal nuovo esecutivo
regionale con la impugnata deliberazione del 20 giugno 2005, n. 595. 
    3. - L'appellante ha riproposto, avverso la sentenza del  T.a.r.,
come motivo  d'impugnativa  articolato  su  piu'  argomentazioni,  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4,  della  legge
regionale n. 12 del 2005. 
    La questione sollevata dall'appellante e' rilevante ai fini della
decisione della presente controversia, giacche' l'atto impugnato  con
il ricorso originario ha dichiarato la sua decadenza dall'incarico di
direttore generale dell'ARPACAL unicamente sulla  base  dell'art.  1,
comma 4, ora citato. 
    Tale norma, poi, e' collegata con il comma 1 dello stesso art. 1,
che ne completa il contenuto dispositivo. 
    4.  -   Il   Collegio   ritiene   rilevante   la   questione   di
costituzionalita'  sollevata  dall'appellante  sebbene   la   Regione
Calabria,  dopo  il  provvedimento   dichiarativo   della   decadenza
dell'architetto Barbera (anzi, dopo circa un anno),  ha  adottato  un
nuovo provvedimento risolutivo dell'incarico da questi ricoperto. 
    Con la deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2006, n.
183, infatti, la Regione Calabria ha disposto la revoca dell'atto  di
nomina dell'architetto Barbera dall'incarico  di  direttore  generale
dell'ARPACAL. 
    Il T.a.r. ha accolto i motivi aggiunti proposti  dall'interessato
avverso tale provvedimento con altro capo  della  sentenza  n.  1416,
appellato dalla Regione Calabria. 
    Il  Collegio,  peraltro,  deve  esaminare  per  primo   l'appello
dell'architetto Barbera relativo  al  capo  della  pronuncia  che  ha
respinto il suo  ricorso  per  l'annullamento  del  provvedimento  di
decadenza. La revoca della nomina infatti  e'  stato  adottata  dalla
Regione  Calabria  quando  l'architetto  Berbera   era   stato   gia'
dichiarato decaduto dall'incarico. 
    E' quindi rilevante verificare se sia  fondata  la  questione  di
costituzionalita' sollevata dall'Architetto Barbera, giacche'  l'atto
impugnato con il ricorso originario puo' essere rimosso solo  con  la
cancellazione della norma transitoria di cui  al  combinato  disposto
dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12 del 2006 che ha  disposto
direttamente la decadenza dagli incarichi  di  tutti  gli  organi  di
vertice degli enti  di  nomina  regionale  assegnati  nei  nove  mesi
antecedenti la data del 3 aprile 2005 ovvero,  successivamente,  fino
all'insediamento  dei  nuovi  organi  di  indirizzo  politico   della
regione. 
    La questione, rilevante per la  sorte  dell'impugnativa  proposta
dall'architetto Barbera, dalla cui definizione dipende anche  l'esame
degli ulteriori profili  della  controversia,  si  rivela  anche  non
manifestamente infondata. 
    4.- La Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 233 del 16 giugno 2006, sull'art. 1 della legge regionale
n. 12 del 2005, ma di tale articolo ha esaminato solo la normativa  a
regime (commi 1, 2 e 3). 
    Per tale normativa, gli incarichi degli organi di  vertice  degli
enti  regionali  e  dei  rappresentanti  regionali  nei  consigli  di
amministrazione degli enti dell'ordinamento regionale, le cui  nomine
siano state effettuate  nei  nove  mesi  antecedenti  la  data  delle
elezioni,  non  possano  protrarsi  nella  legislatura  successiva  e
decadono dalla data  di  proclamazione  del  nuovo  Presidente  della
Giunta regionale. 
    Le nomine in parola, secondo la Corte, sono tutte  caratterizzate
dall'intuitus personae, nel  senso  che  si  fondano  su  valutazioni
personali coerenti all'indirizzo politico regionale. 
    Trattandosi di nomine conferite intuitu personae dagli organi  di
indirizzo politico, il fatto che esse cessano con l'insediamento  dei
nuovi organi di indirizzo politico vale a consentire la  possibilita'
di procedere a nuove nomine, scegliendo persone ritenute maggiormente
idonee  a  garantire  proprio  il  migliore  andamento  della   nuova
amministrazione, evitando che questa possa essere condizionata  dalle
nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente. 
    La Corte ha poi affermato che la normativa di  cui  trattasi,  in
definitiva, si limita ad anticipare il termine finale di durata degli
incarichi conferiti con le nomine e che la regola,  operando  per  il
futuro, fa si che chi  fosse  nominato  nell'ultimo  periodo  di  una
legislatura non  possa  vantare  alcun  legittimo  affidamento  sulla
durata dell'incarico. 
    Testualmente la Consulta ha chiarito che: «Siffatta regola  (come
si desume dalla lettera delle norme impugnate) opera per il futuro e,
quindi, dopo la sua entrata  in  vigore,  chi  fosse  nominato  negli
ultimi nove mesi  di  una  legislatura  non  potrebbe  vantare  alcun
ragionevole affidamento sulla  continuazione  dell'incarico  dopo  la
proclamazione del nuovo Presidente». 
    La sentenza in esame, quindi, ha ritenuto  compatibile  lo  spoil
system (c.d. una tantum) attuato dalla Regione Calabria con l'art.  1
della legge n. 12 del 2006 con il vigente sistema costituzionale,  in
particolare con gli artt. 97 e 98 della Costituzione. 
    Per quanto concerne invece la  disciplina  transitoria  contenuta
nel comma 4 dell'art. 1, che estende lo spoil system  agli  incarichi
assegnati nove mesi prima della data del 3  aprile  2005  (cioe'  nei
nove mesi precedenti la elezione dello stesso Consiglio regionale che
ha adottato la legge n. 12) e fino all'insediamento dei nuovi  organi
di indirizzo politico della regione, la Corte, nella stessa  sentenza
n. 233, ne ha dichiarato inammissibile l'esame, in quanto in ordine a
tale disposizione non era stata prospettata alcuna specifica  censura
che ne sostenesse  l'impugnativa  se  non  un  generico  rinvio  alla
disciplina «a regime». 
    La normativa contenuta nella legge regionale n. 12  del  2006  ha
dunque superato l'esame della Corte  costituzionale  operato  con  la
sentenza n. 233 del 2006 ed e' tuttora in vigore. 
    6. - Deve peraltro Osservarsi,  con  rilievi  che  si  riflettono
anche sulla valutazione della  costituzionalita'  della  disposizione
contenuta nel comma 4 dell'art. 1, che  il  c.d.  spoil  system  e  i
principi ad esso relativi, enunciati con la sentenza n. 233 del 2006,
sono stati fatti oggetto di nuova riflessione da  parte  della  Corte
costituzionale in piu' recenti sentenze. 
    Nella sentenza del 23 marzo 2007, n. 103, infatti,  la  Corte  ha
ritenuto in contrasto con i  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
andamento  dell'amministrazione  e  ha  dichiarato   incostituzionale
l'art. 2, comma 7,  della  legge  statale  15  luglio  2002,  n.  145
(«Disposizioni per il riordino della dirigenza stata e  per  favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione  tra  pubblico  e  privato»)
nella parte in  cui  disponeva  che  gli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale cessavano «il  sessantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari  degli
stessi in tale  periodo  esclusivamente  le  attivita'  di  ordinaria
amministrazione». 
    In tale pronuncia, la Corte ha accentuato principi gia' enunciati
in ordine alla distinzione tra attivita'  di  indirizzo  politico  ed
azione amministrativa: «tra l'azione di governo - normalmente  legata
alle impostazioni di una parte politica, espressione delle  forze  di
maggioranza - e  l'azione  dell'amministrazione  che  nell'attuazione
dell'indirizzo politico della maggioranza,  e'  vincolata  invece  ad
agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento
delle finalita' indicate dall'ordinamento». 
    Espressione fondamentale di tali principi  va  individuato  nella
regola del concorso pubblico, finalizzato alla scelta obiettiva delle
persone piu' idonee, per  attitudine  e  preparazione,  all'esercizio
dell'azione  amministrativa,  senza  collegamenti  o   ingerenze   di
carattere politico. 
    Altra regola di fondamentale rilievo e' quella della  continuita'
dell'azione amministrativa, nonostante il modificarsi  degli  assetti
politici, in  quanto  tale  continuita'  e'  un  canone  strettamente
collegato a quello di buona amministrazione. 
    Ha rilevato la Corte che una anticipata cessazione  ex  lege  del
rapporto in corso  impedisce  che  l'attivita'  del  dirigente  possa
espletarsi in  conformita'  al  modello  di  azione  disegnato  dalle
recenti  riforme  dell'amministrazione  pubblica,  per  le  quali  il
dirigente e' divenuto responsabile dei risultati concreti dell'azione
amministrativa, in termini di efficienza, efficacia  ed  economicita'
di questi, pur nel rispetto degli indirizzi provenienti dagli  organi
di  direzione  politica.  Per  il  perseguimento  di  tali  risultati
l'ordinamento pone a disposizione un tempo  determinato  modulato  in
ragione della posizione dirigenziale e del  contesto  complessivo  in
cui la stessa e' inserita che una cessazione  anticipata  verrebbe  a
recidere. 
    Una cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali,  che  non
ne  consenta  la  prosecuzione  fino  alla  scadenza  stabilita,   e'
ammissibile  solo   a   seguito   dell'accertamento   dei   risultati
conseguiti,  e  dolo  dopo  un  giusto  procedimento   che   consenta
all'interessato di svolgere le proprie difese e che si  concluda  con
un   formale   provvedimento    motivato    sindacabile    in    sede
giurisdizionale. 
    Con la sentenza del 23 marzo 2007, n. 104, la Corte ha dichiarato
incostituzionale l'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a),  della  legge
della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, e dell'art. 55, comma  4,
della  legge  della  Regione  Lazio  11  novembre  2004,  n.  l,  che
stabilivano la decadenza  automatica  dei  direttori  generali  delle
aa.ss.ll. allo scadere del novantesimo giorno  dall'insediamento  del
Consiglio regionale (pur stabilendo la  disposizione  tale  decadenza
«salvo conferma»). 
    Gli  stessi  principi   sono   stati   confermati   dalla   Corte
costituzionale con la piu' recente sentenza del 20  maggio  2008,  n.
161,  la  Consulta,  ribadendo  tali  principi,  ha   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  161,  del  d.l.  3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma
1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in  cui  dispone
che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di
cui all'art. 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.  165,  «conferiti  prima
del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 
    La Corte ha ritenuto che norma ora riportata,  nel  prevedere  la
immediata cessazione del  rapporto  dirigenziale  alla  scadenza  del
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge  n.  262
del 2006, in mancanza di riconferma,  viola,  in  assenza  di  idonee
garanzie di ordine procedimentale, i principi costituzionali di  buon
andamento  e  imparzialita'  e,   segnatamente,   il   principio   di
continuita' dell'azione amministrativa strettamente connesso a quello
del buon andamento dell'azione stessa. 
    Anche in tale sentenza si e' posto in rilievo la  necessita'  che
una  cessazione  anticipata  del   rapporto   dirigenziale   consegua
unicamente  all'accertamento  dei  risultati   negativi   dell'azione
amministrativa posta in essere dal dirigente e solo a seguito  di  un
procedimento (con le garanzie stabilite per l'interessato dalle norme
contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241), che dia all'interessato
la possibilita' di difendere il proprio operato, e  che  si  concluda
con un atto motivato in modo da rendere possibile anche un  controllo
giurisdizionale di questo e dei relativi presupposti. 
    I  principi  affermati  in  questa   recentissima   sentenza   si
riferiscono alla disciplina del conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali  nell'ambito  dell'amministrazione   statale   ma   sono
suscettibili  di  essere  applicati   per   tutta   l'amministrazione
pubblica. 
    7. - Il Collegio ritiene che, nei suddetti principi  recentemente
enunciati dalla Corte costituzionale,  qui  sinteticamente  riferiti,
trovino  fondamento   anche   le   ragioni   di   incostituzionalita'
configurabili in ordine  alla  disposizione  contenuta  nel  comma  4
dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n.  12  del  2006,  in
quanto questa rappresenta, in via transitoria, un'applicazione  dello
spoil system disciplinato in via permanente dalle altre  disposizioni
dell'art. 1 (dei primi tre commi). 
    Anche  tale  disposizione,  pertanto,  alla  luce  dei   predetti
principi, si rivela  in  contrasto  con  gli  artt.  97  e  98  della
Costituzione. 
    Essa,  poi,  si  rivela  in  conflitto  anche  con  il  principio
dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici che la  stessa
Corte costituzionale ha piu'  volte  elevato  a  principio  di  rango
costituzionale  e  ha  ribadito  specificamente  anche  nella  stessa
sentenza n. 233 del 2006 allorche'  ha  affermato  che  la  decadenza
automatica disposta a regime dai primi commi dell'art. 1 della  legge
regionale n. 12 del 2006 rappresenta una regola  che  «opera  per  il
futuro e quindi, dopo la sua entrata in vigore,  chi  fosse  nominato
negli ultimi nove mesi di una legislatura non potrebbe vantare  alcun
ragionevole affidamento sulla  continuazione  dell'incarico  dopo  la
proclamazione del nuovo Presidente». 
    Il comma 4 dell'art. 1 in  discorso,  che  dispone  la  decadenza
all'atto  della  sua  entrata  in  vigore  di  tutti  gli   incarichi
dirigenziali, in relazione ad un evento gia'  verificatosi  (elezioni
del nuovo  consiglio  regionale  gia'  verificatosi),  configura  una
fattispecie astratta fuori dagli schemi ordinari che disciplinano gli
incarichi nella pubblica amministrazione e dello stesso spoil  system
ed e' certamente e' in contrasto con il  principio  dell'affidamento,
quale delineato nella sentenza n. 233 del 2006. 
    La violazione del principio dell'affidamento configura, pertanto,
per quanto concerne la fattispecie in esame, un nuovo  contrasto  con
l'art. 98 della Costituzione, in  quanto  e'  espressione  del  «buon
andamento dell'amministrazione» la  certezza  per  un  soggetto,  che
ricopre  un  incarico  nell'ambito   dell'amministrazione   pubblica,
ottenuto a seguito di un pubblico concorso (l'architetto  Barbera  ha
partecipato  ad  una  selezione  con  quaranta  concorrenti),   della
stabilita'   e   del   mantenimento   dell'incarico    legittimamente
conferitegli dall'amministrazione fino alla scadenza del termine  per
esso prestabilito. 
    Va anche tenuto presente, per quanto specificamente attiene  alla
anticipata  risoluzione  del  rapporto  di   lavoro   dell'architetto
Barbera,  che  questi  e'  titolare  di  un   contratto   di   durata
quinquennale e che,  a  norma  dell'art.  14  della  legge  regionale
calabra del 19 marzo 2004, n. 13, «l'incarico di  direttore  generale
puo' essere revocato prima della scadenza contrattuale ove la, Giunta
regionale,  in  contraddittorio  con  l'interessato,  accerti   gravi
violazioni dei doveri d'ufficio, ovvero  inadempienze  agli  obblighi
contrattualmente assunti o agli obiettivi assegnati. In ogni caso, il
mancato   raggiungimento    dell'equilibrio    economico    determina
automaticamente la decadenza dall'incarico». 
    8. - In conclusione, il Collegio ritiene che sia rilevante e  non
manifestamente   infondata   la    questione    della    legittimita'
costituzionale del combinato disposto costituito dall'art. 1, commi 1
e 4, della legge regionale calabra del 3 giugno 2005, n.  12,  e  che
tale questione debba quindi  essere  rimessa  all'esame  della  Corte
costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso  fino
alla decisione della Corte. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Sospende il giudizio sull'appello in epigrafe e solleva questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  4,  della  legge
della Regione Calabria 3 giugno 2005, n.  12  (norme  in  materia  di
nomine e di personale ella Regione Calabria) per  contrasto  con  gli
artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103, 113 della  Costituzione,  ordinando
l'immediata trasmissione degli atti  della  controversia  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della  segreteria  della  Sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa e  al  Presidente  della
Giunta della Regione Calabria, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  giorno  15
aprile 2008. 
 
                      Il Presidente: Frascione 
 
 
                                            L'estensore: Marchitiello