N. 303 ORDINANZA 16 - 20 novembre 2009

Giudizio di ammissibilita' di ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno  di  un
  magistrato - Deliberazione di insindacabilita' delle  opinioni  del
  parlamentare adottata dalla  Camera  dei  deputati  -  Ricorso  per
  conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Milano
  - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita'
  del conflitto - Comunicazione e notificazioni conseguenti. 
- Deliberazione 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A). 
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953 n. 87, art.
  37, terzo e quarto comma. 
(GU n.47 del 25-11-2009 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  30
maggio 2007 (Doc. IV-ter, n. 1-A), relativa all'insindacabilita',  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,  delle  opinioni
espresse da Vittorio Sgarbi - deputato  all'epoca  dei  fatti  -  nei
confronti  del  dott.  Gian  Carlo  Caselli,  promosso  dalla   Corte
d'appello di Milano con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il  1°
giugno 2009 ed iscritto al n. 8 del  registro  conflitti  tra  poteri
dello Stato 2009, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella Camera di consiglio del 7  ottobre  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, con  ordinanza-ricorso
del 22 aprile 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra  poteri
dello Stato nei confronti della Camera  dei  deputati,  in  relazione
alla delibera adottata il 30 maggio 2007 (Doc. IV-ter, n.  1-A),  con
la quale  -  in  conformita'  della  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni - e' stato dichiarato che i fatti per i quali Vittorio
Sgarbi - deputato all'epoca dei fatti - e' sottoposto a  procedimento
penale, riguardano opinioni espresse  da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio delle  sue  funzioni  e,  pertanto,  sono  coperti  da
insindacabilita'  ai  sensi  dell'art.   68,   primo   comma,   della
Costituzione; 
        che, espone la ricorrente, l'allora deputato Vittorio  Sgarbi
e' chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata ai sensi
dell'art. 99 del codice penale e dell'art. 30, commi  4  e  5,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del  sistema  radiotelevisivo
pubblico e privato), per aver rilasciato nel corso della trasmissione
televisiva «Iceberg», trasmessa dall'emittente  Telelombardia  il  17
dicembre 2001, dichiarazioni con le  quali  offendeva  l'onore  e  la
reputazione del dott. Gian Carlo Caselli; 
        che, in particolare,  nel  corso  della  citata  trasmissione
televisiva l'imputato addebitava al dott.  Caselli  «la  mancanza  di
autonomia e professionalita' nello svolgimento delle proprie funzioni
di magistrato presso la Procura della Repubblica di Palermo»; 
        che, osserva il Collegio  ricorrente,  dinanzi  a  se'  pende
l'appello  avverso  la  sentenza  16  novembre  2007  del   Tribunale
ordinario di Milano, con  la  quale,  a  seguito  della  delibera  di
insindacabilita' della Camera dei  deputati,  si  e'  dichiarato  non
doversi procedere nei confronti dell'imputato; 
        che,  a  parere  della  Corte  d'appello,  le   dichiarazioni
dell'allora  deputato  non  appaiono  collegate  alla  sua   funzione
parlamentare, risultando cio' evidente dall'impugnata delibera  della
Camera dei deputati, la quale «non contiene alcun  elemento  concreto
da  cui  poter  desumere  la  sussistenza   di   una   corrispondenza
sostanziale tra i contenuti dell'intervista oggetto di querela  e  le
opinioni gia' espresse dal deputato e specifici atti parlamentari»; 
        che, in particolare, sempre ad avviso della Corte  d'appello,
ai fini dell'insindacabilita', non sarebbe  sufficiente  «l'interesse
manifestato dallo  Sgarbi,  nello  svolgimento  della  sua  attivita'
politica, per le tematiche della  politica  giudiziaria  in  tema  di
"lotta" alla mafia»; 
        che, pertanto, il Collegio ricorrente  chiede  che  la  Corte
costituzionale voglia dichiarare che non  spettava  alla  Camera  dei
deputati  affermare  l'insindacabilita'   delle   opinioni   espresse
dall'allora  deputato  e,  conseguentemente,  annullare  la  delibera
adottata in data 30 maggio 2007. 
    Considerato che, in questa fase del giudizio, a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
questa Corte e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  in
ordine all'esistenza o meno della «materia di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; 
        che,  nella  fattispecie,  sussistono  tanto   il   requisito
soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto; 
        che,  infatti,  quanto  al   requisito   soggettivo,   devono
ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto  sia  la
Corte d'appello  di  Milano,  in  quanto  organo  giurisdizionale  in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente  a
dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui e'  investito,
la volonta' del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in
quanto organo competente  a  dichiarare  definitivamente  la  propria
volonta' in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,
della Costituzione; 
        che, quanto al profilo oggettivo,  sussiste  la  materia  del
conflitto, dal momento che il ricorrente  lamenta  la  lesione  della
propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita  da  parte
della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; 
        che, pertanto, esiste la materia  di  un  conflitto,  la  cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11  marzo
1953, n. 87,  il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla  Corte
d'appello di Milano, nei confronti della  Camera  dei  deputati,  con
l'atto indicato in epigrafe; 
    Dispone: 
      a) che la cancelleria della Corte dia  immediata  comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano; 
      b) che, a cura  della  ricorrente,  l'atto  introduttivo  e  la
presente ordinanza siano notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione  di  cui  al  punto  a),  per  essere   successivamente
depositati,  con  la  prova   dell'avvenuta   notifica,   presso   la
cancelleria di questa  Corte  entro  il  termine  di  trenta  giorni,
previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 20 novembre 2009. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola