N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2009

Ordinanza . 
 
Elezioni - Elezioni comunali  e  provinciali  -  Presentazione  delle
  candidature  e  delle  liste  -  Possibilita'   della   Commissione
  elettorale circondariale di eliminare i  nomi  dei  candidati  alla
  carica di sindaco dei quali venga accertata  la  sussistenza  della
  condizione di ineleggibilita' di cui all'art. 60, comma  1,  n.  12
  del d.lgs. n. 267/2000 e  di  rimuovere  le  liste  collegate  agli
  stessi - Violazione del principio  di  uguaglianza  -  Lesione  dei
  principi di libera ed eguale espressione del voto e di  eguaglianza
  nel concorso alle cariche elettive - Violazione  del  principio  di
  buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.  570,
  artt. 30 e 33. 
- Costituzione, artt. 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97. 
(GU n.52 del 30-12-2009 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 632  del  2009,  proposto  da:  Guido  Bonino  e
Raffaele Pilla, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco
31/4; 
    Contro  Sottocommissione  elettorale   circondariale   di   Cairo
Montenotte, non costituita in giudizio; Adunanza dei presidenti delle
sezioni elettorali del Comune di Cengio, non costituita in  giudizio;
Ministero dell'interno,  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  e
Prefettura di Savona, in persona del Prefetto pro  tempore,  entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova,  v.le
Brigate  Partigiane  n.  2;  Comune  di  Cengio,  non  costituito  in
giudizio; 
    Nei confronti  di  Ezio  Billia,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Franco Aglietto e Paola Mazza, con domicilio  eletto  presso
lo studi della  seconda  in  Genova,  Galleria  Mazzini,  7/4;  Renzo
Faccio, Francesco  Dotta,  Sergio  Marenco,  Boris  Arturi,  Giovanni
Santin,  Antonio  Cora,  Roberto  Suffia,  Manuela  Benzi,   Domenico
Reviglio, Elio Giordano, Massimo Marazzo,  Mariella  Pella,  Giuseppe
Balocco, Maurizio Bogliacino, Arnaldo Bagnasco, Emil Bagnasco, Valter
Pregliasco, non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento previa sospensione  dell'efficacia,  dell'atto
di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere
comunale del Comune di Cengio. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno e della Prefettura di Savona; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ezio Billia; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2009  l'avv.
Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato  nel
verbale di udienza; 
    Con ricorso depositato in data 24 giugno  2009  e  notificato  in
data 4 luglio 2009 i signori  Bonino  On.  Guido  e  Pilla  Raffaele,
elettori residenti nel Comune di  Cengio  (e  l'On.  Bonino  altresi'
consigliere del Comune di Cengio) hanno impugnato il verbale 8 giugno
2009  dell'adunanza  dei  presidenti  delle  sezioni  elettorali,  di
proclamazione degli eletti alla carica di sindaco  e  di  consigliere
comunale del comune di Cengio a seguito delle elezioni amministrative
del  6  e  7  giugno  2009,  nonche',  quale  atto  presupposto,   il
provvedimento  della  sottocommissione  elettorale  circondariale  di
Cairo Montenotte, di ammissione della lista «Cengio cambia - Bagnasco
Sindaco - Lista civica» alla medesima consultazione elettorale. 
    Essi espongono  in  fatto:  che  la  sottocommissione  elettorale
circondariale  di  Cairo  Montenotte  ammetteva  alla   consultazione
elettorale del 6 e 7 giugno 2009 tre liste: la «Lista  civica  Cengio
c'e'», la lista «Noi per Cengio» e la lista «Cengio cambia - Bagnasco
Sindaco - Lista civica»; che la lista  denominata  «Cengio  cambia  -
Bagnasco Sindaco - Lista civica» indicava quale candidato alla carica
di sindaco il signor Bagnasco Arnaldo, che  rivestiva  e  riveste  la
carica di consigliere comunale del Comune di  Cairo  Montenotte;  che
l'incarico consiliare presso il Comune di  Cairo  Montenotte  rendeva
ineleggibile il signor Bagnasco alla carica di sindaco di  Cengio  ex
art. 60, comma 1, punto n. 12 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; che,
cio' nonostante,  la  sottocommissione  elettorale  circondariale  di
Cairo Montenotte, non rilevando tale condizione  di  ineleggibilita',
ammetteva la lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista  civica»
alla consultazione elettorale; che, a seguito  di  un  esposto  della
signora Mariella Pella, candidato  sindaco  per  la  lista  «Noi  per
Cengio», la Prefettura di Savona rispondeva con nota 2  maggio  2009,
prot.  0012623  (pure  impugnata),  affermando  che  «la  commissione
elettorale   circondariale   deve   rilevare   solo   le   cause   di
incandidabilita',  mentre  non  ha   il   potere   di   impedire   la
presentazione della lista per ragioni di ineleggibilita'»; che  nello
stesso senso si esprimeva in data 1° giugno 2009 la  sottocommissione
elettorale circondariale di  Cairo  Montenotte  (con  nota  parimenti
impugnata); che, con  verbale  dell'8  giugno  2009,  l'adunanza  dei
presidenti delle sezioni elettorali proclamava i  seguenti  risultati
elettorali: alla lista «Cengio  c'e'»,  collegata  con  il  candidato
eletto sindaco, erano  attribuiti  11  seggi;  alla  lista  «Noi  per
Cengio» erano  attribuiti  4  seggi;  alla  lista  «Cengio  cambia  -
Bagnasco Sindaco -  Lista  civica»  era  assegnato  un  solo  seggio,
attribuito al candidato sindaco Arnaldo Bagnasco;  che,  in  data  16
giugno 2009, il signor  Arnaldo  Bagnasco  rassegnava  le  dimissioni
dalla carica di consigliere comunale di Cengio, con cio' determinando
il subentro del proprio figlio Emil Bagnasco, primo  dei  non  eletti
della lista a lui collegata. 
    Gli  esponenti  premettono   che   la   controversia   appartiene
senz'altro alla giurisdizione del giudice amministrativo,  in  quanto
l'accertamento della ineleggibilita' del signor Bagnasco e' richiesto
in via incidentale ex art. 8, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 in vista
della illegittima ammissione della lista «Cengio  cambia  -  Bagnasco
Sindaco  -  Lista  civica»  alla  competizione  elettorale  e   della
conseguente  invalidazione  delle  operazioni  elettorali   ex   art.
83-undecies, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: del resto - aggiungono  -
l'elettorato passivo non rientra tra  le  questioni  di  stato  delle
persone fisiche che il  giudice  amministrativo  non  puo'  conoscere
neppure in via incidentale, essendo queste limitate solo  allo  stato
di cittadinanza e di famiglia (cosi' Cons. di St.,  V,  13  settembre
1999, n. 1052). 
    A sostegno del gravame deducono tre motivi di ricorso,  rubricati
come segue. 
    1. - Violazione e mancata applicazione dell'art. 60, commi 1 e  3
e 46 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per
contraddittorieta' ed illogicita' manifeste. 
    I ricorrenti lamentano che, a termini dell'art. 60, comma  1,  n.
12  del  d.lgs.  n.  267/2000,  non  sono  eleggibili  a  sindaco   e
consigliere comunale - tra gli altri  -  «i  sindaci,  presidenti  di
provincia, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali  in
carica, rispettivamente in altro comune, provincia o  circoscrizione»
e che, ai  sensi  del  successivo  comma  3,  la  relativa  causa  di
ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle  funzioni
per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico  o  del  comando,
collocamento in  aspettativa  non  retribuita  non  oltre  il  giorno
fissato per la presentazione delle candidature. 
    In  considerazione  della  stretta  integrazione  fra   lista   e
candidato  sindaco  che  caratterizza  le  elezioni  nei  comuni  con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (come e' il caso del  comune
di Cengio),  il  provvedimento  di  esclusione  della  candidatura  a
sindaco del signor Bagnasco e della lista a lui collegata  costituiva
per la sottocommissione elettorale circondariale di Cairo  Montenotte
un atto dovuto, giacche' l'ineleggibilita',  dovendo  essere  rimossa
prima della presentazione  delle  candidature  e  della  competizione
elettorale, vizia all'origine il procedimento elettivo,  determinando
l'alterazione dei risultati. 
    2. - Violazione e mancata applicazione dell'art. 60, commi 1 e  3
e 46, comma 1 del d.lgs. 18  agosto  2000,  n.  267.  Violazione  del
principio di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione, di
cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del  presupposto,
e per contraddittorieta' ed illogicita' manifeste. 
    Il mancato tempestivo rilievo della causa di ineleggibilita'  del
candidato sindaco Bagnasco avrebbe consentito a costui ed alla  lista
a  lui  collegata  di  intercettare  indebitamente  voti,   ottenendo
finanche l'assegnazione  di  un  seggio  nel  consiglio  comunale  di
Cengio. 
    Tale illegittimita' risulterebbe viepiu' evidente alla luce della
circostanza che il numero di voti (347) conseguiti dalla lista di cui
e' contestata l'ammissione e' risultato in concreto  determinante  ai
fini dell'esito della consultazione, giacche' lo scarto esistente tra
i voti ottenuti dalle altre due  liste  («Cengio  c'e'»  e  «Noi  per
Cengio») e' risultato inferiore a tale numero, attestandosi a 313. 
    3. - Violazione del principio di uguaglianza di  cui  all'art.  3
Cost. e  dei  principi  di  sovranita'  popolare,  rappresentativita'
politica e di elettorato attivo e passivo di cui agli artt. 1, 48, 49
e 51 Cost. Illegittimita' costituzionale degli artt. 46,  comma  1  e
60, comma 1 e 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove  ritenuto  che
la loro  violazione  non  comporti  l'annullamento  del  procedimento
elettorale. 
    Una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.  60,
commi 1 e 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 imporrebbe, in caso  di
loro  accertata  violazione,  di  annullare   l'intero   procedimento
elettorale e non soltanto di dichiarare la  decadenza  del  candidato
ineleggibile ex art. 41 d.lgs. n. 267/2000. 
    Si sono costituiti in giudizio il  Ministero  dell'interno  e  la
Prefettura  di  Savona,  al  solo  fine   di   contestare   la   loro
legittimazione passiva. 
    Si e' costituito in giudizio anche il signor Billia Ezio,  eletto
alla carica di sindaco del Comune di Cengio, il quale sostiene che la
disposizione di cui all'art.  60,  comma  1,  n.  12  del  d.lgs.  n.
267/2000, stante  la  presenza  dell'avverbio  «rispettivamente»,  si
limiterebbe a prevedere esclusivamente la ineleggibilita' alla carica
di sindaco dei sindaci in carica in  altri  comuni,  alla  carica  di
presidente  della  provincia  dei  presidenti  in  carica  in   altre
amministrazioni provinciali, alla carica di consigliere comunale  dei
consiglieri comunali in carica in altro  comune,  etc.,  sicche'  non
sussisterebbe una causa di ineleggibilita' alla carica di sindaco del
consigliere comunale eletto in altro comune. 
    Alla pubblica udienza del 1° ottobre 2009  il  ricorso  e'  stato
trattenuto dal collegio per la decisione. 
    Giova premettere che l'interpretazione della disposizione di  cui
all'art. 60, comma 1, n. 12  del  d.lgs.  n.  267/2000  proposta  dal
controinteressato signor Billia non puo' essere condivisa. 
    In proposito, la suprema Corte ha  infatti  gia'  avuto  modo  di
precisare - con argomentazioni che il collegio condivide e fa proprie
- che, «e' ineleggibile alla carica di sindaco chi sia consigliere in
carica di altro comune: difatti l'art. 60, comma 1, n. 12, d.lgs.  18
agosto 2000 n. 267 - il quale riproduce, con una formula riassuntiva,
l'impedimento stabilito dalla normativa  previgente  al  nuovo  testo
unico sull'ordinamento degli enti locali -  con  l'uso  dell'avverbio
«rispettivamente»  intende,  non  gia'  prefigurare  una   pedissequa
simmetria, quanto alle limitazioni alla  eleggibilita',  tra  cariche
identiche (sindaco con sindaco di altro comune, consigliere  comunale
con consigliere di altro comune), bensi' limitare, a chi rivesta  una
carica all'interno dell'organo elettivo, l'accesso  ad  altro  organo
omologo,  sia  come  consigliere   che   come   sindaco,   posta   la
indiscutibile appartenenza di quest'ultimo al consiglio comunale e la
sua partecipazione alle relative funzioni» (Cass., I, 20 maggio 2006,
n. 11894). 
    Del resto, stante la natura del d.lgs. n. 267/2000,  inidoneo  ad
innovare la disciplina legislativa vigente  (ai  sensi  dell'art.  31
della  legge  delega  3  agosto  1999,  n.  265,  «Il  Governo  della
Repubblica e' delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo
unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative
vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e  loro
forme associative [...]  Il  testo  unico  contiene  le  disposizioni
sull'ordinamento in senso proprio e  sulla  struttura  istituzionale,
sul   sistema   elettorale,   ivi   comprese   l'ineleggibilita'    e
l'incompatibilita') una diversa interpretazione esporrebbe l'art. 60,
comma 1, n. 12 al sospetto  di  incostituzionalita'  per  eccesso  di
delega ex art. 76 Cost., giacche' la  legislazione  vigente  all'atto
della sua emanazione (cfr. l'art. 2, n.  13  della  legge  23  aprile
1981, n. 154, in combinato disposto con l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570)  gia'  prevedeva  la  ineleggibilita'  alla  carica  di
sindaco di un comune per chi fosse consigliere  in  carica  in  altri
comuni (cosi' Cass., n. 11894/2006 cit.). 
    Cio' posto, la sezione dubita della  legittimita'  costituzionale
della normativa in tema di operazioni elettorali  per  i  comuni  con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e -  segnatamente  -  degli
artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte  in  cui
non prevedono che la commissione elettorale circondariale,  entro  il
giorno successivo a quello rispettivamente della presentazione  delle
candidature e  della  presentazione  delle  liste,  ricusi  le  liste
collegate ad un candidato sindaco a carico del quale venga  accertata
la sussistenza della condizione di ineleggibilita'  di  cui  all'art.
60, comma 1, n. 12 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267,  in  tal  modo
consentendo di  rilevare  l'esistenza  di  cause  di  ineleggibilita'
soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni,  in  sede  di  convalida
degli eletti ex art. 41 d.lgs. n. 267/2000, e cio' per contrasto  con
gli artt. 3, 48, secondo comma, 51 primo comma e 97 Cost. 
    Gli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio  1960,  n.  570  prevedono
analiticamente i casi di esclusione dei candidati  e  di  ricusazione
delle liste da parte della commissione elettorale circondariale. 
    Si  tratta,  secondo   una   condivisibile   giurisprudenza   che
costituisce  diritto  vivente,  di  una  elencazione   di   carattere
tassativo, che, confrontandosi con il diritto di  elettorato  passivo
costituzionalmente garantito dall'art. 51  Cost.,  va  applicata  con
criterio restrittivo. 
    Ne consegue che, diversamente dai  casi  in  cui  al  divieto  di
candidatura si accompagna una espressa previsione circa i  poteri  di
controllo dell'ufficio elettorale  in  sede  di  presentazione  della
lista (come accade, per esempio, nel caso delle  condizioni  ostative
di cui all'art. 15, comma 1, legge 19  marzo  1990,  n.  55,  cui  fa
immediato riscontro la causa di esclusione del candidato di cui  agli
artt. 30 e 33, comma 1, lettera c) del  d.P.R.  16  maggio  1960,  n.
570), la commissione elettorale non ha  il  potere  di  escludere  la
presentazione  della  lista  per  ragioni  di   ineleggibilita'   del
candidato sindaco cui e' collegata (Cons. di St., V, 15 giugno  2000,
n. 3338; nello stesso senso cfr. T.A.R. Sicilia-Catania, IV, 19 marzo
2009, n. 522; T.A.R. Campania-Salerno, I, 6 novembre 2003, n. 1485). 
    In tal caso, ogni verifica e' infatti rinviata alla prima  seduta
consiliare (art. 41, d.lgs. n. 267/2000), con la conseguenza che  «se
il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza  che  lo
riguarda rende necessaria la  celebrazione  di  nuove  elezioni;  se,
invece, rimane  soccombente,  le  elezioni  resteranno  valide  e  si
verifica solo la decadenza del  candidato  sindaco  dalla  carica  di
consigliere comunale» (cosi' Cons. di St., n. 3338/2000 cit.). 
    La questione e' innanzitutto rilevante. 
    Il giudizio non puo' infatti  essere  definito  indipendentemente
dalla sua risoluzione,  giacche'  i  ricorrenti  hanno  espressamente
impugnato, unitamente all'atto  di  proclamazione  degli  eletti,  il
presupposto provvedimento della commissione elettorale  circondariale
di Cairo Montenotte di ammissione alla competizione elettorale  della
lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica»,  deducendone
l'illegittimita' a causa della ineleggibilita' del candidato sindaco,
cui sarebbe inscindibilmente collegata la lista in questione. 
    Nel valutare  la  legittimita'  dell'impugnato  provvedimento  di
ammissione della lista contestata questo giudice si  trova  dunque  a
dover fare applicazione degli artt. 30 e  33  del  d.P.R.  16  maggio
1960, n. 570, che disciplinano - come visto, tassativamente - i  casi
di esclusione dei candidati e di ricusazione  delle  liste  ad  opera
della commissione elettorale circondariale. 
    Ma  la  questione  pare  al  collegio  anche  non  manifestamente
infondata. 
    Giova prendere le mosse dalla nozione  e  dal  peculiare  effetto
delle cause di ineleggibilita', tra le quali  figura  quella  di  cui
all'art. 60, comma 1, n. 12  del  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,
rilevante nel caso di specie. 
    Esse  riguardano  coloro  che,  ricoprendo  un  incarico  od  una
funzione  pubblica  di  notevole   rilievo   sociale,   politico   od
istituzionale, possono trarne immediato  giovamento,  in  termini  di
prestigio personale e di potenziale aumento del  consenso  elettorale
(captatio benevolentiae), cosi' che la  mera  partecipazione  di  chi
abbia questo - sia pur potenziale  -  vantaggio  puo'  alterare,  per
espressa valutazione legislativa, la regolarita' della competizione. 
    Esse divergono  dalle  cause  di  incompatibilita',  che  offrono
invece al candidato eletto la facolta' di  scegliere  tra  la  carica
elettiva e l'ufficio o l'incarico da cui discende  l'impedimento;  si
tratta, in questo  caso,  di  incarico  ricoperto  anche  durante  le
operazioni di voto,  senza  che  ne  derivi  alcuna  conseguenza  sul
risultato: il legislatore  guarda  solo  alla  fase  posteriore  alle
elezioni, imponendo all'eletto di  eliminare  concorrenti  situazioni
soggettive che possano minare il proficuo e corretto espletamento del
mandato elettorale. 
    Il rimedio apprestato  alle  cause  di  ineleggibilita'  consiste
nell'impedire  a  coloro  che  non  abbiano  rimosso  la   causa   di
ineleggibilita' «prima» del giorno fissato per la presentazione della
candidatura di accedere alla pubblica  funzione  elettiva  (art.  60,
comma 3, d.lgs. n. 267/2000), comminando una vera e propria causa  di
decadenza. 
    In specie, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del d.lgs. n.  267/2000
(che ha ripreso sul punto l'art. 75 del d.P.R. n. 570 del  1960),  e'
il consiglio comunale che,  nella  seduta  immediatamente  successiva
alle elezioni e prima di ogni altra delibera, esamina  le  condizioni
degli eletti e dichiara le eventuali ineleggibilita'. 
    L'ineleggibilita', pertanto, funziona come temporanea sospensione
del diritto di elettorato passivo. 
    Orbene, occorre considerare che tale assetto normativo  e'  sorto
nel vigore del precedente  sistema  elettorale,  il  quale  prevedeva
l'elezione del sindaco ad opera del consiglio comunale «nel suo  seno
alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti» (art.  34
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo in vigore  anteriormente
alla sua sostituzione ad opera dell'art.  16  della  legge  25  marzo
1993, n. 81). 
    In tale contesto appariva dunque del  tutto  ragionevole  che  la
causa di ineleggibilita' del candidato determinasse soltanto  la  sua
decadenza,  senza   travolgere   l'intero   procedimento   elettorale
(vitiatur sed non vitiat):  il  candidato  ineleggibile  non  avrebbe
infatti mai potuto trarre giovamento  dalla  posizione  di  prestigio
causa della sua ineleggibilita', in quanto sarebbe  stato  dichiarato
in limine decaduto dal consiglio comunale,  prima  ancora  della  sua
possibile elezione a sindaco. 
    Tale situazione  e'  pero'  radicalmente  mutata  in  conseguenza
dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 sull'elezione
diretta del sindaco,  con  specifico  riguardo  alla  situazione  dei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000  abitanti  (com'e'  -  per
l'appunto - il caso del Comune di Cengio). 
    Con l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 81/1990  (oggi
trasfuso nell'art. 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), infatti, e'
sorto un rapporto di  stretta  integrazione  tra  il  candidato  alla
carica di sindaco e la lista a lui  collegata,  rapporto  che  invero
costituisce il tratto piu' significativo della  riforma  del  sistema
elettorale amministrativo attuata con tale legge. 
    Occorre in proposito considerare: che con la lista  di  candidati
al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e  cognome
del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da
affiggere all'albo pretorio (art. 71, comma 2, d.lgs.  n.  267/2000);
che ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata  ad  una
lista di candidati alla carica  di  consigliere  comunale  (art.  71,
comma  3,  d.lgs.  n.  267/2000);  che  nella  scheda  elettorale  e'
indicato, a fianco del contrassegno,  il  candidato  alla  carica  di
sindaco (art. 71, comma 4, d.lgs. n. 267/2000); soprattutto,  che  «a
ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere  si  intendono
attribuiti tanti voti quanti sono i  voti  conseguiti  dal  candidato
alla carica di sindaco ad essa collegato» (art. 71, comma  7,  d.lgs.
n. 267/2000), di modo che «nei comuni  con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti, l'indicazione di voto  apposta  sul  nominativo  del
candidato alla carica di sindaco o sul  rettangolo  che  contiene  il
nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma  6,  della  legge
[trattasi della legge 25 marzo 1993, n. 81, oggi art. 71  del  d.lgs.
18 agosto 2000,  n.  267,  n.  d.r.],  anche  come  voto  alla  lista
collegata» (art.  6  d.P.R.  28  aprile  1993,  n.  132,  recante  il
regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81). 
    Ne consegue che la presentazione della lista integra ad oggi  una
fattispecie di cui sono elementi  essenziali  sia  l'indicazione  del
candidato alla carica di  sindaco,  sia  l'elenco  dei  candidati  al
consiglio comunale. 
    Tanto cio' e' vero che, nel caso del candidato sindaco che  versi
nella situazione di incandidabilita' ex art. 15, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, la norma contenuta negli artt. 30 e  33,  comma
1, lett. c) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570  prevede  espressamente
l'eliminazione del nome del candidato:  con  la  conseguenza  che  la
lista a lui collegata, venendo a mancare dell'indefettibile requisito
di ammissibilita' costituito dall'indicazione del  candidato  sindaco
(art.  71,  comma  2,  d.lgs.  n.  267/2000),  diviene  a  sua  volta
inammissibile e, come tale, immediatamente esclusa dalla competizione
elettorale (Cons. di St., V, 13 settembre 1999, n. 1052). 
    Emerge dunque un primo profilo di illegittimita' della  normativa
in questione, per violazione del  principio  di  eguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost. 
    Ancorche'   in   entrambe   le   ipotesi   (incandidabilita'    e
ineleggibilita'  del  candidato  sindaco)  sussista  un  inscindibile
collegamento tra la presentazione della candidatura  alla  carica  di
sindaco e quella della lista dei candidati al consiglio  comunale  ad
essa collegata (tale per cui simul stabunt,  simul  cadent),  non  e'
dato   comprendere   perche'   in    un    caso    (incandidabilita')
l'inammissibilita' della candidatura alla  carica  di  sindaco  debba
essere rilevata prima della celebrazione delle elezioni ex artt. 30 e
33, comma 1, lett. c) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570  e  determini
l'inammissibilita' anche della  lista  collegata,  mentre  nell'altro
(ineleggibilita') debba essere dichiarata soltanto dopo ex  art.  41,
comma  1,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  con  il  rischio  concreto  di
invalidare (nel caso di elezione del candidato sindaco  ineleggibile)
l'intero procedimento elettorale. 
    A cio' si aggiunga la violazione dei parametri costituzionali  di
cui agli artt. 48, secondo comma e 51, primo comma Cost. 
    Da un lato, infatti, le cause  di  ineleggibilita'  di  cui  agli
artt. 60 e 61 del T.U.E.L. sono stabilite allo scopo di garantire  la
eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48,  secondo
comma, primo periodo Cost. («Il voto e' personale ed eguale, libero e
segreto»),   rispetto   a   qualsiasi   possibilita'   di    captatio
benevolentiae esercitabile dal candidato o di  metus  potestatis  nei
confronti dello stesso (Cass., 1, 24 febbraio 2005, n. 3901). 
    Dall'altro, esse sono intese a garantire la pari opportunita' tra
coloro che concorrono alle cariche pubbliche (cosi' C. cost., 3 marzo
2006, n. 84). 
    Sennonche', merce' l'operare del procedimento sopra descritto,  i
candidati alla carica di consigliere comunale  eletti  in  una  lista
collegata ad un candidato sindaco ineleggibile (nel caso  di  specie,
il consigliere comunale Emil Bagnasco, figlio del  candidato  sindaco
ineleggibile Arnaldodo  Bagnasco)  si  trovano  nella  condizione  di
avvantaggiarsi concretamente degli effetti positivi  derivanti  dalla
candidatura di quest'ultimo (la cui sola elezione e' pero' destinata,
ex post, a venire meno), con la frustrazione - ad un tempo - sia  del
diritto degli elettori comunali  alla  libera  espressione  del  voto
(art. 48, secondo comma Cost.), che di quello  degli  aspiranti  alla
carica  di  consigliere  comunale  appartenenti  ad  altre  liste  di
concorrere in condizioni di sostanziale eguaglianza (art.  51,  primo
comma Cost.). 
    Ma  le  disposizioni  de  quibus  appaiono  -  soprattutto  -  in
contrasto  con  il  principio  di   buon   andamento   dell'attivita'
amministrativa, codificato nell'art. 97 Cost.,  che  copre  anche  il
procedimento amministrativo elettorale. 
    Diversamente dal passato, la posizione di prestigio  nella  quale
il legislatore ha  individuato  una  causa  di  ineleggibilita'  (nel
nostro caso, quella di consigliere comunale in  carica  in  un  altro
comune, ex art. 60, comma 1, punto n. 12, d.lgs. n. 267/2000) e' oggi
in grado di alterare non solo il risultato personale  del  candidato,
ma altresi' il risultato della lista cui egli e' collegato,  giacche'
tutti i voti attribuiti al candidato sindaco (anche -  in  ipotesi  -
quelli effetto della captatio benevolentiae che il legislatore ha per
l'appunto inteso evitare) sono attribuiti  anche  alla  lista  a  lui
collegata. 
    In tale mutato contesto, dunque, non appare  piu'  ragionevole  e
conforme  al  principio  di  buon   andamento   che   la   causa   di
ineleggibilita' del candidato determini soltanto la sua  decadenza  a
posteriori,  senza  travolgere   l'intero   procedimento   elettorale
(secondo il paradigma vitiatur et vitiat). 
    Sul punto codesta Corte, seppure nell'ambito di una decisione  di
inammissibilita'  della  questione  sottopostale   per   carenza   di
incidentalita', ha gia' avuto modo  di  rilevare  che  «la  Corte  e'
consapevole che la vigente normativa consente di rilevare l'esistenza
di cause di ineleggibilita' - nonostante che queste  siano  intese  a
garantire la pari opportunita' fra i concorrenti - soltanto  dopo  lo
svolgimento delle elezioni; con la conseguenza  che  un  procedimento
giurisdizionale puo' sorgere, e in esso essere proposta la  questione
incidentale di legittimita' costituzionale, non prima che i  consigli
regionali abbiano esercitato la loro  "competenza  a  decidere  sulle
cause di ineleggibilita' dei propri componenti"  (art.  2,  comma  1,
lett. d), della legge n. 165 del 2004). Si tratta  di  una  normativa
evidentemente   incongrua:   non   assicura   la   genuinita'   della
competizione  elettorale,  nel  caso  in  cui  l'ineleggibilita'  sia
successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi  violando
la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione,  ne  preveda
l'ineleggibilita'; non  consente  che  le  cause  di  ineleggibilita'
emergano, come quelle di incandidabilita', in sede  di  presentazione
delle liste agli uffici elettorali» (C. cost., 3 marzo 2006, n. 84). 
    La violazione del principio di  buon  andamento  risulta  viepiu'
confermata dalla  circostanza  che  l'accertamento  preventivo  delle
situazioni  di  ineleggibilita',  oltre  a  rispondere  ad   evidenti
esigenze di economia procedimentale  scongiurando  l'eventualita'  di
una  possibile,  successiva  invalidazione  dell'intera  competizione
elettorale, non comporterebbe neppure un  apprezzabile  aggravio  del
procedimento amministrativo a carico  delle  commissioni  elettorali,
posto che i dati rilevanti a tal  fine  sono  prontamente  reperibili
presso   l'anagrafe   degli   amministratori   locali   e   regionali
appositamente istituita dall'art. 76 del d.lgs. n. 267/2000. 
    Deve pertanto sollevarsi la relativa  questione  di  legittimita'
costituzionale, con la conseguente  sospensione  del  giudizio  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante ai fini della decisione e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt.  30
e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960,  n.  570,  nella  parte  in  cui  non
prevedono che  la  commissione  elettorale  circondariale,  entro  il
giorno successivo a quello - rispettivamente  -  della  presentazione
delle candidature e della presentazione delle liste, elimina  i  nomi
dei candidati alla  carica  di  sindaco  a  carico  dei  quali  viene
accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilita'  di  cui
all'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e
ricusa le liste collegate agli stessi, per contrasto con gli artt. 3,
48, secondo comma,  51,  primo  comma  e  97  Cost.,  secondo  quanto
precisato in motivazione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
causa ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati. 
      Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno  1°
ottobre 2009. 
 
                     Il Presidente: Di Sciascio 
 
 
                       Il consigliere: Bianchi 
 
 
              Il primo referendario, estensore: Vitali