N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2009
Ordinanza . Elezioni - Elezioni comunali e provinciali - Presentazione delle candidature e delle liste - Possibilita' della Commissione elettorale circondariale di eliminare i nomi dei candidati alla carica di sindaco dei quali venga accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilita' di cui all'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs. n. 267/2000 e di rimuovere le liste collegate agli stessi - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione dei principi di libera ed eguale espressione del voto e di eguaglianza nel concorso alle cariche elettive - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, artt. 30 e 33. - Costituzione, artt. 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97.(GU n.52 del 30-12-2009 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 632 del 2009, proposto da: Guido Bonino e Raffaele Pilla, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4; Contro Sottocommissione elettorale circondariale di Cairo Montenotte, non costituita in giudizio; Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del Comune di Cengio, non costituita in giudizio; Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura di Savona, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, v.le Brigate Partigiane n. 2; Comune di Cengio, non costituito in giudizio; Nei confronti di Ezio Billia, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Aglietto e Paola Mazza, con domicilio eletto presso lo studi della seconda in Genova, Galleria Mazzini, 7/4; Renzo Faccio, Francesco Dotta, Sergio Marenco, Boris Arturi, Giovanni Santin, Antonio Cora, Roberto Suffia, Manuela Benzi, Domenico Reviglio, Elio Giordano, Massimo Marazzo, Mariella Pella, Giuseppe Balocco, Maurizio Bogliacino, Arnaldo Bagnasco, Emil Bagnasco, Valter Pregliasco, non costituiti in giudizio; Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale del Comune di Cengio. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura di Savona; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ezio Billia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2009 l'avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza; Con ricorso depositato in data 24 giugno 2009 e notificato in data 4 luglio 2009 i signori Bonino On. Guido e Pilla Raffaele, elettori residenti nel Comune di Cengio (e l'On. Bonino altresi' consigliere del Comune di Cengio) hanno impugnato il verbale 8 giugno 2009 dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale del comune di Cengio a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, nonche', quale atto presupposto, il provvedimento della sottocommissione elettorale circondariale di Cairo Montenotte, di ammissione della lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica» alla medesima consultazione elettorale. Essi espongono in fatto: che la sottocommissione elettorale circondariale di Cairo Montenotte ammetteva alla consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 tre liste: la «Lista civica Cengio c'e'», la lista «Noi per Cengio» e la lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica»; che la lista denominata «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica» indicava quale candidato alla carica di sindaco il signor Bagnasco Arnaldo, che rivestiva e riveste la carica di consigliere comunale del Comune di Cairo Montenotte; che l'incarico consiliare presso il Comune di Cairo Montenotte rendeva ineleggibile il signor Bagnasco alla carica di sindaco di Cengio ex art. 60, comma 1, punto n. 12 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; che, cio' nonostante, la sottocommissione elettorale circondariale di Cairo Montenotte, non rilevando tale condizione di ineleggibilita', ammetteva la lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica» alla consultazione elettorale; che, a seguito di un esposto della signora Mariella Pella, candidato sindaco per la lista «Noi per Cengio», la Prefettura di Savona rispondeva con nota 2 maggio 2009, prot. 0012623 (pure impugnata), affermando che «la commissione elettorale circondariale deve rilevare solo le cause di incandidabilita', mentre non ha il potere di impedire la presentazione della lista per ragioni di ineleggibilita'»; che nello stesso senso si esprimeva in data 1° giugno 2009 la sottocommissione elettorale circondariale di Cairo Montenotte (con nota parimenti impugnata); che, con verbale dell'8 giugno 2009, l'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali proclamava i seguenti risultati elettorali: alla lista «Cengio c'e'», collegata con il candidato eletto sindaco, erano attribuiti 11 seggi; alla lista «Noi per Cengio» erano attribuiti 4 seggi; alla lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica» era assegnato un solo seggio, attribuito al candidato sindaco Arnaldo Bagnasco; che, in data 16 giugno 2009, il signor Arnaldo Bagnasco rassegnava le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Cengio, con cio' determinando il subentro del proprio figlio Emil Bagnasco, primo dei non eletti della lista a lui collegata. Gli esponenti premettono che la controversia appartiene senz'altro alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'accertamento della ineleggibilita' del signor Bagnasco e' richiesto in via incidentale ex art. 8, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 in vista della illegittima ammissione della lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica» alla competizione elettorale e della conseguente invalidazione delle operazioni elettorali ex art. 83-undecies, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: del resto - aggiungono - l'elettorato passivo non rientra tra le questioni di stato delle persone fisiche che il giudice amministrativo non puo' conoscere neppure in via incidentale, essendo queste limitate solo allo stato di cittadinanza e di famiglia (cosi' Cons. di St., V, 13 settembre 1999, n. 1052). A sostegno del gravame deducono tre motivi di ricorso, rubricati come segue. 1. - Violazione e mancata applicazione dell'art. 60, commi 1 e 3 e 46 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per contraddittorieta' ed illogicita' manifeste. I ricorrenti lamentano che, a termini dell'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs. n. 267/2000, non sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale - tra gli altri - «i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione» e che, ai sensi del successivo comma 3, la relativa causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. In considerazione della stretta integrazione fra lista e candidato sindaco che caratterizza le elezioni nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (come e' il caso del comune di Cengio), il provvedimento di esclusione della candidatura a sindaco del signor Bagnasco e della lista a lui collegata costituiva per la sottocommissione elettorale circondariale di Cairo Montenotte un atto dovuto, giacche' l'ineleggibilita', dovendo essere rimossa prima della presentazione delle candidature e della competizione elettorale, vizia all'origine il procedimento elettivo, determinando l'alterazione dei risultati. 2. - Violazione e mancata applicazione dell'art. 60, commi 1 e 3 e 46, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto, e per contraddittorieta' ed illogicita' manifeste. Il mancato tempestivo rilievo della causa di ineleggibilita' del candidato sindaco Bagnasco avrebbe consentito a costui ed alla lista a lui collegata di intercettare indebitamente voti, ottenendo finanche l'assegnazione di un seggio nel consiglio comunale di Cengio. Tale illegittimita' risulterebbe viepiu' evidente alla luce della circostanza che il numero di voti (347) conseguiti dalla lista di cui e' contestata l'ammissione e' risultato in concreto determinante ai fini dell'esito della consultazione, giacche' lo scarto esistente tra i voti ottenuti dalle altre due liste («Cengio c'e'» e «Noi per Cengio») e' risultato inferiore a tale numero, attestandosi a 313. 3. - Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di sovranita' popolare, rappresentativita' politica e di elettorato attivo e passivo di cui agli artt. 1, 48, 49 e 51 Cost. Illegittimita' costituzionale degli artt. 46, comma 1 e 60, comma 1 e 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove ritenuto che la loro violazione non comporti l'annullamento del procedimento elettorale. Una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 60, commi 1 e 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 imporrebbe, in caso di loro accertata violazione, di annullare l'intero procedimento elettorale e non soltanto di dichiarare la decadenza del candidato ineleggibile ex art. 41 d.lgs. n. 267/2000. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e la Prefettura di Savona, al solo fine di contestare la loro legittimazione passiva. Si e' costituito in giudizio anche il signor Billia Ezio, eletto alla carica di sindaco del Comune di Cengio, il quale sostiene che la disposizione di cui all'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs. n. 267/2000, stante la presenza dell'avverbio «rispettivamente», si limiterebbe a prevedere esclusivamente la ineleggibilita' alla carica di sindaco dei sindaci in carica in altri comuni, alla carica di presidente della provincia dei presidenti in carica in altre amministrazioni provinciali, alla carica di consigliere comunale dei consiglieri comunali in carica in altro comune, etc., sicche' non sussisterebbe una causa di ineleggibilita' alla carica di sindaco del consigliere comunale eletto in altro comune. Alla pubblica udienza del 1° ottobre 2009 il ricorso e' stato trattenuto dal collegio per la decisione. Giova premettere che l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs. n. 267/2000 proposta dal controinteressato signor Billia non puo' essere condivisa. In proposito, la suprema Corte ha infatti gia' avuto modo di precisare - con argomentazioni che il collegio condivide e fa proprie - che, «e' ineleggibile alla carica di sindaco chi sia consigliere in carica di altro comune: difatti l'art. 60, comma 1, n. 12, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - il quale riproduce, con una formula riassuntiva, l'impedimento stabilito dalla normativa previgente al nuovo testo unico sull'ordinamento degli enti locali - con l'uso dell'avverbio «rispettivamente» intende, non gia' prefigurare una pedissequa simmetria, quanto alle limitazioni alla eleggibilita', tra cariche identiche (sindaco con sindaco di altro comune, consigliere comunale con consigliere di altro comune), bensi' limitare, a chi rivesta una carica all'interno dell'organo elettivo, l'accesso ad altro organo omologo, sia come consigliere che come sindaco, posta la indiscutibile appartenenza di quest'ultimo al consiglio comunale e la sua partecipazione alle relative funzioni» (Cass., I, 20 maggio 2006, n. 11894). Del resto, stante la natura del d.lgs. n. 267/2000, inidoneo ad innovare la disciplina legislativa vigente (ai sensi dell'art. 31 della legge delega 3 agosto 1999, n. 265, «Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative [...] Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilita' e l'incompatibilita') una diversa interpretazione esporrebbe l'art. 60, comma 1, n. 12 al sospetto di incostituzionalita' per eccesso di delega ex art. 76 Cost., giacche' la legislazione vigente all'atto della sua emanazione (cfr. l'art. 2, n. 13 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in combinato disposto con l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) gia' prevedeva la ineleggibilita' alla carica di sindaco di un comune per chi fosse consigliere in carica in altri comuni (cosi' Cass., n. 11894/2006 cit.). Cio' posto, la sezione dubita della legittimita' costituzionale della normativa in tema di operazioni elettorali per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e - segnatamente - degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui non prevedono che la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello rispettivamente della presentazione delle candidature e della presentazione delle liste, ricusi le liste collegate ad un candidato sindaco a carico del quale venga accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilita' di cui all'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tal modo consentendo di rilevare l'esistenza di cause di ineleggibilita' soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni, in sede di convalida degli eletti ex art. 41 d.lgs. n. 267/2000, e cio' per contrasto con gli artt. 3, 48, secondo comma, 51 primo comma e 97 Cost. Gli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 prevedono analiticamente i casi di esclusione dei candidati e di ricusazione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale. Si tratta, secondo una condivisibile giurisprudenza che costituisce diritto vivente, di una elencazione di carattere tassativo, che, confrontandosi con il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito dall'art. 51 Cost., va applicata con criterio restrittivo. Ne consegue che, diversamente dai casi in cui al divieto di candidatura si accompagna una espressa previsione circa i poteri di controllo dell'ufficio elettorale in sede di presentazione della lista (come accade, per esempio, nel caso delle condizioni ostative di cui all'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990, n. 55, cui fa immediato riscontro la causa di esclusione del candidato di cui agli artt. 30 e 33, comma 1, lettera c) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), la commissione elettorale non ha il potere di escludere la presentazione della lista per ragioni di ineleggibilita' del candidato sindaco cui e' collegata (Cons. di St., V, 15 giugno 2000, n. 3338; nello stesso senso cfr. T.A.R. Sicilia-Catania, IV, 19 marzo 2009, n. 522; T.A.R. Campania-Salerno, I, 6 novembre 2003, n. 1485). In tal caso, ogni verifica e' infatti rinviata alla prima seduta consiliare (art. 41, d.lgs. n. 267/2000), con la conseguenza che «se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale» (cosi' Cons. di St., n. 3338/2000 cit.). La questione e' innanzitutto rilevante. Il giudizio non puo' infatti essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, giacche' i ricorrenti hanno espressamente impugnato, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, il presupposto provvedimento della commissione elettorale circondariale di Cairo Montenotte di ammissione alla competizione elettorale della lista «Cengio cambia - Bagnasco Sindaco - Lista civica», deducendone l'illegittimita' a causa della ineleggibilita' del candidato sindaco, cui sarebbe inscindibilmente collegata la lista in questione. Nel valutare la legittimita' dell'impugnato provvedimento di ammissione della lista contestata questo giudice si trova dunque a dover fare applicazione degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano - come visto, tassativamente - i casi di esclusione dei candidati e di ricusazione delle liste ad opera della commissione elettorale circondariale. Ma la questione pare al collegio anche non manifestamente infondata. Giova prendere le mosse dalla nozione e dal peculiare effetto delle cause di ineleggibilita', tra le quali figura quella di cui all'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rilevante nel caso di specie. Esse riguardano coloro che, ricoprendo un incarico od una funzione pubblica di notevole rilievo sociale, politico od istituzionale, possono trarne immediato giovamento, in termini di prestigio personale e di potenziale aumento del consenso elettorale (captatio benevolentiae), cosi' che la mera partecipazione di chi abbia questo - sia pur potenziale - vantaggio puo' alterare, per espressa valutazione legislativa, la regolarita' della competizione. Esse divergono dalle cause di incompatibilita', che offrono invece al candidato eletto la facolta' di scegliere tra la carica elettiva e l'ufficio o l'incarico da cui discende l'impedimento; si tratta, in questo caso, di incarico ricoperto anche durante le operazioni di voto, senza che ne derivi alcuna conseguenza sul risultato: il legislatore guarda solo alla fase posteriore alle elezioni, imponendo all'eletto di eliminare concorrenti situazioni soggettive che possano minare il proficuo e corretto espletamento del mandato elettorale. Il rimedio apprestato alle cause di ineleggibilita' consiste nell'impedire a coloro che non abbiano rimosso la causa di ineleggibilita' «prima» del giorno fissato per la presentazione della candidatura di accedere alla pubblica funzione elettiva (art. 60, comma 3, d.lgs. n. 267/2000), comminando una vera e propria causa di decadenza. In specie, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 (che ha ripreso sul punto l'art. 75 del d.P.R. n. 570 del 1960), e' il consiglio comunale che, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni altra delibera, esamina le condizioni degli eletti e dichiara le eventuali ineleggibilita'. L'ineleggibilita', pertanto, funziona come temporanea sospensione del diritto di elettorato passivo. Orbene, occorre considerare che tale assetto normativo e' sorto nel vigore del precedente sistema elettorale, il quale prevedeva l'elezione del sindaco ad opera del consiglio comunale «nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti» (art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81). In tale contesto appariva dunque del tutto ragionevole che la causa di ineleggibilita' del candidato determinasse soltanto la sua decadenza, senza travolgere l'intero procedimento elettorale (vitiatur sed non vitiat): il candidato ineleggibile non avrebbe infatti mai potuto trarre giovamento dalla posizione di prestigio causa della sua ineleggibilita', in quanto sarebbe stato dichiarato in limine decaduto dal consiglio comunale, prima ancora della sua possibile elezione a sindaco. Tale situazione e' pero' radicalmente mutata in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 sull'elezione diretta del sindaco, con specifico riguardo alla situazione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (com'e' - per l'appunto - il caso del Comune di Cengio). Con l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 81/1990 (oggi trasfuso nell'art. 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), infatti, e' sorto un rapporto di stretta integrazione tra il candidato alla carica di sindaco e la lista a lui collegata, rapporto che invero costituisce il tratto piu' significativo della riforma del sistema elettorale amministrativo attuata con tale legge. Occorre in proposito considerare: che con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio (art. 71, comma 2, d.lgs. n. 267/2000); che ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale (art. 71, comma 3, d.lgs. n. 267/2000); che nella scheda elettorale e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco (art. 71, comma 4, d.lgs. n. 267/2000); soprattutto, che «a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato» (art. 71, comma 7, d.lgs. n. 267/2000), di modo che «nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge [trattasi della legge 25 marzo 1993, n. 81, oggi art. 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, n. d.r.], anche come voto alla lista collegata» (art. 6 d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81). Ne consegue che la presentazione della lista integra ad oggi una fattispecie di cui sono elementi essenziali sia l'indicazione del candidato alla carica di sindaco, sia l'elenco dei candidati al consiglio comunale. Tanto cio' e' vero che, nel caso del candidato sindaco che versi nella situazione di incandidabilita' ex art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, la norma contenuta negli artt. 30 e 33, comma 1, lett. c) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 prevede espressamente l'eliminazione del nome del candidato: con la conseguenza che la lista a lui collegata, venendo a mancare dell'indefettibile requisito di ammissibilita' costituito dall'indicazione del candidato sindaco (art. 71, comma 2, d.lgs. n. 267/2000), diviene a sua volta inammissibile e, come tale, immediatamente esclusa dalla competizione elettorale (Cons. di St., V, 13 settembre 1999, n. 1052). Emerge dunque un primo profilo di illegittimita' della normativa in questione, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Ancorche' in entrambe le ipotesi (incandidabilita' e ineleggibilita' del candidato sindaco) sussista un inscindibile collegamento tra la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e quella della lista dei candidati al consiglio comunale ad essa collegata (tale per cui simul stabunt, simul cadent), non e' dato comprendere perche' in un caso (incandidabilita') l'inammissibilita' della candidatura alla carica di sindaco debba essere rilevata prima della celebrazione delle elezioni ex artt. 30 e 33, comma 1, lett. c) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e determini l'inammissibilita' anche della lista collegata, mentre nell'altro (ineleggibilita') debba essere dichiarata soltanto dopo ex art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, con il rischio concreto di invalidare (nel caso di elezione del candidato sindaco ineleggibile) l'intero procedimento elettorale. A cio' si aggiunga la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 48, secondo comma e 51, primo comma Cost. Da un lato, infatti, le cause di ineleggibilita' di cui agli artt. 60 e 61 del T.U.E.L. sono stabilite allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48, secondo comma, primo periodo Cost. («Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto»), rispetto a qualsiasi possibilita' di captatio benevolentiae esercitabile dal candidato o di metus potestatis nei confronti dello stesso (Cass., 1, 24 febbraio 2005, n. 3901). Dall'altro, esse sono intese a garantire la pari opportunita' tra coloro che concorrono alle cariche pubbliche (cosi' C. cost., 3 marzo 2006, n. 84). Sennonche', merce' l'operare del procedimento sopra descritto, i candidati alla carica di consigliere comunale eletti in una lista collegata ad un candidato sindaco ineleggibile (nel caso di specie, il consigliere comunale Emil Bagnasco, figlio del candidato sindaco ineleggibile Arnaldodo Bagnasco) si trovano nella condizione di avvantaggiarsi concretamente degli effetti positivi derivanti dalla candidatura di quest'ultimo (la cui sola elezione e' pero' destinata, ex post, a venire meno), con la frustrazione - ad un tempo - sia del diritto degli elettori comunali alla libera espressione del voto (art. 48, secondo comma Cost.), che di quello degli aspiranti alla carica di consigliere comunale appartenenti ad altre liste di concorrere in condizioni di sostanziale eguaglianza (art. 51, primo comma Cost.). Ma le disposizioni de quibus appaiono - soprattutto - in contrasto con il principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa, codificato nell'art. 97 Cost., che copre anche il procedimento amministrativo elettorale. Diversamente dal passato, la posizione di prestigio nella quale il legislatore ha individuato una causa di ineleggibilita' (nel nostro caso, quella di consigliere comunale in carica in un altro comune, ex art. 60, comma 1, punto n. 12, d.lgs. n. 267/2000) e' oggi in grado di alterare non solo il risultato personale del candidato, ma altresi' il risultato della lista cui egli e' collegato, giacche' tutti i voti attribuiti al candidato sindaco (anche - in ipotesi - quelli effetto della captatio benevolentiae che il legislatore ha per l'appunto inteso evitare) sono attribuiti anche alla lista a lui collegata. In tale mutato contesto, dunque, non appare piu' ragionevole e conforme al principio di buon andamento che la causa di ineleggibilita' del candidato determini soltanto la sua decadenza a posteriori, senza travolgere l'intero procedimento elettorale (secondo il paradigma vitiatur et vitiat). Sul punto codesta Corte, seppure nell'ambito di una decisione di inammissibilita' della questione sottopostale per carenza di incidentalita', ha gia' avuto modo di rilevare che «la Corte e' consapevole che la vigente normativa consente di rilevare l'esistenza di cause di ineleggibilita' - nonostante che queste siano intese a garantire la pari opportunita' fra i concorrenti - soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni; con la conseguenza che un procedimento giurisdizionale puo' sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di legittimita' costituzionale, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro "competenza a decidere sulle cause di ineleggibilita' dei propri componenti" (art. 2, comma 1, lett. d), della legge n. 165 del 2004). Si tratta di una normativa evidentemente incongrua: non assicura la genuinita' della competizione elettorale, nel caso in cui l'ineleggibilita' sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l'ineleggibilita'; non consente che le cause di ineleggibilita' emergano, come quelle di incandidabilita', in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali» (C. cost., 3 marzo 2006, n. 84). La violazione del principio di buon andamento risulta viepiu' confermata dalla circostanza che l'accertamento preventivo delle situazioni di ineleggibilita', oltre a rispondere ad evidenti esigenze di economia procedimentale scongiurando l'eventualita' di una possibile, successiva invalidazione dell'intera competizione elettorale, non comporterebbe neppure un apprezzabile aggravio del procedimento amministrativo a carico delle commissioni elettorali, posto che i dati rilevanti a tal fine sono prontamente reperibili presso l'anagrafe degli amministratori locali e regionali appositamente istituita dall'art. 76 del d.lgs. n. 267/2000. Deve pertanto sollevarsi la relativa questione di legittimita' costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui non prevedono che la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello - rispettivamente - della presentazione delle candidature e della presentazione delle liste, elimina i nomi dei candidati alla carica di sindaco a carico dei quali viene accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilita' di cui all'art. 60, comma 1, n. 12 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ricusa le liste collegate agli stessi, per contrasto con gli artt. 3, 48, secondo comma, 51, primo comma e 97 Cost., secondo quanto precisato in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2009. Il Presidente: Di Sciascio Il consigliere: Bianchi Il primo referendario, estensore: Vitali