N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 dicembre - 27 novembre 2009

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 dicembre 2008 (della Regione Abruzzo). 
 
Istruzione - Inserimento del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n.  112
  del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008  -  Organizzazione
  scolastica  -  Piani   di   ridimensionamento   delle   istituzioni
  scolastiche da adottarsi  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali  a
  decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 e comunque non oltre il 30
  novembre di ogni anno - Inadempienza  -  Procedura  di  diffida  ed
  eventuale nomina di commissario ad acta - Lamentata  previsione  di
  potere    sostitutivo    statale    nella    materia    concorrente
  dell'istruzione, al di fuori delle ipotesi consentite e in  assenza
  di esigenze cogenti di carattere unitario - Ricorso  della  Regione
  Abruzzo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  regionale nella materia dell'istruzione, lesione del  principio  di
  leale  collaborazione  e   dei   principi   di   ragionevolezza   e
  proporzionalita'. 
- Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, art. 3. 
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118. 
(GU n.5 del 4-2-2009 )
    Ricorso  della  Regione  Abruzzo,  in  persona  del  suo   legale
rappresentante pro tempore  il  Presidente  Vicario  Enrico  Paolini,
rappresentata e difesa, ai sensi della legge regionale n. 9 del  2000
e della deliberazione della Giunta regionale n. 1002 del  29  ottobre
2008, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Sandro  Pasquali
dell'Avvocatura  regionale  e  dal  prof.   avv.   Nino   Longobardi,
elettivamente domiciliata in Roma presso e  nello  studio  del  prof.
avv. Nino Longobardi, viale Mazzini, n. 134, sc. B, int. 27  -  00195
Roma, come da procura a margine del presente ricorso; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per
la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  di  modifica  della  legge  6
agosto 2008, n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n.  112,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», per violazione degli artt.  114,  117,  118
Cost., del principio di leale collaborazione, nonche' dei principi di
ragionevolezza e proporzionalita'. 
                                Fatto 
    1.  -  L'art.  3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
intitolato  «Definizione   dei   piani   di   dimensionamento   delle
istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle  regioni  e
degli enti locali», dispone: «1. All'articolo  64  del  decreto-legge
25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis.
I  piani  di   ridimensionamento   delle   istituzioni   scolastiche,
rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali  devono
essere in ogni  caso  ultimati  in  tempo  utile  per  assicurare  il
conseguimento  degli  obiettivi  di  razionalizzazione   della   rete
scolastica previsti dal presente comma, gia'  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2009/2010 e comunque non oltre  il  30  novembre  di  ogni
anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la  procedura  di
cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e gli enti locali inadempienti ad adottare,  entro  quindici  giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e  gestionali  idonei  a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete scolastica. Ove le regioni e  gli  enti  locali  competenti  non
adempiano  alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina  un
commissario ad acta. Gli eventuali oneri  derivanti  da  tale  nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali». 
    Viene in tal  modo  ulteriormente  e  pesantemente  aggravata  la
lesione dell'autonomia regionale arrecata dall'art. 64 della legge  6
agosto 2008, n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n.  112,
in particolare dal comma 4 del  predetto  articolo,  disposizione  in
ordine alla quale pende il ricorso a codesta ecc.ma Corte di numerose
regioni. 
    L'art. 64 citato detta «Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica»,  prevedendo  al  comma  3  un  piano  programmatico   di
interventi volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione  dell'utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili. 
    Nel quadro di esso, tuttavia, la revisione  dell'attuale  assetto
ordinamentale, organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico,
risulta in concreto, ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  64  citato,
affidata,  solo  sentita  la  Conferenza  Unificata,  alla   potesta'
regolamentare  statale  («uno  o  piu'  regolamenti»),  abilitata   a
modificare anche disposizioni di legge, secondo i seguenti criteri: 
        a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso
per la flessibilita' nell'impiego dei docenti; 
        b) ridefinizione di curricula vigenti nei diversi  ordini  di
scuola; 
        c) revisione dei criteri di formazione delle classi; 
        d) rimodulazione della organizzazione didattica della  scuola
primaria; 
        e) revisione  dei  criteri  per  determinare  la  consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed Ata; 
        f)  ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico  dei
centri di istruzione per adulti; 
        f-bis) definizione dei criteri,  tempi  e  modalita'  per  la
determinazione e  l'articolazione  dell'azione  di  ridimensionamento
della  rete  scolastica,  prevedendo,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili, l'attivazione di servizi  qualificati  per  la  migliore
fruizione dell'offerta formativa; 
        f-ter) nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  di  istituiti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti locali possono prevedere misure per  ridurre  il  disagio  degli
utenti. 
    Il regolamento ministeriale e' pertanto chiamato  a  disciplinare
profili del sistema scolastico per i  quali  sussiste  la  competenza
concorrente regionale, ovvero spetta alle regioni dettare la relativa
disciplina  normativa  nel  rispetto   dei   principi   posti   dalla
legislazione statale. 
    In  particolare,  il  regolamento  statale   stabilira'   perfino
criteri, tempi e modalita' per la  determinazione  e  l'articolazione
dell'azione di ridimensionamento della rete  scolastica,  prevalendo,
ai sensi del citato comma 4,  sulle  leggi  regionali  legittimamente
emanate per la disciplina di questi  aspetti  strettamente  collegati
alla realta' del territorio. 
    Su questa disciplina, non conforme con  l'assetto  costituzionale
delle  competenze,  la  disposizione  censurata   ha   innestato   la
previsione di un potere sostitutivo statale, non  solo  in  tal  modo
perfezionando l'azzeramento delle competenze regionali, bensi'  anche
senza una adeguata giustificazione e secondo  modalita'  contrastanti
con la Costituzione e la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte. 
    2. - Codesta ecc.ma Corte ha gia'  avuto  modo  di  rigettare  le
censure attraverso le quali il  governo  rivendicava  allo  Stato  la
competenza   a   stabilire   i    criteri    per    la    definizione
dell'organizzazione scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali
delle  istituzioni  scolastiche,  in  quanto  sarebbero  da  ritenere
collegati alla finalita' di assicurare livelli unitari  di  fruizione
del diritto allo studio e ad individuare elementi comuni  al  sistema
scolastico nazionale. 
    Confermando la precedente sentenza n. 13 del 2004, codesta  Corte
ha sottolineato quanto segue: «l'ampio decentramento  delle  funzioni
amministrative delineato dalla legge del 15  marzo  1997,  n.  59  ed
attuato con il decreto legislativo del 31  marzo  1998,  n.  112,  ha
visto delegare importanti e nuove  funzioni  alle  regioni,  fra  cui
anzitutto quelle di programmazione dell'offerta  formativa  integrata
tra istruzione e formazione professionale (art.138, comma 1,  lettera
a), e di programmazione della rete  scolastica  (art  138,  comma  1,
lettera b). Ed e' in tale quadro che il d.P.R. del 18 giugno 1998, n.
233,  ha  disposto,  all'art.  3,  comma  1,  che:   ''I   piani   di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'art.  21,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  alfine  dell'attribuzione
dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in  conferenze
provinciali di organizzazione della  rete  scolastica,  nel  rispetto
degli indirizzi di programmazione e dei  criteri  generali,  riferiti
anche  agli  ambiti  territoriali  preventivamente   adottati   dalle
regioni''. 
    Sicche', proprio alla  luce  del  fatto  che  gia'  la  normativa
antecedente  alla  riforma  del  Titolo  V  prevedeva  la  competenza
regionale   in   materia   di   dimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche, e quindi postulava la  competenza  sulla  programmazione
scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n.  112  del  1998,  e'  da
escludersi che il legislatore costituzionale del 2001  "abbia  voluto
spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse  conferita"
(cosi' ancora la sentenza n. 13 del 2004)». 
    Il censurato art. 3 del d.l. n. 154 del 2008 interviene,  dunque,
a prevedere un potere sostitutivo  statale  in  una  materia,  quella
dell'istruzione, che e' di competenza concorrente regionale  e  nella
quale lo Stato deve limitarsi a stabilire principi  («norme  generali
sull'istruzione»); per  di  piu',  interviene  in  ambiti  nei  quali
codesta ecc.ma Corte e' stata costretta a riaffermare una  competenza
regionale  che  risultava  gia'   assegnata   prima   della   riforma
costituzionale del 2001. 
    Al regolamento statale destinato ad azzerare  lo  spazio  proprio
della legislazione regionale, in violazione  dell'art.  117  cost.  -
regolamento  ammissibile  solo   laddove   sussista   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato e comunque, anche  in  presenza  di
esigenze di unita' giuridica dell'ordinamento (che nel caso di specie
non sussistono), giammai abilitabile a degradare le fonti regionali a
fonti subordinate ai regolamenti  statali  o  a  questi  condizionate
(Corte cost., sent. n. 303/2003) -  viene  da  ultimo  affiancato  un
potere sostitutivo statale che aggrava  ulteriormente  la  denunciata
violazione degli artt. 114, 117 e 118 Cost. 
    3. - Il potere sostitutivo previsto dalla disposizione  censurata
non ha in primo luogo il  suo  parametro  nell'art.  120  Cost.,  dal
momento che evidentemente non trova  giustificazione  nelle  esigenze
indicate  da  tale  disposizione,  ovvero  in  esigenze   di   tutela
dell'unita' giuridica o dell'unita' economica  e  in  particolare  di
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali. 
    Cio' sarebbe sufficiente a ravvisare la qui denunciata violazione
degli artt. 114, 117 e 118 Cost. da parte dell'art.  3  del  d.l.  n.
154/2008, derivante dal mancato rispetto dell'art. 120  Cost.  Questa
disciplina sembra, tuttavia, essere stata ritenuta da codesta  ecc.ma
Corte non esaurire ogni ipotesi di potere sostitutivo statale  in  un
ordinamento caratterizzato dal principio di sussidiarieta'. 
    E' pero' da sottolineare che con riguardo alla disciplina portata
all'attenzione di codesta ecc.ma Corte, da  un  canto,  non  sembrano
ravvisabili apprezzabili esigenze di tutela delle  istanze  unitarie,
dall'altro, la conformazione del potere  sostitutivo  si  rivela  non
rispettosa   delle   prerogative   costituzionali    e    legislative
riconosciute alle regioni. Cosicche' il previsto  potere  sostitutivo
non e' nemmeno in linea con le condizioni richieste da codesta ecc.ma
Corte prima della riforma costituzionale del 2001 (Corte cost., sent.
n. 177/1988; v. anche successivamente sent. n. 43/2004). 
    In particolare, l'incostituzionalita' del censurato art. 3, d.-l.
n. 154 del 2008 deriva: 
        a) dalla  circostanza  che  il  previsto  potere  sostitutivo
interviene  in  materia  di  competenza  regionale,  in  assenza   di
apprezzabili esigenze di tutela delle istanze  unitarie  che  possono
legittimarlo (Corte cost., sentt. nn. 177/1988  e  n.  43/2004),  non
potendo  esse  essere  ravvisate  in   una   genericamente   presunta
razionalizzazione; 
        b) dalla circostanza che l'assunzione di  funzioni  regionali
da parte dello Stato non  puo'  non  ritenersi  nel  caso  di  specie
irragionevole, avendo ad oggetto una congerie di attivita'  regionali
e degli enti locali (:«tutti gli atti amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il  conseguimento  degli  obiettivi  di
ridimensionamento  della  rete  scolastica»)  (9,  che  presuppongono
un'attenta  valutazione  delle  esigenze   collegate   ai   territori
interessati (cfr. Corte cost., sent. n. 303/2003); 
        c)  dalla  circostanza  che  la  previsione  censurata   deve
ritenersi  in  contrasto  con  il  principio   di   proporzionalita',
trattandosi  non  solo   di   misura   inidonea   al   raggiungimento
dell'obiettivo, ma anche  palesemente  eccessiva  e  che  poteva  ben
essere sostituita da altre misure, relative ad es. alla dotazione dei
mezzi finanziari in ordine alla rete scolastica (cfr. ancora  ad  es.
Corte cost., sent. n. 303/2003); 
        d) dalla circostanza che in modo  manifesto  la  disposizione
censurata contrasta con il principio  di  leale  collaborazione,  non
risultando apprestate le congrue garanzie procedimentali che  codesta
ecc.ma Corte ha ritenuto necessarie sin dalla sentenza n. 177/1998. 
    La  previa  diffida  «ad  adottare,  entro  quindici  giorni»  la
congerie di complessi atti di cui  alla  disposizione  censurata  non
solo non appresta alcuna garanzia procedimentale, ma anche si rivela,
in considerazione dell'oggetto cui e' diretta, previsione  del  tutto
irragionevole. 
    Ne' alcunche' aggiunge il richiamo alla procedura di cui all'art.
8 della legge n. 131/2003 che solo prevede  una  mera  partecipazione
del Presidente della Giunta regionale alla riunione del Consiglio dei
ministri nella quale si procede alla  nomina  di  un  commissario  ad
acta. 
    Soprattutto  nella  materia  de  qua  e'   invece   da   ritenere
assolutamente  necessario  un  pieno  coinvolgimento  delle   regioni
interessate, ovvero «una disciplina che  prefiguri  un  iter  in  cui
assumono  il  dovuto  risalto  le   attivita'   concertative   e   di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al principio  di  lealta»  (Corte  cost.,  sent.  n.
03/2003). Fa del tutto difetto,  invece,  nel  caso  di  specie,  una
disciplina che assicuri i principi di  lealta'  costituzionale  e  di
leale collaborazione. 
        e) dalla circostanza, infine,  che  il  previsto  termine  di
quindici giorni (che potrebbe  ritenersi  al  piu'  adeguato  per  il
compimento di un adempimento a  carattere  semplice  e  puntuale)  e'
manifestamente termine non congruo, in violazione ancora dei principi
di ragionevolezza e proporzionalita', nonche' del vigente art. 5  del
d.lgs. n. 112/1998. 
    E' appena il caso di  accennare  che  la  materia  dei  piani  di
ridimensionamento   delle   istituzioni   scolastiche   investe   nel
territorio    della    regione    ricorrente    problemi    oggettivi
particolarmente complessi, quali l'estensione territoriale, i  comuni
montani, la viabilita' e le condizioni climatiche.  E'  una  materia,
quindi, che non tollera una rigida  uniformita'  e  l'imposizione  di
vincoli  che  non  tengono  conto  delle   realta'   territoriali   e
sacrificano la garanzia dei servizi nelle zone piu' disagiate 
                              P. Q. M. 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  dichiari
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, di modifica della legge 6 agosto 2008, n.  133,
di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo, la semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria»
per violazione degli artt. 114, 117,  118  Cost.,  del  principio  di
leale  collaborazione,  nonche'  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita'. 
    Si allega deliberazione della Giunta regionale  n.  1002  del  29
ottobre 2008. 
        L'Aquila-Roma, addi' 27 novembre 2008 
          Prof. avv. Nino Longobardi - Avv. Sandro Pasquali