N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 dicembre - 27 novembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 dicembre 2008 (della Regione Abruzzo). Istruzione - Inserimento del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Organizzazione scolastica - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da adottarsi dalle Regioni e dagli enti locali a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno - Inadempienza - Procedura di diffida ed eventuale nomina di commissario ad acta - Lamentata previsione di potere sostitutivo statale nella materia concorrente dell'istruzione, al di fuori delle ipotesi consentite e in assenza di esigenze cogenti di carattere unitario - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia dell'istruzione, lesione del principio di leale collaborazione e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. - Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, art. 3. - Costituzione, artt. 114, 117 e 118.(GU n.5 del 4-2-2009 )
Ricorso della Regione Abruzzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Presidente Vicario Enrico Paolini, rappresentata e difesa, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2000 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1002 del 29 ottobre 2008, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Sandro Pasquali dell'Avvocatura regionale e dal prof. avv. Nino Longobardi, elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio del prof. avv. Nino Longobardi, viale Mazzini, n. 134, sc. B, int. 27 - 00195 Roma, come da procura a margine del presente ricorso; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, di modifica della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», per violazione degli artt. 114, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, nonche' dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. Fatto 1. - L'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, intitolato «Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali», dispone: «1. All'articolo 64 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali». Viene in tal modo ulteriormente e pesantemente aggravata la lesione dell'autonomia regionale arrecata dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, in particolare dal comma 4 del predetto articolo, disposizione in ordine alla quale pende il ricorso a codesta ecc.ma Corte di numerose regioni. L'art. 64 citato detta «Disposizioni in materia di organizzazione scolastica», prevedendo al comma 3 un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. Nel quadro di esso, tuttavia, la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, risulta in concreto, ai sensi del comma 4 dell'art. 64 citato, affidata, solo sentita la Conferenza Unificata, alla potesta' regolamentare statale («uno o piu' regolamenti»), abilitata a modificare anche disposizioni di legge, secondo i seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso per la flessibilita' nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione di curricula vigenti nei diversi ordini di scuola; c) revisione dei criteri di formazione delle classi; d) rimodulazione della organizzazione didattica della scuola primaria; e) revisione dei criteri per determinare la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed Ata; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per adulti; f-bis) definizione dei criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento di istituiti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per ridurre il disagio degli utenti. Il regolamento ministeriale e' pertanto chiamato a disciplinare profili del sistema scolastico per i quali sussiste la competenza concorrente regionale, ovvero spetta alle regioni dettare la relativa disciplina normativa nel rispetto dei principi posti dalla legislazione statale. In particolare, il regolamento statale stabilira' perfino criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, prevalendo, ai sensi del citato comma 4, sulle leggi regionali legittimamente emanate per la disciplina di questi aspetti strettamente collegati alla realta' del territorio. Su questa disciplina, non conforme con l'assetto costituzionale delle competenze, la disposizione censurata ha innestato la previsione di un potere sostitutivo statale, non solo in tal modo perfezionando l'azzeramento delle competenze regionali, bensi' anche senza una adeguata giustificazione e secondo modalita' contrastanti con la Costituzione e la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte. 2. - Codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di rigettare le censure attraverso le quali il governo rivendicava allo Stato la competenza a stabilire i criteri per la definizione dell'organizzazione scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche, in quanto sarebbero da ritenere collegati alla finalita' di assicurare livelli unitari di fruizione del diritto allo studio e ad individuare elementi comuni al sistema scolastico nazionale. Confermando la precedente sentenza n. 13 del 2004, codesta Corte ha sottolineato quanto segue: «l'ampio decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ha visto delegare importanti e nuove funzioni alle regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art.138, comma 1, lettera a), e di programmazione della rete scolastica (art 138, comma 1, lettera b). Ed e' in tale quadro che il d.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, all'art. 3, comma 1, che: ''I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, alfine dell'attribuzione dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali preventivamente adottati dalle regioni''. Sicche', proprio alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 "abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita" (cosi' ancora la sentenza n. 13 del 2004)». Il censurato art. 3 del d.l. n. 154 del 2008 interviene, dunque, a prevedere un potere sostitutivo statale in una materia, quella dell'istruzione, che e' di competenza concorrente regionale e nella quale lo Stato deve limitarsi a stabilire principi («norme generali sull'istruzione»); per di piu', interviene in ambiti nei quali codesta ecc.ma Corte e' stata costretta a riaffermare una competenza regionale che risultava gia' assegnata prima della riforma costituzionale del 2001. Al regolamento statale destinato ad azzerare lo spazio proprio della legislazione regionale, in violazione dell'art. 117 cost. - regolamento ammissibile solo laddove sussista la competenza legislativa esclusiva dello Stato e comunque, anche in presenza di esigenze di unita' giuridica dell'ordinamento (che nel caso di specie non sussistono), giammai abilitabile a degradare le fonti regionali a fonti subordinate ai regolamenti statali o a questi condizionate (Corte cost., sent. n. 303/2003) - viene da ultimo affiancato un potere sostitutivo statale che aggrava ulteriormente la denunciata violazione degli artt. 114, 117 e 118 Cost. 3. - Il potere sostitutivo previsto dalla disposizione censurata non ha in primo luogo il suo parametro nell'art. 120 Cost., dal momento che evidentemente non trova giustificazione nelle esigenze indicate da tale disposizione, ovvero in esigenze di tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Cio' sarebbe sufficiente a ravvisare la qui denunciata violazione degli artt. 114, 117 e 118 Cost. da parte dell'art. 3 del d.l. n. 154/2008, derivante dal mancato rispetto dell'art. 120 Cost. Questa disciplina sembra, tuttavia, essere stata ritenuta da codesta ecc.ma Corte non esaurire ogni ipotesi di potere sostitutivo statale in un ordinamento caratterizzato dal principio di sussidiarieta'. E' pero' da sottolineare che con riguardo alla disciplina portata all'attenzione di codesta ecc.ma Corte, da un canto, non sembrano ravvisabili apprezzabili esigenze di tutela delle istanze unitarie, dall'altro, la conformazione del potere sostitutivo si rivela non rispettosa delle prerogative costituzionali e legislative riconosciute alle regioni. Cosicche' il previsto potere sostitutivo non e' nemmeno in linea con le condizioni richieste da codesta ecc.ma Corte prima della riforma costituzionale del 2001 (Corte cost., sent. n. 177/1988; v. anche successivamente sent. n. 43/2004). In particolare, l'incostituzionalita' del censurato art. 3, d.-l. n. 154 del 2008 deriva: a) dalla circostanza che il previsto potere sostitutivo interviene in materia di competenza regionale, in assenza di apprezzabili esigenze di tutela delle istanze unitarie che possono legittimarlo (Corte cost., sentt. nn. 177/1988 e n. 43/2004), non potendo esse essere ravvisate in una genericamente presunta razionalizzazione; b) dalla circostanza che l'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato non puo' non ritenersi nel caso di specie irragionevole, avendo ad oggetto una congerie di attivita' regionali e degli enti locali (:«tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica») (9, che presuppongono un'attenta valutazione delle esigenze collegate ai territori interessati (cfr. Corte cost., sent. n. 303/2003); c) dalla circostanza che la previsione censurata deve ritenersi in contrasto con il principio di proporzionalita', trattandosi non solo di misura inidonea al raggiungimento dell'obiettivo, ma anche palesemente eccessiva e che poteva ben essere sostituita da altre misure, relative ad es. alla dotazione dei mezzi finanziari in ordine alla rete scolastica (cfr. ancora ad es. Corte cost., sent. n. 303/2003); d) dalla circostanza che in modo manifesto la disposizione censurata contrasta con il principio di leale collaborazione, non risultando apprestate le congrue garanzie procedimentali che codesta ecc.ma Corte ha ritenuto necessarie sin dalla sentenza n. 177/1998. La previa diffida «ad adottare, entro quindici giorni» la congerie di complessi atti di cui alla disposizione censurata non solo non appresta alcuna garanzia procedimentale, ma anche si rivela, in considerazione dell'oggetto cui e' diretta, previsione del tutto irragionevole. Ne' alcunche' aggiunge il richiamo alla procedura di cui all'art. 8 della legge n. 131/2003 che solo prevede una mera partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla riunione del Consiglio dei ministri nella quale si procede alla nomina di un commissario ad acta. Soprattutto nella materia de qua e' invece da ritenere assolutamente necessario un pieno coinvolgimento delle regioni interessate, ovvero «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumono il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta» (Corte cost., sent. n. 03/2003). Fa del tutto difetto, invece, nel caso di specie, una disciplina che assicuri i principi di lealta' costituzionale e di leale collaborazione. e) dalla circostanza, infine, che il previsto termine di quindici giorni (che potrebbe ritenersi al piu' adeguato per il compimento di un adempimento a carattere semplice e puntuale) e' manifestamente termine non congruo, in violazione ancora dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', nonche' del vigente art. 5 del d.lgs. n. 112/1998. E' appena il caso di accennare che la materia dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche investe nel territorio della regione ricorrente problemi oggettivi particolarmente complessi, quali l'estensione territoriale, i comuni montani, la viabilita' e le condizioni climatiche. E' una materia, quindi, che non tollera una rigida uniformita' e l'imposizione di vincoli che non tengono conto delle realta' territoriali e sacrificano la garanzia dei servizi nelle zone piu' disagiate
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, di modifica della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» per violazione degli artt. 114, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, nonche' dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. Si allega deliberazione della Giunta regionale n. 1002 del 29 ottobre 2008. L'Aquila-Roma, addi' 27 novembre 2008 Prof. avv. Nino Longobardi - Avv. Sandro Pasquali