REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 16 

  Provvedimenti urgenti e indifferibili.
(GU n.10 del 7-3-2009)

(Pubblicata  nel  supplemento  straordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Abruzzo n. 8 del 26 novembre 2008)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato


            IL PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge

                               Art. 1.

                Provvedimenti urgenti e indifferibili


   1.  Alla lettera j) del comma 13 dell'art. 1 della legge regionale
31  dicembre 2007, n. 47 concernente «Disposizioni finanziarie per la
redazione  del  bilancio  annuale  2008 e pluriennali 2008-2010 della
Regione  Abruzzo  (Legge  finanziaria regionale 2008)» dopo le parole
«capitolo  12485  -  UP.B. 02.02.008 denominato «Interventi per opere
inferiori  a  5 miliardi - L. 1° marzo 1986, n. 64 - piano annuale di
attuazione»  «sono  inserite  le seguenti parole «ad eccezione di una
quota  pari  ad  Euro 2.137.749, 13 attribuita alla Direzione LL.PP.,
Aree  Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del
Territorio  -  Gestione  Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione
Civile,   Attivita'   di   relazione   politica   con   i  Paesi  del
Mediterraneo».
   2.  L'art.  43  della  legge  regionale  8  febbraio  2005,  n.  6
(Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005
e  pluriennali  2005-2007  della  Regione Abruzzo - legge finanziaria
regionale  2005),  cosi'  come successivamente modificato dall'art. 3
della  legge  regionale  3  marzo  2005,  n. 23 (Modifiche alla legge
regionale   n.   6/2005  recante:  Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione  del  bilancio  annuale  2005 e pluriennale 2005-2007 della
Regione  Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) e' sostituito nei
seguenti termini:
   «Art.  43  -  Modifiche  alla  L.R.  13  ottobre 1998, n. 118.- 1.
All'art.  1  (Finalita' della legge) della legge regionale 13 ottobre
1998,  n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianita'
di  servizio  prestato  presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e
Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a
seguito  di  pubblici  concorsi  ed  estensione dei benefici previsti
dalla  L.  n.  144  del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977) sono
aggiunti i seguenti commi:
   «2-bis.  Ai  dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in
ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»   e'   riconosciuto,   ai   fini  perequativi,  lo  stesso
trattamento   economico   di   anzianita'  attribuito  ai  dipendenti
appartenenti  alla  medesima qualifica ai quali e' stato applicato il
comma   1,   quantificato   tenendo   conto  dell'ammontare  maggiore
percepito,  a  parita'  di anzianita' di servizio, al momento dell'in
quadramento in ruolo regionale, nella qualfica attualmente ricoperta.
   2-ter.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della disposizione
di  cui  al  comma 2-bis, comprese le competenze pregresse a far data
dal  24  gennaio  1998,  presuntivamente quantificate per 1'esercizio
2008  in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito
della  UPB  02.01.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli
di spesa dei rispettivi bilanci».
   3.  Al  Prospetto  «C»  Parte  Spesa  -  Variazione  in termini di
competenza  e  cassa  per capitoli - allegato alla legge regionale 29
luglio  2008  n.  12  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  di norme
vigenti»  la variazione in diminuzione di Euro 125.000,00 relativa al
capitolo  di spesa 121543 - UPB 14.01.005 - denominato «Contributi ai
piccoli Comuni per applicazione ICI agevolata a favore dei residenti»
e' eliminata.
   4. Il comma 51 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007,
n.  47  concernente  Disposizioni  finanziarie  per  la redazione del
bilancio  annuale  2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo
(Legge   finanziaria  regionale  2008)  e'  eliminato.  Alla  tabella
«Allegato  3» di cui al comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 31
dicembre  2007,  n.  47  la  destinazione  dello stanziamento pari ed
€  8.000.000,00  delle economie vincolate riprogrammate iscritte
sul  capitolo  172334  -UPB  06.02.002  e'  sostituita dalla seguente
destinazione:
    a)  per la quota pari ad € 1.000.000,00 al capitolo i 1464 -
UPB  14.01.002  denominato  «Oneri  per  la realizzazione di Unioni e
Fusioni  tra  Comuni  e del Programma di Riordino Territoriale di cui
agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 143 del 27 dicembre
1997»;
    b)  per  la quota pari ad € 1.000.000,00 al capitolo 12490 -
UPB  02.02.010 denominato «Oneri per interventi di Cofinanziamento di
Programmi  Comunitari  e  Nazionali e di Interventi di programmazione
negoziata»;
    c)  per la quota pari ad € 3.000.000,00 al capitolo 152303 -
UPB  10.02.001 denominato «Cofinanziamento interventi di manutenzione
straordinaria e messa a norma degli Edifici Scolastici»;
    d)  per la quota pari ad € 1.400.000,00 al capitolo 182351 -
UPB  06.02.001  denominato  «Interventi  nel  campo dei trasporti per
spese di investimento»;
    e)  per la quota pari ad € 1.300.000,00 al capitolo 282454 -
UPB  08.02.020  denominato «Partecipazione al Programma Galileo legge
regionale 25 agosto 2006, n. 29, art. 42»;
    f)  per  la  quota pari ad € 300.000,00 al capitolo 282455 -
UPB  08.02.002  denominato  «Interventi per il consolidamento di siti
produttivi legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 art. 44».
   5. Per il perseguimento delle finalita' previste dal Protocollo di
Kyoto  relativamente alla riduzione delle emissioni climatizzanti, e'
istituito  su  tutto  il  territorio  regionale il Bollino Blu di cui
all'art.  2,  comma  2  del  Decreto  Ministeriale  28  febbraio 1994
«Individuazione  delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni
inquinanti».
   6.  Il  Bollino  Blu  di  cui al comma 5 si applica, ai fini della
circolazione  sul territorio regionale, a tutti i veicoli a motore di
proprieta' di persone, imprese od enti aventi residenza o sede legale
nella Regione Abruzzo.
   7.  La  Giunta  regionale  provvede  con  propria  deliberazione a
disciplinare  i  criteri per la definizione delle modalita' operative
di applicazione del Bollino Blu sul territorio regionale.
   8.  L'applicazione  della  disciplina di cui al comma 5 e' rimessa
alla competenza dei Comuni.
   9.  Il  comma  5 dell'art. 6 (Autorizzazione Integrata ambientale)
della  legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 concernente «Disposizioni
in materia ambientale» e' sostituito dal seguente:
   «5.  Le  entrate  previste  dal presente articolo confluiscono sul
capitolo   di  entrata  di  nuova  istituzione  31130  UPB  03.03.001
denominato  «Entrate  derivanti  da  diritti  di  istruttoria  per il
rilascio   dell'Autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del
decreto   legislativo   n.   59/2005   e   successive   modifiche  ed
integrazioni,   nonche'   da   altri  costi  istruttori  relativi  al
procedimento e dalle sanzioni».
   10.  All'art.  3, comma 1, lettera i) della L.R. 19 dicembre 2007,
n.  45  concernente  «Norme per la gestione integrata dei rifiuti» le
parole  «non  costituisce  attivita'  di stoccaggio» e le parole «con
provvedimento sindacale» sono soppresse.
   11.  All'art.  3,  comma  1,  lettera  j) della legge regionale 19
dicembre  2007,  n.  45  le  parole «isola ecologica» sono sostituite
dalla parola «ecopunto».
   12.  All'art.  3,  comma  1,  lettera  m) della legge regionale 19
dicembre  2007, n. 45 le parole «comunque per non oltre 48 ore, senza
che cio' costituisca attivita' di stoccaggio» sono soppresse.
   13.  All'art.  4, comma 1, lettera v) della L.R. 19 dicembre 2007,
n.  45 le parole «art. 5, comma 6» sono sostituite dalle parole «art.
34, comma 4».
   14.  All'art.  4  della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 il
comma 3 e' sostituito dal seguente comma 3:
   «3. L'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), f), e
g), e' di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale;  1'adozione  degli atti di cui al comma 1, lettere c), d),
e),  h),  1),  m),  n), o), p), q), r), s), t), u), v), e' attribuita
alla  competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta
regionale;  gli  atti  di  cui  al  comma 1, lettere i), j) e k) sono
adottati   dalla   Direzione   competente  in  materia  della  Giunta
Regionale, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo
i  principi ed i criteri stabiliti dalla legge regionale 14 settembre
1999,  n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo) e successive modfiche».
   15.  All'art.  5, comma 3, lettera d) della L.R. 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «15» sono sostituite con «151».
   16.  All'art.  7, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «art. 6, comma 1» sono sostituite con «art. 15, comma
1».
   17.  All'art.  7, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «15» sono sostituite con «15, comma 4».
   18.  All'art.  7, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «comma 2» sono sostituite con «commi 3 e 4».
   19.  All'art.  7, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n.  45 le parole «art. 3, comma 1» sono sostituite con «art. 4, comma
1, lettera p)».
   20.  All'art.  9, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «art. 7, comma 1» sono sostituite con «art. 15, comma
1».
   21.  All'art. 23, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «art. 51» sono sostituite con «articoli 52 e 53».
   22.  All'art. 24, comma 4, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «all'art. 20» sono sostituite con «all'art. 22».
   23.  All'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007,
n.  45  le  parole  «o  impone  la realizzazione di nuovi impianti di
smaltimento» sono soppresse.
   24.  All'art. 53, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n.  45  il  periodo contente le parole «A tal fine puo', tra l'altro,
individuare impianti di smaltimento esistenti, localizzare nuovi siti
per  realizzare  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  e  disporre la
realizzazione  diretta,  da parte della Regione, di interventi per lo
smaltimento  dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle
previsioni del piano di gestione dei rifiuti, e' soppresso.
   25.  All'art.  53  della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 i
commi 2 e 3 sono abrogati.
   26.  All'art. 55, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n.  45  le  parole  «i costi degli interventi, compresi gli oneri per
l'esproprio  delle  aree da bonificare» sono sostituite con le parole
«tutti  i  costi  connessi  alla  bonifica»  e  alla  fine  del comma
aggiungere  le seguenti parole «e recuperate ai sensi delle normative
vigenti».
   27.  All'art.  55 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 il
comma 5 e' abrogato.
   28.  All'art. 64, comma 1, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007,
n.  45 le parole «art. 5, comma 8» sono sostituite con «art. 5, comma
7».
   29.  All'art. 64, comma 1, lettera e) della L.R. 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «art. 7, comma 15» sono sostituite con «art. 7, comma
13».
   30.  All'art. 64, comma 1, lettera d) della L.R. 19 dicembre 2007,
n.  45 le parole «art. 23, commi 1, 10, 11» sono sostituite con «art.
23, commi l, 2, 9, 10 dell».
   31.  All'art. 64, comma 1, lettera g) della L.R. 19 dicembre 2007,
n.  45  le  parole  «art.  34, comma 6» sono sostituite con «art. 43,
comma 3».
   32.  All'art. 64, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n.  45  le  parole  «art.  56, comma 4» sono sostituite con «art. 56,
comma 5».
   33.  All'art. 64, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n.  45 le parole «art. 5, comma 8» sono sostituite con «art. 5, comma
7».
   34.  All'art. 64, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 le parole «art. 7, comma 15» sono sostituite con «art. 7, comma
13».
   35.  L'art.  67  della  legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 e'
abrogato.
   36.  Il  comma  3  dell'art.  15  (Fondo  ambientale)  della legge
regionale  16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per
il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi)  e' sostituito dai
seguenti commi:
   «3.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 3, comma 2 7, della legge
statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati «dall'art.
57,  comma  2,  della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 ( Norme
per  la gestione integrata dei rifiuti), il 35% del gettito annuo del
tributo,  al  netto  di quanto gia' destinato alle Province, ai sensi
del  comma  2,  e'  iscritto  sui  seguenti  capitoli  dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale:
    a) capitolo 292210 - UPB 05.02.010 ridenominato: «Fondo regionale
di   parte   capitale   per   gli  interventi  di  prevenzione  dagli
inquinamenti e risanamento ambientale»;
    b) capitolo 291410 - UP.B. 05.01.011 denominato: «Fondo regionale
di   parte   corrente   per   gli  interventi  di  prevenzione  dagli
inquinamenti e risanamento ambientale».
   3-bis.  Gli stanziamenti di cui al capitolo 292210 - UPB 05.02.010
e  al  capitolo  291410  - UPB 05.01.011 sono determinati ed iscritti
dalle  annuali  leggi  di bilancio, ai sensi della legge regionale 25
marzo  2002,  n.  3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), ed
impegnati previo accertamento della relativa entrata.»
   37.  All'art.  15,  comma 5, della L.R. 2006, n. 17 dopo le parole
«per  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  dalla»  le parole «L.R.
83/2000»  sono  sostituite  con  «L.R. 45/2007 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti)».
   38.  All'art.  6,  comma  1,  della  L.R.16  giugno  2006,  n.  17
concernente  «Disciplina  del  tributo  speciale  per  il deposito in
discarica dei rifiuti solidi» e' inserito il seguente comma:
   «1-bis.  Nelle  more dell'entrata in vigore delle disposizioni sul
trattamento  obbligatorio  dei  rifiuti urbani di cui all'art. 17 del
decreto  legislativo 36/03 e successive modifiche ed integrazioni, le
riduzioni  di  cui al comma 1, lettera a) e b), si applicano anche ai
rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettera e).»
   39.     Al     fine     di     consentire     l'integrazione     e
1'internazionalizzazione  delle  politiche  regionali di sviluppo nel
settore delle attivita' produttive e favorire il raggiungimento anche
degli  obiettivi strategici previsti nel Piano di Sviluppo Regionale,
la   Regione   Abruzzo   partecipa  ad  Organismi,  anche  di  natura
associativa,  di  livello  regionale,  nazionale  ed  internazionale,
portatori di interessi pubblici e/o collettivi non a fini di lucro.
   40.  Agli  oneri  derivanti dal comma 39 si provvede, annualmente,
mediante  finalizzazione  di  quota  parte  del  capitolo 251530, UPB
08.01.012  denominato  «Interventi  per  lo  sportello  regionale per
1'internazionalizzazione del sistema delle imprese». Per l'anno 2008,
tali oneri sono quantificati in € 10 mila.
   41. La Regione Abruzzo provvede al cofinanziamento dei progetti in
favore dei distretti produttivi in attuazione dell'art. 1, comma 890,
della  legge n. 296/2006, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
   42.   Agli   oneri   derivanti  dal  comma  41,  quantificati  per
l'esercizio  2008  nell'importo  di  €  1.076.000,00 si provvede
mediante  utilizzo  di quota parte delle economie vincolate accertate
relative  al capitolo di spesa 282451 UPB 08.02.002 denominato «Fondo
unico per le agevolazioni alle imprese - D. Lgs. n. 112/98».
   43.  Sino  all'entrata in vigore della legge regionale di riordino
degli  Enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  di cui alla legge
regionale  21  luglio  1  999,  n. 44 recante: «Norme per il riordino
degli  Enti  di  edilizia residenziale pubblica», ai componenti delle
commissioni  per  la  formazione  delle  graduatorie  di assegnazione
previste  dall'art.  7  della  legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96
recante:  «Norme  per  l'assegnazione  e la gestione degli alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione», continua ad applicarsi il trattamento economico
previsto  dall'art.  7,  comma  2  1, della citata legge regionale 25
ottobre  1996,  n. 96, cosi' come modificato dalla legge regionale 20
aprile  2000,  n.  63  recante  «Norme  correttive legge regionale 25
ottobre  1996,  n.  96, gia' modificata con legge regionale 10 luglio
1998, n. 56».
   44.  All'art.  93  della  legge  regionale  17  aprile  2003, n. 7
concernente  «Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio
annuale  2003  e  pluriennale  2003-2005 della Regione Abruzzo (legge
finanziaria  regionale  2003)»  dopo  il  comma 8-bis sono aggiunti i
seguenti commi 8-ter e 8-quater:
   «8-ter.  A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo
di  entrata  32107,  destinate  a  finanziare i due capitoli di spesa
152108  (UPB 05.02.012) «Interventi di tutela delle risorse idriche e
dell'assetto  idraulico  e  idrogeologico ordinari e straordinari», e
151402   (UPB  05.01.002)  «Attivita'  di  monitoraggio  delle  acque
superficiali  e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini
per 1'assetto idrogeologico sono cosi' ripartite:
    a) 70% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo
di spesa 152108;
    b) 30% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo
di spesa 151402.
   8-quater.  Per  l'esercizio  2008  la  previsione  di  incasso  da
iscrivere   sul   capitolo   di  entrata  32107  e'  pari  ad  €
7.285.000,00».
   45.  Dopo il comma 7 dell'art. 49 della legge regionale 8 febbraio
2005, n. 6 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio  annuale  2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo
(Legge  finanziaria  regionale  2005»  e'  inserito il seguente comma
7-bis:
   «7-bis.  Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio
2008   i  contributi  sono  corrisposti  in  semestralita'  costanti,
comprensive    di    capitali    ed    interessi,   direttamente   ed
irrevocabilmente  ai  comuni  beneficiari che si impegnano a prestare
delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante».
   46.  Dopo il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre
2000,  n.  115 concernente «Nuove norme per l'edilizia scolastica» e'
inserito il seguente comma 7-bis:
   «7-bis.  Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio
2008  i  contributi  sono  corrisposti  in  semestralita'  constanti,
comprensive    di    capitali    ed    interessi,   direttamente   ed
irrevocabilmente  agli  Enti  beneficiari che si impegnano a prestare
delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante».
   47.  Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre
2001,  n.  84  concernente  «Norme  per  la concessione di contributi
regionali  per  il  completamento della metanizzazione in Abruzzo» e'
inserito il seguente comma 2-bis:
   «2-bis.  Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio
2008  i  contributi  sono  corrisposti  in  semestralita'  constanti,
comprensive    di    capitali    ed    interessi,   direttamente   ed
irrevocabilmente  agli  Enti  beneficiari che si impegnano a prestare
delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante».
   48.  Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre
1999,  n.  141 concernente «Contributi regionali per la realizzazione
delle  cabine  di  decompressione delle condotte di collegamento alle
reti  urbane di distribuzione del gas metano» e' inserito il seguente
comma 5-bis:
   «5-bis.  Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio
2008  i  contributi  sono  corrisposti  in  semestralita'  constanti,
comprensive    di    capitali    ed    interessi,   direttamente   ed
irrevocabilmente  agli  Enti  beneficiari che si impegnano a prestare
delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante».
   49.  Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre
1999,  n.  141 concernente «Contributi regionali per la realizzazione
delle  cabine  di  decompressione delle condotte di collegamento alle
reti  urbane di distribuzione del gas metano» e' inserito il seguente
comma 2-bis:
   «2-bis.  Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio
2008  i  contributi  sono  corrisposti  in  semestralita'  constanti,
comprensive    di    capitali    ed    interessi,   direttamente   ed
irrevocabilmente  agli  Enti  beneficiari che si impegnano a prestare
delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante».
   50.  Dopo l'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 72
concernente  «Finanziamento  regionale  della  mobilita' ciclistica e
attuazione  della  legge  n.  366/1998»  e' inserito il seguente art.
13-bis:
   «Art.  13-bis. - 1. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal
1°  gennaio  2008  i  contributi assegnati agli Enti beneficiari sono
corrisposti  in  semestralita'  constanti, comprensive di capitali ed
interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che
si   impegnano   a   prestare   delegazione  di  pagamento  a  favore
dell'istituto mutuante».
   51.   In   applicazione  dell'art.  11  dell'Intesa  Istituzionale
relativa  al  «Patto  per  la sicurezza», e' stabilito al 31 dicembre
2009  il nuovo termine di scadenza per il completamento, da parte dei
competenti  Enti  locali,  delle  opere  di  messa  in  sicurezza  ed
adeguamento  a  norma degli edifici scolastici previste sia nei Piani
formulati  ai  sensi  della  legge  n. 23/1996, che in altri Piani di
intervento  eventualmente  predisposti,  per  le  medesime finalita',
direttamente  dagli  Enti  locali  con  risorse  proprie, regionali o
comunque  diverse  da  quelle  indicate  nella presente Intesa, fermo
restando  che  la  mancata  ultimazione  delle  opere programmate nel
termine  indicato  nei  singoli Piani di riferimento comportera', per
l'Ente inadempiente, la decadenza dalla proroga».
   52.  La  Regione  Abruzzo,  nell'ambito  delle  sue  finalita'  di
sviluppo  socio-economico e di riassetto territoriale, nonche' per il
miglioramento,  l'integrazione  e  la  razionalizzazione  dei servizi
pubblici  di  trasporto,  partecipa  all'aumento del capitale sociale
della  S.A.G.A.  S.p.A.  -  Societa'  Abruzzese  Gestione  Aeroporto,
deliberato in data 7 marzo 2007.
   53.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  52  e' autorizzata la
sottoscrizione  da  parte  della  Giunta  Regionale di un aumento del
capitale  sociale  della  Societa'  S.A.G.A.  S.p.A.  per  un importo
massimo di € 1.400.000,00.
   54.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui
ai  commi  52  e  53  si  provvede mediante utilizzo, per l'esercizio
finanziario  2008,  dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB
06.02.001 Cap. 182351 denominato: «Interventi nel campo dei trasporti
per spese di investimento».
   55. L'art. 6 (Interventi strategici di natura infrastrutturale nel
settore  della viabilita') della legge regionale 15 novembre 2006, n.
39 concernente «Disposizioni in materia di trasporti e viabilita'» e'
cosi' sostituito:
   «art.  6.  Interventi  strategici  di  natura infrastrutturale nel
settore   della   viabilita'.   -   1.  La  Regione  Abruzzo  ritiene
strategicamente  rilevante procedere alla realizzazione di interventi
di natura strutturale nel settore della viabilita' finalizzati:
    a) alla messa in sicurezza della viabilita' locale;
    b)  al  decongestionamento  del  traffico  delle  aree  altamente
antropizzate del territorio abruzzese mediante interventi da attuarsi
dai  Comuni  capoluogo di provincia nelle stesse ricadenti attribuiti
secondo la popolazione residente al 31 dicembre 2007;
    c)  al  completamento  degli  interventi  ricompresi  negli  Atti
Aggiuntivi  all'Intesa  Generale Quadro tra il Governo Nazionale e la
Regione  Abruzzo  del  20  dicembre  2002  ed  alla  realizzazione di
interventi  di viabilita' strategicamente rilevante prevista in nuovi
accordi   o   protocolli   d'intesa,   nei  quali  sia  prevista  una
compartecipazione finanziaria della Regione.
   2.   La   Giunta   Regionale  procede  alla  individuazione  degli
interventi  da realizzare per le finalita' di cui al precedente comma
1  ed  alla  ripartizione,  tra  gli  stessi, dell'importo stanziato.
L'importo globale stimato per 1'anno 2008 in € 12.468.000,00, e'
cosi' destinato:
    a) € 1.435.000,00 per la lettera a);
    b) € 5.733.000,00 per la lettera b);
    c) € 5.300.000,00 per la lettera c).
   3.  Al  fine della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, la
Giunta  Regionale  e' autorizzata a reiscrivere sul capitolo di spesa
182304  -  U.P.B.  06.02.002  denominato «Interventi per grandi opere
infrastrutturali  legge  regionale  15  novembre 2006, n. 39», previo
accertamento  delle  somme  effettivamente  riscrivibili, quota parte
pari  ad un importo di € 12.468.000,00, delle economie vincolate
relative  al capitolo di spesa del bilancio regionale 172334 - U.P.B.
06.02.001».
   56.  Dopo  il  comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio
2007  n.  25,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto di
viaggiatori  effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»,
sono aggiunti i seguenti commi:
   «4-bis. L'impresa non puo' immettere, in aggiunta al proprio parco
macchine  iscritto  o  da  iscrivere  al  Registro  Regionale  di cui
all'art.  6, autobus con vetusta' superiore a quindici anni. Derogano
al   limite   di   vetusta'  solo  i  mezzi  gia'  in  disponibilita'
dell'impresa  e  muniti  delle  relative  licenze comunali rilasciate
prima del nuovo regime autorizzatorio.
   4-ter.  L'impresa  che  all'atto  della  domanda  per  il rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  abbia  una percentuale di
licenze  comunali, presso regioni diverse dalla Regione Abruzzo, pari
o superiore al 50% non puo' ottenere il rilascio della autorizzazione
a meno che abbia la sede legale nella Regione Abruzzo».
   57.  In  attuazione  dell'art.  23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza  pubblica e la perequazione tributaria» convertito nella L. 6
agosto  2008 n. 133, qualora non si proceda entro il 31 dicembre 2008
all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, l'esercizio
dei medesimi servizi e' prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010
e  la  loro  programmazione  e'  disciplinata  dall'art.  2, comma 2,
lettera  a),  a-bis),  b),  c),  d-bis),  comma  2-bis)  della  legge
regionale 9 agosto 1999, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
Tale  proroga  si  applica  anche agli affidamenti della gestione dei
servizi  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del decreto legislativo 11
novembre  1997,  n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma
dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59».
   58.  In  caso  di  proroga  di  cui al comma 57, il termine del 31
dicembre  2008  previsto  nelle disposizioni della legge regionale 29
maggio   2007,   n.   11   «Disciplina  dei  servizi  automobilistici
commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale»
e'  prorogato  al  31 dicembre 2010 e i termini del 3 1 luglio 2008 e
del  1°  gennaio  2009, indicati nel 1° e 2° comma dell'art. 10 della
medesima legge, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2010 e al
1° gennaio 2011.
   59.  Ai  soggetti  ammessi  a  fruire  dei  benefici in materia di
regolarizzazione  dei  vigneti  abusivamente  impiantati prima del 31
agosto  1998  previsti  dall'art. 130 della legge regionale 26 aprile
2004  n.  1  5 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione
del  bilancio  annuale  2004  e  pluriennale  2004-2006 della Regione
Abruzzo   (Legge   Finanziaria   regionale   2004)   e'  concessa  la
possibilita'  di  rateizzare  l'importo della sanzione amministrativa
pecuniaria  da  corrispondere  all'Amministrazione  regionale  con le
seguenti modalita':
    a)  fino ad un massimo di 6 mesi, qualora l'importo sia superiore
ad € 1.000,00;
    b) fino ad un massimo di 12 mesi, qualora l'importo sia superiore
ad € 2.500,00;
    c) fino ad un massimo di 24 mesi, qualora l'importo sia superiore
ad € 5.000,00.
   60.  Le  domande  di  rateizzazione  devono essere presentate alla
Direzione  Agricoltura,  Foreste  e  Sviluppo  Rurale, Alimentazione,
Caccia  e  Pesca - Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura,
competente   per   territorio   e  responsabile  dell'istruttoria  di
regolarizzazione  vigneti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e
c) del Regolamento (CE) 1493/99.
   61.  La  rateizzazione  di  cui  ai  commi  59  e  60  comporta la
corresponsione di interessi in misura pari a quella legale.
   62.  La  Regione  Abruzzo,  al fine di organizzare e sviluppare 1'
attivita'  di  ricerca,  innovazione  e  qualificazione  del  sistema
agro-alimentare,  agro-industriale  ed  agro-ambientale regionale, ai
sensi  dell'art.  14  del codice civile e dell'art. 57 dello Statuto,
promuove  la  Fondazione «Abruzzo ricerca in Agricoltura» e concorre,
attraverso l'ARSSA, alla sua costituzione e gestione.
   63.  L'ARSSA  e'  autorizzata,  nel rispetto del dettato di cui ai
commi   da   62  a  68,  al  compimento  degli  atti  necessari  alla
costituzione  della  Fondazione «Abruzzo ricerca in Agricoltura», con
sede  legale  in  Avezzano,  e  all'adesione  in  qualita'  di  socio
fondatore.
   64. Nello Statuto della Fondazione deve essere previsto che:
    a)  gli  scopi  della  stessa siano corrispondenti alle finalita'
indicate al comma 62;
    b)  sia  consentito  agli Enti di ricerca regionali CRAB, COTIR e
CRIVEA di poter confluire nella Fondazione;
   Possono partecipare alla Fondazione:
    a) le Universita';
    b) Enti di ricerca pubblici e privati;
    c) Enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
    d) Fondazioni bancarie e il sistema delle imprese.
   65.  Lo  statuto  della  Fondazione  e le eventuali modifiche sono
sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
   66.  La Giunta regionale, per il tramite delle Direzione regionali
competenti,  provvede  agli  adempimenti  necessari  a  consentire il
subentro  della  Fondazione,  previa  richiesta  della  stessa, nella
titolarita'  dei  contratti  di  comodato  d'uso  dei  beni regionali
concessi  al  CRAB,  COTIR  e  CRIVEA  gia' in essere alla data della
pubblicazione della presente legge.
   67.  La  Regione Abruzzo, anche in deroga ai limiti previsti dalla
legge  regionale  31  dicembre  2007,  n. 47, art. 1, commi 14 e 1 5,
atteso  il  carattere prioritario dell'intervento, concede all'ARSSA,
per  l'anno  2008, un contributo straordinario di € 2.000.000,00
per  costituire  la  necessaria provvista finanziaria dell'istituenda
Fondazione  ed  € 3.000.000,00 per il finanziamento dei progetti
di ricerca.
   68.  L'onere  finanziario  derivante  dal comma 67 trova copertura
nello  stanziamento  iscritto  alla  UPB  07.02.011  capitolo  102489
«Interventi  nel  settore  agricolo e agro-alimentare legge regionale
53/97» del bilancio regionale 2008.
   69.   La   Regione   Abruzzo   riconosce,   al  fine  di  favorire
l'interscambio  culturale  tra  le  giovani  generazioni,  il  valore
dell'iniziativa  scolastica denominata progetto «PANGEA», concernente
l'integrazione  di  studenti  provenienti da aree geografiche diverse
dal territorio regionale.
   70. L'Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA)
puo'  contribuire  al  finanziamento  del progetto di cui al comma 69
nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio.
   71.  Nei  periodi caratterizzati da perdurante stato di calamita',
tale  da  rendere  necessario  il  ricorso a limitazioni o turnazioni
nella  erogazione  della  risorsa idrica, i Consorzi di Bonifica sono
autorizzati ad emettere le relative ordinanze.
   72.  Il comma 2, dell'art. 12, della legge regionale 3 marzo 2005,
n.  16,  recante:  «Disciplina  organica  in  materia di riordino del
sistema  Associazioni  Allevatori  d'Abruzzo  e  potenziamento  delle
attivita'  connesse  al  miglioramento  genetico delle specie animali
d'interesse zootecnico» e' cosi' sostituito:
   «2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata su apposito conto
corrente  bancario  vincolato,  in  via prioritaria, al pagamento dei
costi fissi».
   73.  Per  le  finalita' e gli interventi di cui all'art. 2 lettera
B),  D),  E),  F)  e  G) della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15
concernente  «Interventi  a  sostegno delle aziende zootecniche della
Regione  Abruzzo  a  seguito  di  emergenze  zootecniche, sanitarie e
veterinarie»  sono  utilizzate  le  economie vincolate pari ad €
600.000,00  accertate  sul  capitolo di spesa 102424, UPB 07.02.009 -
denominato «Interventi per il finanziamento delle azioni organiche n.
7 (allevamenti zootecnici), n. 8 (coltivazioni tipiche regionali), n.
9  (forestazione produttiva) previste dalla L. 1° mar-zo 1986, n. 64»
per  le  quali  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a disporre la
iscrizione sul capitolo 102419, UPB 07.02.009 - denominato «Fondo per
le  emergenze  zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo - Art. 2
-lett.  B), D), E), F) e G) della legge regionale 23 ottobre 2003, n.
15».
   74.  Per le finalita' e gli interventi di cui alle leggi regionali
7  giugno  1996,  n.  36  e  12  agosto  1998,  n.  70  in materia di
finanziamento  ai  Consorzi  di  Bonifica  per  l'irrigazione, per la
manutenzione  delle  opere di bonifica di interesse pubblico e per il
risanamento  degli stessi enti, sono utilizzate le economie vincolate
accertate  per  la  somma  di  Euro  300.000,00 sul capitolo di spesa
102424,  UPB  07.02.009 - denominato «Interventi per il finanziamento
delle   azioni   organiche   n.  7  (allevamenti  zootecnici),  n.  8
(coltivazioni  tipiche  regionali),  n.  9  (forestazione produttiva)
previste  dalla  L.  1° marzo 1986, n. 64» e per la somma di € 1
.200.000,00 sul capitolo di spesa 111591, UPB 07.01 .002 - denominato
«Interventi  per  la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e
di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura
e  gestione  dei vivai forestali - Titolo II legge regionale 7 luglio
1982,  n.  38,  legge  regionale  12  aprile 1994, N. 28 e successive
modificazioni».
   75.  Per  le  economie  vincolate  di  cui  al  comma 74 la Giunta
regionale  e' autorizzata a disporre la iscrizione per la complessiva
somma  di  €  1.500.000,00  sul capitolo 102396, UPB 07.02.005 -
denominato  «Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione,
per  la  manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e
per il risanamento degli stessi enti - legge regionale 7 giugno 1996,
n. 36 - e legge regionale 12 agosto 1998, n. 70».
   76.  Per  le  finalita' e gli interventi di cui alle L.R. 10 marzo
2008, n. 3 concernente: «Interventi urgenti per lo stato di emergenza
irrigua  per  il  territorio del Fucino», sono utilizzate le economie
vincolate  pari  ad € 280.000,00 accertate sul capitolo di spesa
07.01.002  -  111591 denominato «Interventi per la manutenzione delle
opere     pubbliche     di     bonifica     e     di     sistemazione
idraulico-agrario-forestale  e per l'ordinaria coltura e gestione dei
vivai  forestali  -  Titolo  II legge regionale 7 luglio 1982, n. 38,
legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 e successive modificazioni» per
le  quali la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la iscrizione
sul  capitolo  101302,  UPB 07.01.002 - denominato «Intervento per la
gestione liquidatoria dei beni ex Casmez - L.R. 10 marzo 2008, n. 3»
   77.  Al fine di sostenere gli oneri per il personale e le spese di
funzionamento  inerenti l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo
Agricolo  A.RSSA sono utilizzate le economie vincolate pari ad €
300.000,00  accertate  sul  capitolo di spesa 111591, UPB 07.01.002 -
denominato  «Interventi  per la manutenzione delle opere pubbliche di
bonifica   e   di   sistemazione  idraulico-agrario-forestale  e  per
l'ordinaria  coltura e gestione dei vivai forestali - Titolo II legge
regionale 7 luglio 1982, n. 38, legge regionale 12 aprile 1994, n. 28
e  successive  modificazioni»  per  le  quali  la Giunta regionale e'
autorizzata  a  disporre  la  iscrizione  sul  capitolo  101580,  UPB
07.01.015  - denominato «Erogazione all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale
per  i  Servizi  di  Sviluppo  Agricolo) - ex ERSA - dei fondi per la
spesa del personale e per le spese di funzionamento».
   78.  Al  comma  2  dell'art.  35 della legge regionale 31 dicembre
2007,   n.  48  recante:  «Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2008  -Bilancio pluriennale 2008 - 2010» lo stanziamento
di  €  l3.229.000,00  iscritto sul capitolo di spesa 101580, UPB
07.01.015, e' sostituito dallo stanziamento di € 13.529.000,00.
   79.  E'  disposta  la  riprogrammazione  delle  economie vincolate
riportate  nell'  «Allegato  1» alla presente legge ed e' autorizzata
l'iscrizione  delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2008 per competenza e cassa per gli importi indicati.
   80.  Al  Consorzio  di  Bonifica  Ovest di Avezzano e' concesso un
contributo  straordinario  per  il  corrente esercizio finanziario di
€  350.000,00  per  lo  svolgimento  degli interventi ordinari e
straordinari  espletati  nel  corso dell'anno 2008. Agli oneri di cui
alla presente disposizione si provvede mediante le economie riscritte
di  cui  al  precedente  comma  79  sul capitolo di spesa 101530, UPB
07.01.014  -  denominato  «Finanziamento al Consorzio di Bonifica del
Fucino  per  la definizione di un organico minimo di gestione per far
fronte alle attivita' ordinarie e straordinarie».
   81.  Ai fini di cui ai precedenti commi 79 e 80, e' autorizzata la
ridenominazione   e   l'istituzione  dei  seguenti  capitoli  con  lo
stanziamento di competenza e cassa riportato nell'allegato «1»:
    a)  U.P.B.  07.02.016  Cap.  102403  ridenominato  «Programma  di
sviluppo Rurale 2007/2013 quota a carico della Regione»;
    b) U.P.B. 07.02.016 Cap. 142342, di nuova istituzione, denominato
«Programma Operativo F.E.P. Italia - Cofinanziamento Regionale».
   82. Al fine di incentivare ed economizzare la stipula di contratti
assicurativi  contro  i  danni  alla  produzione  ed  alle  strutture
agricole  dovuti a calamita' naturali o eventi eccezionali cosi' come
definite   dagli   orientamenti  comunitari,  Si  ritiene  urgente  e
necessario promuovere la costituzione di un unico Consorzio Regionale
di Difesa.
   83.  Per  le  finalita'  di cui al comma 87, la Regione concede al
Consorzio  di  Difesa  di  Chieti  e  Pescara  un  contributo di euro
400.000,00  mediante le risorse iscritte nella UPB 07.02.003 capitolo
102401 «Interventi per l'abbattimento costi assicurativi a carico dei
produttori».
   84.  Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1997,
n. 53, la percentuale «0,5%» e' sostituita dalla percentuale «1,5%».
   85.   Il   capitolo  di  spesa  51643,  UPB  11.01.003,  e'  cosi'
ridenominato: «Finanziamento quota Associativa CIAPI e disposizioni a
favore  dell'associazione  CIAPI - legge regionale 25 agosto 2006, n.
29, art. 33».
   86.   Le   modalita'   di   utilizzo   del   personale  dipendente
dell'Associazione   CIAPI   temporaneamente  in  servizio  presso  la
Direzione  Regionale  «Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato
Regionale  di Formazione ed Istruzione» sono disciplinate, nei limiti
degli  stanziamenti  annualmente previsti nella legge di bilancio, da
apposita  convenzione  tra la Regione Abruzzo e l'Associazione CIAPI,
previa  approvazione  da  parte  della  Giunta Regionale del relativo
schema.  Nello stato di previsione della spesa del Bilancio corrente,
fermi restando gli stanziamenti gia' in esso iscritti, il capitolo di
spesa 51611 e' per tanto cosi' ridenominato: «Contributo al Ciapi per
spese   inerenti   prestazioni   rese   alla  regione  in  regime  di
convenzione».
   87.   Al  fine  di  consentire  che  la  necessaria  attivita'  di
Rendicontazione  degli  interventi  realizzati a valere sul Programma
Operativo  Obiettivo  3  - 2000/2006 per il Fondo Sociale Europeo sia
esperita  in  tempo  utile per la chiusura dello stesso Programma, la
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato regionale di
Formazione  e Istruzione e' autorizzata a destinare quota parte dello
stanziamento  iscritto  sul  capitolo  di  spesa  52428  del Bilancio
corrente,  denominato  «Attivita' formative di competenza regionale e
provinciale ed altri interventi ascrivibili a titolo dell'obiettivo 3
per  il  periodo  di  programmazione  2000-2006  - legge regionale 17
maggio  1995,  n.  111»,  UPB  n.  11.01.004.  A tal fine la predetta
Struttura   organizzativa   potra'   attingere   l'importo   di  Euro
centottantamila,  da  destinare al reperimento, mediante procedure di
evidenza  pubblica, di un Prestatore di Servizi di Assistenza tecnica
dotato di specifica professionalita'.
   88.  Allo  scopo  di  consentire  l'implementazione del Sistema di
Gestione e Controllo del Programma Operativo Abruzzo 2007/2013 per il
Fondo  Sociale Europeo in conformita' alle prescrizioni dettate dalla
Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  I.G.R.U.E. per il rilascio del
parere   positivo   alla   Certificazione  di  cui  all'art.  71  del
Regolamento (CE) 11/7/2006 n. 1083, recante disposizioni generali sul
Fondo  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo  di  coesione  e  che  abroga  il regolamento (CE) n. 1260/1999
Pubblicato  nella  G.U.U.E.  31  luglio  2006,  n.  210, la Struttura
Speciale  di  Supporto «Controllo Ispettivo Contabile» ed il Servizio
«Autorita'  di Certificazione» della Direzione Programmazione Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali sono autorizzati ad utilizzare quota
parte  dello  stanziamento  iscritto  sul capitolo di spesa 52428 del
Bilancio  corrente,  denominato  «Attivita'  formative  di competenza
regionale  e  provinciale  ed  altri  interventi ascrivibili a titolo
dell'obiettivo  3  per il periodo di programmazione 2000-2006 - legge
regionale  17  maggio  1995,  n.  111»,  UPB n. 11.02.004. A tal fine
ciascuna  delle  predette  Strutture  organizzative  potra' attingere
1'importo  di  Euro  centoventimila,  da  destinare  al  reperimento,
mediante  procedure  di  evidenza  pubblica, di Prestatori di Servizi
dotati delle necessarie professionalita'.
   89. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre le variazioni di
bilancio,  necessarie  per il rispetto delle disposizioni riguardanti
il  Sistema  Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)
istituito  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, per
l'attuazione di quanto disposto nei commi 87 e 88.
   90.  La  Giunta regionale, per il tramite della Direzione Qualita'
della  Vita,  Beni  ed  Attivita'  Culturali,  Sicurezza e Promozione
Sociale,   Politiche   Giovanili,  Immigrazione,  Economia  Solidale,
Partecipazione   e   Consumo  Critico,  Politiche  per  la  Pace,  e'
autorizzata   alla   predisposizione   degli  atti  conseguenti  all'
erogazione  e  destinazione del contributo di Euro 30.000,00 concesso
dall'Istituto di Credito BNL per l'evento culturale «Mostra Visioni &
Illusioni - Progetto Sensi Contemporanei».
   91.  La Giunta regionale per l'attuazione del comma 90 e' altresi'
autorizzata  ad  apportare  le  necessarie  variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.
   92.  Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 2000,
n. 77 recante «Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti
nel  settore  del  turismo»,  le  parole  «operanti  alla data del 31
dicembre  1999»  sono sostituite dalle parole «operanti alla data del
31 dicembre 2001».
   93. All'art. 30, comma 1, della legge regionale 26/04/2004, n. 15,
recante:  Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del bilancio
annuale  2004  e  pluriennale  2004/2006 della Regione Abruzzo (legge
finanziaria   regionale   2004)   le  parole  «Euro  10.000,00»  sono
sostituite con le parole «Euro 30.000,00».
   94.   All'art.   31-bis,  comma  1  e  2,  della  legge  regionale
26/04/2004, n. 15, recante: Disposizioni finanziarie per la redazione
del  bilancio  annuale  2004  e  pluriennale  2004/2006 della Regione
Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004) le parole «Euro 10.000,00»
sono sostituite con le parole «Euro 50.000,00».
   95. L'allegato sub. A (Planimetria ed elenco dei Comuni) di cui al
comma 9 dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2007 recante «Riforma
del  Sistema  Idrico  Integrato  nella Regione Abruzzo» e' modificato
come segue:
    a)  nell'elenco dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2
«Pescarese e' soppressa la parola «Pineto»;
    b)  nell'elenco dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3
«Teramano e' aggiunta la parola «Pineto».
   96.  Dopo  il  primo  comma dell'art. 46 della L.R. 60/1996 (Testo
Unico  delle  norme  che  regolano  la materia dell'artigianato nella
Regione Abruzzo) e' aggiunto il seguente comma:
   «1-bis. Sono ammesse a fruire, altresi', dei benefici previsti nel
presente  titolo,  le Cooperative Artigiane di Garanzia che risultino
da  processi di fusione di Consorzi e Cooperative aventi sede in piu'
province, che hanno competenza territoriale regionale, che rispettano
quanto  stabilito all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269   (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione   dell'andamento   dei   conti  pubblici)  convertito  con
modificazioni  dalla  L. 24 novembre 2003, n. 326, ed in possesso dei
seguenti requisiti:
    a)  siano  iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese
artigiane  della  Provincia  in cui hanno sede ed operano su tutto il
territorio regionale;
    b)  il numero delle imprese artigiane associate, al momento della
richiesta del contributo, non sia inferiore a 250;
    c)  abbiano  prestato  garanzie,  a  favore  di imprese artigiane
associate,  nel  corso  dell'esercizio  precedente a quello nel quale
viene  chiesto  il  contributo,  per operazioni di credito bancario a
breve  termine,  o di esercizio per un ammontare non inferiore al 50%
del capitale sociale.»
   97.  Alla  legge  regionale  n. 60/1996 sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  Al  comma  6  dell'art. 48 dopo le parole «nel proprio ambito
territoriale» sono aggiunte le parole «ad eccezione delle Cooperative
interessate  da processi di fusione fra strutture aventi sede in piu'
province le quali possono accogliere domande di iscrizione di imprese
artigiane   operanti   sull'intero   territorio   regionale.  Possono
partecipare  alla  fusione  le  Cooperative  artigiane di garanzia, i
Consorzi  di  garanzia  fidi ed i Consorzi regionali come individuati
rispettivamente  dal Titolo I, Art. 45 e segg, dal Titolo II, art. 50
e segg., e dal Titolo III, Art. 62 e segg. della presente legge, oggi
definiti  Confidi di I e II grado dall'art. 1 3, del decreto-legge 30
settembre  2003,  n.  269  convertito  con  modificazioni dalla L. 24
novembre 2003, n. 326».
    b)  Alla fine del comma primo dell'art. 55 il punto e' sostituito
dal  punto  e virgola ed e' aggiunta la seguente frase «non rientrano
in  queste  casistiche  le  cooperative  che risultino da processi di
fusione di Consorzi e Cooperative aventi sede in piu' province.»
    c)  Al  comma  secondo dell'art. 56, dopo le parole «riconfermati
alla  scadenza una sola volta» sono aggiunte le parole «non rientrano
in  questa  casistica  le  cooperative  che  risultino da processi di
fusione tra Consorzi e Cooperative aventi sede in piu' province».
   98.  E' rifinanziato per l'anno 2008 il contributo di cui all'art.
40 della legge regionale n. 15/2004 per l'importo di Euro 165.000,00;
nello  stato  di  previsione del bilancio per l'esercizio finanziario
2008 sono apportate le Seguenti modifiche per competenza e cassa;
    a) Cap. 242396 U.P.B. 09.02.001 in diminuizione Euro 165.000,00;
    b)  Cap.  -----------  U.P.B. 13 F. 0.01, di nuova istituzione ed
iscrizione,  denominato  «Contributo alla Cooperativa Trisomia 21» in
aumento Euro 165.000,00.
   99.  La  Regione  Abruzzo  riconosce  l'importanza  dell'attivita'
svolta  nel  campo agonistico dalla Societa' L'Aquila Rugby 1936, che
milita  nel  campionato  nazionale serie A, erogando un finanziamento
straordinario,  per  l'anno 2008, di €. 200.000,00 alla Societa'
L'Aquila   Rugby  1936.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del
presente  comma  si  provvede  mediante  parte dello stanziamento del
capitolo di spesa 91504, UPB 10.01.003
    -  denominato  «Contributo  per  le societa' abruzzesi di basket,
rugby, pallavolo e palla-nuoto militanti in serie A».
   100.  La  Regione  Abruzzo concede, per l'anno 2008, un contributo
straordinario   ai   seguenti   Comuni:  Comune  di  Campli,  €.
60.000,00,  per  la  realizzazione  dei lavori di completamento della
piazza in Frazione Floriano; Comune di Nereto, €. 40.000,00, per
la  realizzazione  dei  lavori di completamento dei Centro Ricreativo
Circolo  Anziani  2001.  Agli  oneri  derivanti  da presente comma si
provvede con l'aumento delle entrate di cui al Cap. 35001.
   101.  Il  termine  per  la  definizione automatica della posizione
tributaria  in  materia  di  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica  dei  rifiuti  solidi,  di  cui  all'art.  32  della  legge
regionale   8   giugno  2006,  n.  16  concernente  «Disposizioni  di
razionalizzazione  della  finanza  regionale  e  funzionamento  delle
strutture»,  e'  prorogato  a  90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
   102. Per i soggetti beneficiari della disposizione di cui al comma
101  le  scadenze  delle  quattro rate di versamento del tributo sono
fissate  rispettivamente  al 30 settembre 2009, 30 settembre 2010, 30
settembre 2011 e 30 settembre 2012.
   103. L'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 e' cosi'
modificato:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   «4.  La  richiesta d'iscrizione, da presentare al Presidente della
Giunta   Regionale   deve  essere  corredata  della  copia  dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto o degli accordi degli aderenti recante
una data di registrazione non inferiore a tre mesi».
    b)  Al  comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1993,
n. 37, al terzo rigo le parole «e svolte negli ultimi due anni solari
nell'ambito  del territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti
«per l'anno in corso».
   104.  Dopo  il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno
2007, n. 17, e' aggiunto il seguente comma 5-bis:
   «5-bis  Il  disposto  del  comma  5  del  presente articolo non si
applica ai seguenti casi:
    a) per le domande di derivazione idroelettrica per le quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato sottoscritto
il  disciplinare  di  cui  all'art.  11  del  regio decreto 1775/193,
ancorche' non sia stato emesso il provvedimento di concessione;
    b)  per  le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la
costruzione  di piu' centrali, poste in serie nell'alveo del medesimo
corso  d'acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle
potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 kw.
   Le domande di cui alle lettera a) e b) sono dichiarate sospese.
   L'Autorita'  Concedente,  con  provvedimento espresso, dichiara la
procedibilita'  delle  domande,  dichiarate  sospese,  che  risultino
conformi  allo  studio  di  cui  al comma 1, anche nel caso in cui lo
studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1 ».
   105.  E'  inserita la variazione in aumento dello stanziamento del
capitolo  di spesa 71614 U.P.B. 13.01.007 - denominato «Contributo ai
cittadini  abruzzesi  portatori di handicap psicofisici che applicano
«Metodo  “Doman  “  per  l'importo  di Euro 50.000,00; la
variazione  in  aumento  dello  stanziamento  del capitolo di entrata
35016  U.P.B.  03.05.001,  denominato  «Entrate derivanti da sanzioni
amministrative  relative a violazioni di norme comunitarie, statali e
regionali,  nel  comparto  dell'agricoltura»  e' incrementata di Euro
50.000,00.
   106.  Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione
dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla
garanzia  di  trasparenza  e  di  buona  amministrazione,  e  di dare
attuazione  al  comma  4  dell'art.  14  dello  Statuto della Regione
Abruzzo,  in  aggiunta  alle  informazioni  pubblicate  sul  BURA, il
Consiglio  Regionale  e  la  Giunta Regionale rendono disponibili sul
proprio  sito,  entro  6  mesi  dall'entrata in vigore della presente
legge, le seguenti informazioni:
    a)  per ciascuno eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente
e ciascun componente la Giunta:
     1) Nome e cognome, luogo e data di nascita;
     2)  Il  numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di
disporre  di  un'anagrafe  pubblica  degli eletti e, di ciascuno, gli
incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
     3)    Ruolo   svolto   in   Consiglio   regionale   (Presidente,
vicepresidente   o   segretario   del  Consiglio  o  di  Commissione,
Capogruppo,  Assessore,  Presidente  o  membro di Consulte, Comitati,
Enti e simili nominati dal Consiglio Regio-nale);
     4)  L'indennita', i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti
a qualsiasi titolo dalla Regione;
     5)  Dichiarazione  dei  redditi,  propria e del coniuge, e degli
interessi   finanziari   relativi  all'anno  precedente  l'assunzione
dell'incarico,  degli  anni  in  cui  ricopre  l'incarico e dell'anno
successivo;
     6)  Atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione
(progetti  di  legge,  emendamenti  a  progetti  di legge presentati,
risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni);
     7)  Il  quadro  delle  presenze  ai  lavori  della  Giunta,  del
Consiglio,  delle  Commissioni  di cui fa parte e i voti espressi sui
provvedimenti adottati dagli stessi;
     8)  Registro  delle  spese comprensive delle spese per lo staff,
spese  per gli uffici, spese per i viaggi comprensive di quelle dello
staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;
    b) per il Consiglio e la Giunta regionale:
     1)  L'elenco  delle  proprieta' immobiliari della Regione e loro
destinazione d'uso
     2)  Un  elenco  in  merito  all'intera attivita' degli incarichi
esterni   (incarichi,   studi,   progettazioni,   contratti  a  tempo
determinato);  per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea
le   seguenti   voci:   ufficio  proponente,  soggetto  assegnatario,
tipologia  dell'incarico  (studio, progetto, prestazione, contratto a
tempo  determinato),  ammontare  pecuniario  riconosciutogli, data di
conferimento  e  di  scadenza  dello  stesso,  se  trattasi  di nuovo
incarico,  viceversa  data  di  rinnovo  se  l'assegnatario  ha  gia'
usufruito  precedentemente  di  un  incarico nella stessa istituzione
regionale,  comprensivo  delle  attribuzioni  attualmente in essere o
assegnate da essa stessa; obbligo di dichiarare se i consulenti hanno
rapporti  di  consulenza  con  le  societa' controllate o partecipate
dalla  Regione  e  per  quali  importi,  obbligo  di dichiarare che i
consulenti  non  hanno  condizioni  di  incompatibilita'  (ad esempio
dipendenti   di  enti  pubblici  che  per  legge  o  per  regolamento
stabiliscono  alcune  incompatibilita' tra funzione pubblica e lavoro
autonomo);
     3)  Per  ogni  Societa'  controllata  o  ente  strumentale della
Regione,  la  ragione  sociale,  i  dati  essenziali  di  bilancio, i
nominativi   dei   consiglieri   di  amministrazione  ed  i  relativi
emolumenti;
     4)    Pubblicita'    dei   lavori   consiliari,   con   relativa
pubblicizzazione  delle sedute e degli argomenti in discussione nelle
commissioni  e  in  Consiglio  e  archiviazione  fruibile, attraverso
resoconto  stenografico  e/o audio/video con indicizzazione e/o audio
con indicizzazione;
     5) Il Bilancio annuale dei Gruppi politici.
    c)  Al  fine  di  rendere  maggiormente trasparente e pubblico il
ruolo  di  ciascun consigliere regionale e' fatto obbligo all'Ufficio
di  Presidenza  del  Consiglio  di  verbalizzare  i  voti espressi da
ciascun  consigliere  su  tutti  i provvedimenti in discussione nelle
sedute consiliari.
   107.  La  Regione  Abruzzo  concede un contributo straordinario di
€   35.000,00  per  l'attivita'  convegnistica  all'Associazione
Culturale  «Giustizia  Sociale» di Chieti. A tal fine e' diminuito di
€.  35.000,00 il capitolo 24.23.96 UPB 09.02.001 ed istituito un
nuovo capitolo in aumento di €. 35.000,00 denominato «Contributo
straordinario all'Associazione Culturale Giustizia Sociale».
   108.  La  Regione  Abruzzo,  al  fine  di  combattere  l'emergenza
abitativa,  intende  effettuare  una programmazione pluriennale degli
interventi  in  materia  di  edilizia residenziale pubblica, comunque
denominata.
   109.  Per  l'ottenimento  di  quanto  disposto  dal  comma 108, la
Regione  Abruzzo provvede alla compilazione di graduatorie sulla base
della  disponibilita'  dei  Comuni ad ospitare interventi di edilizia
residenziale pubblica.
   110.  Con  delibera  di Consiglio, i Comuni individuano le aree di
loro  proprieta' destinate ad ospitare gli edifici e ne comunicano la
disponibilita' alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge sul BURA. Nei successivi novanta giorni gli enti
dovranno   consegnare   le   proposte  con  allegati  uno  studio  di
inquadramento  territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita',
un  progetto  di  massima,  una  bozza di convenzione per la cessione
degli  alloggi  in  locazione a canone calmierato (sociale), un piano
economico-finanziario,  un crono programma per la realizzazione degli
interventi.
   111.  I  Comuni  e  le Province che avranno dato la disponibilita'
delle  aree  e corredato le proposte con gli allegati di cui al comma
110,  avranno  priorita'  nella  ripartizione  dei fondi derivanti da
leggi  statali,  comunitarie  e  regionali, anche rispetto a proposte
d'intervento ad iniziativa privata o mista.
   112.  La  Regione Abruzzo concede al Comune di Pescara in comodato
d'uso  l'area  di risulta della ex avicolo per la realizzazione di un
parco  agro-didattico.  A  tal  fine  concede al Comune di Pescara un
contributo,  per  l'anno  2008,  di  Euro  200.000,00. Nello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'esercizio  2008  sono
apportate le seguenti modifiche in termini di cassa:
    a)  Cap.  242396  U.P.B.09.02.001  Denominato:  Interventi per la
promozione turistica abruzzese - legge regionale 4 giugno 1980, n. 50
e successive modificazioni - in diminuzione Euro 200.000,00.
    b)   Cap.   U.P.B.  F.O.  di  nuova  istituzione  ed  iscrizione,
denominato  «Contributo  al Comune di Pescara per la realizzazione di
un  parco  agro  - didattico sull'area di risulta della ex avicolo di
Pescara», - in aumento Euro 200.000,00.
   113.  Il  comma 9 dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1999,
n.  63  «Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo»,
e' cosi' sostituito:
   «9.  L'accesso  al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per
via  informatica,  e' consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i
dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialita' e legalita'».
   114.  E' concesso un contributo di €. 150.000,00 al Comune di
Avezzano per il completamento del Centro Socio Culturale a valere con
aumento  del  capitolo 152302 istituito con legge regionale n. 29 del
25 agosto 2006
   115.  All'«Allegato  2» sono apportate le seguenti integrazioni in
termini di competenza e di cassa di seguito riportate:
    -  la  variazione  in  aumento dello stanziamento del capitolo di
spesa  14.01.002  - 11419, denominato «Spese per l'espletamento delle
elezioni regionali» e' ridotta di Euro 4 milioni;
    -  e'  inserita  la  variazione in aumento dello stanziamento del
capitolo  di  spesa  01.01.005 - 11102, denominato «Funzionamento del
Consiglio regionale», per l'importo di Euro 4 milioni.
   116.  L'art. 1, comma 1 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 28
«Trattamento  economico  del  personale  trasferito alle Province» e'
cosi'  modificato:  dopo  le  parole  «e'  corrisposto, dagli Enti di
appartenenza,», le parole «un assegno ad personam riassorbibile» sono
sostituite con le parole «un assegno ad personam non riassorbibile».
   117.  Per l'anno 2008 e' autorizzata la finalizzazione della somma
di  €  200.000,00  a  valere  sullo  stanziamento del Cap. 71520
«Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi
in  materia  sociale  e  socio-assistenziale» per la prosecuzione del
progetto   sperimentale  realizzato  dalla  ASL  di  Teramo  e  dalla
Comunita'  montana  Zona  M  per  la  riabilitazione  di portatori di
handicap  attraverso l'Ippoterapia presso la struttura di Monte Fanum
di Torricella Sicura. La direzione qualita' della vita e' autorizzata
a stipulare apposita convenzione con la Comunita' montana Zona M.
   118.  Per l'anno 2008 e' autorizzata la finalizzazione della somma
di € 80.000,00 a valere sullo stanziamento del Cap. 71520 «Fondo
sociale  regionale  per  l'espletamento  dei servizi ed interventi in
materia  sociale  e  socio-assistenziale»  per  lo  svolgimento di un
progetto  educativo  concernente l'integrazione di utenti in stato di
poverta'  estrema  negli asili nido. La Direzione qualita' della vita
autorizza  l'attuazione  di  tale  progetto  individuando  come  ente
attuatore la IPAB Castorani di Giulianova.
   119.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
si   provvede  mediante  gli  stanziamenti  iscritti  sui  pertinenti
capitoli   di  spesa  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 2008.
   120.  Allo  stato  di  previsione  della  spesa, di cui alla legge
regionale  31  dicembre 2007, n. 48 recante: «Bilancio di' previsione
per  l'esercizio  finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008-2010»,
sono  apportate  per l'esercizio in corso le variazioni in termini di
competenza e di cassa elencate nell”Allegato 2» - Parte Entrata
-  Variazioni  in  termini di competenza e di cassa - e Parte Spesa -
Variazioni  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  allegato alla
presente legge.
   121  .  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Pescara, 21 novembre 2008

                   Il presidente vicario: Paolini

   (Omissis).