Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-motorie).(GU n.9 del 28-2-2009)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-motorie) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 6/2002, e' inserito il seguente comma: «2-bis. In caso di comprovata impossibilita' da parte dei titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 29, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio puo' autorizzare, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilita' ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 1° agosto 2008 BURLANDO (Omissis).