REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 23 

  Ulteriore modificazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1
(Disciplina in materia di polizia locale).
(GU n.30 del 1-8-2009)

      (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                     n. 60 del 30 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

   la seguente legge

                               Art. 1.

        Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1
              (Disciplina in materia di polizia locale)

   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  25  gennaio  2005, n. 1 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  3.(Comitato  tecnico consultivo della polizia locale) - 1.
Con  decreto  del  Presidente della Giunta regionale e' costituito il
Comitato   tecnico   consultivo  della  polizia  locale,  di  seguito
Comitato.
   2. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica
per l'intera legislatura.
   3. Il Comitato e' cosi' composto:
    a)  un  dirigente della struttura regionale competente in materia
di polizia locale, con funzioni di presidente;
    b)  i  comandanti dei Corpi di polizia municipale di Perugia e di
Terni;
    c)  i comandanti dei Corpi di polizia provinciale di Perugia e di
Terni;
    d) sei rappresentanti dei Corpi di polizia locale;
    e)  due  esperti  con  qualificata competenza in materie connesse
alle attivita' di polizia locale.
   4.  I membri del Comitato di cui alle lettere d) ed e) del comma 3
sono  eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alla lettera e)
sono eletti con voto limitato.
   5.   Il  Comitato  disciplina  il  proprio  funzionamento  con  un
regolamento   interno   approvato  a  maggioranza  dei  componenti  e
trasmesso al Consiglio regionale.
   6.  Il  Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito
della  richiesta  di  pareri da parte della Giunta regionale ai sensi
dell'art.  2,  nonche'  su  richiesta  del  Consiglio  regionale  per
audizioni  in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque
ogni qualvolta ne ravveda l'opportunita'.
   7.  Ai  componenti  del  Comitato  spettano,  per ogni giornata di
seduta,  il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per
i dipendenti regionali a livello dirigenziale.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.

    Perugia, 22 dicembre 2008

                             LORENZETTI