LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2. Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.(GU n.25 del 27-6-2009)
(Pubblicato nel 3° Supplemento al Bollettino ufficiale delle Regione Piemonte n. 6 del 12 febbraio 2009) Si rettifica che nella legge regionale in oggetto, pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4 del 29 gennaio 2009, all'art. 24 (Obblighi di segnalazione sulle piste), comma 15, il riferimento «di cui al comma 3» deve correttamente intendersi «di cui al comma 8»; all'art. 47 (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni), commi 5 e 6, le parole «per i soggetti di cui all'art. 4» sono da intendersi «per i soggetti gestori delle aree di cui all'art. 4»; all'art. 49 (Disposizioni transitorie), comma 1, le parole «Per le piste gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'art. 4, e' costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'art. 13», sono da intendersi «Per le piste gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'art. 5, e' costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'art. 14.».