Disposizioni in materia di qualita' della normazione. (Pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 34 del 29 ottobre 2008, parte prima).(GU n.20 del 23-5-2009)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 10 dicembre 2008) Si comunica che, per mero errore materiale e' stata omessa la numerazione del quarto comma dell'art. 18 della legge regionale in oggetto, si procede qui di seguito alla ripubblicazione corretta dell'intero articolo: «Art. 18. (Formule di emanazione dei regolamenti) - 1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di “regolamento”. 2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, e' espressa con la formula seguente: LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (testo del regolamento) Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. 3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, e' espressa con la formula seguente: IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (testo del regolamento) Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. 4. Al fine di una migliore comprensione e della precisa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento e' indicato l'articolo o il comma della legge di cui il regolamento costituisce attuazione.».