REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55 

  Disposizioni  in  materia di qualita' della normazione. (Pubblicata
sul Bollettino ufficiale n. 34 del 29 ottobre 2008, parte prima).
(GU n.20 del 23-5-2009)

     (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                     n. 43 del 10 dicembre 2008)

   Si  comunica  che,  per  mero  errore materiale e' stata omessa la
numerazione  del  quarto  comma dell'art. 18 della legge regionale in
oggetto,  si  procede  qui  di  seguito alla ripubblicazione corretta
dell'intero articolo:
    «Art.  18.  (Formule  di  emanazione  dei  regolamenti)  -  1.  I
regolamenti  sono  emanati  con decreto del Presidente della Giunta e
recano nel titolo la denominazione di “regolamento”.
   2.  L'emanazione  dei  regolamenti  di competenza della Giunta, ad
esclusione di quelli interni, e' espressa con la formula seguente:

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                                Emana

il seguente regolamento:

                       (testo del regolamento)

    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
   3.  L'emanazione  dei  regolamenti di competenza del Consiglio, ad
esclusione di quelli interni, e' espressa con la formula seguente:

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                                Emana

il seguente regolamento:

                       (testo del regolamento)

    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
   4.   Al   fine  di  una  migliore  comprensione  e  della  precisa
ricostruzione  del  quadro normativo di riferimento, nella rubrica di
ciascun  articolo  del  regolamento e' indicato l'articolo o il comma
della legge di cui il regolamento costituisce attuazione.».