REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2008, n. 23 

  Integrazione   del   2°   Regolamento   di  esecuzione  alla  legge
provinciale  17  dicembre  1998,  n.  13,  ordinamento  dell'edilizia
abitativa agevolata.
(GU n.27 del 11-7-2009)

(Pubblicato  nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 24 giugno 2008)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 1475 del 5
maggio 2008;
                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.



   1.  Dopo  l'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  15  settembre  1999, n. 51, e' inserito il seguente art.
11-bis:
    «Art.    11-bis.(Locazione   di   singole   camere   a   studenti
universitari)  -  1. In applicazione della norma di cui all'art. 101,
comma   6,  della  legge,  l'Istituto  per  l'edilizia  sociale  puo'
autorizzare la locazione di singole camere a studenti universitari.
   2. L'autorizzazione puo' essere concessa per al massimo due stanze
e  per due studenti universitari a condizione che la parte non locata
dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno della famiglia.
   3.  Agli effetti della determinazione della capacita' economica ai
sensi  dell'art.  112  della  legge,  in  deroga all'art. 7 non viene
attribuito  agli  studenti  universitari alcun reddito e nello stesso
tempo non viene riconosciuta alcuna quota di detrazione.
   4.  Insieme  all'autorizzazione  per  l'accoglimento  di  studenti
universitari   in  una  abitazione  in  locazione  dell'IPES,  l'IPES
comunica  il  canone  che il titolare del contratto di locazione puo'
richiedere  allo  studente  universitario.  Il  canone e' pari a euro
240,00  per  la  stanza singola e a euro 180,00 per un posto letto in
una stanza doppia.
   5.  Il  25  per cento dell'importo per la sublocazione deve essere
pagato dal titolare del contratto di locazione all'IPES.
   6.  Le  camere  con  superficie  abitabile  inferiore  a  12 metri
quadrati possono essere occupate solo da una persona.
   7.  Le  camere  date  in  locazione  devono  essere  completamente
ammobiliate,  e  per  il  locatario  deve  essere  a  disposizione un
apposito  servizio  (doccia,  WC),  o  deve  essere  garantito  l'uso
congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione.
   8.  La quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi
alla camera e' compresa nel canone di locazione.
   9.  La  domanda  per  l'autorizzazione alla locazione di camere ai
sensi  dell'art.  101, comma 6, della legge va presentata all'IPES su
un  modulo  predisposto  dall'IPES  e  deve  comprendere, in forma di
autocertificazione,  a  norma  dell'art. 5 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:
    a)  il  numero  e  la  superficie  abitabile  delle camere che si
intendono dare in locazione;
    b)  l'eventuale  uso  congiunto di locali comuni (cucina, servizi
igienici eccetera);
    c)  la durata del tempo non superiore a quattro anni per la quale
si chiede l'autorizzazione.
   10.  L'autorizzazione  si intende tacitamente rilasciata, se entro
30  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  non viene
respinta.
   Se  dopo  la  decorrenza dei quattro anni non e' revocata entro 30
giorni dall'IPES, essa si intende prorogata tacitamente per ulteriori
quattro anni.
   11.  Entro  30  giorni  dalla  data di occupazione della stanza il
titolare  del contratto di locazione deve comunicare all'IPES il nome
del  sublocatario  e  inoltre  inviare  una  copia  del  contratto di
locazione   che   deve   essere  redatto  su  un  modulo  predisposto
dall'IPES.».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di
farlo osservare.
    Bolzano, 19 maggio 2008
                             DURNWALDER

Registrato  alla  Corte  dei  conti il 12 giugno 2006, registro n. 1,
   foglio n. 10