REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 14 

  Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57  (Istituzione
del Fondo di solidarieta' per le famiglie delle vittime di  incidenti
mortali sul luogo di lavoro. 
(GU n.46 del 28-11-2009)

 
     (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, 
                      n. 11 del 6 aprile 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
    Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione  del
Fondo di solidarieta' per le  famiglie  delle  vittime  di  incidenti
mortali sul luogo di lavoro); 
    Considerato quanto segue: 
      1. Che l'art. 3, comma 1,  della  legge  regionale  n.  57/2008
annovera fra i beneficiari del  contributo  di  solidarieta'  per  le
famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di  lavoro,  in
subordine al  coniuge  o  convivente  ed  ai  figli,  gli  ascendenti
fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli
e le sorelle minori di eta' o fiscalmente a carico; 
      2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde
a finalita' di carattere risarcitorio ma esprime  una  manifestazione
di solidarieta' da parte della comunita' regionale verso le  famiglie
colpite dall'evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per  le  piu'
immediate necessita' conseguenti a tale evento, ivi  comprese  quelle
di una adeguata assistenza legale; 
      3. Che, ad una rinnovata valutazione  di  queste  disposizioni,
l'articolo sopra richiamato non appare  pienamente  coerente  con  le
predette finalita', nella parte in cui pone  specifiche  limitazioni,
connesse a situazioni fiscali, per l'accesso al contributo  da  parte
degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di
incidenti mor tali sul luogo di lavoro; 
      4. Che l'art. 3  della  legge  regionale  n.  57/2008  richiede
pertanto  di  essere  modificato  per  la  rimozione  delle  predette
limitazioni; 
      5. Che tale modifica non comporta la necessita'  di  modificare
anche la norma finanziaria  della  legge  regionale  n.  57/2008,  in
quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati  ai  fini  della
determinazione della previsione di spesa; 
        
      Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 3 della legge regioanale n. 57/2008 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre  2008,
n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta' per  le  famiglie  delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di  lavoro),  subito  dopo  le
parole: «gli ascendenti»  le  parole:  «fiscalmente  a  carico»  sono
soppresse. 
    2. Alla fine del comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.
57/2008 le parole: «minori di  eta'  o  fiscalmente  a  carico»  sono
soppresse. 
      
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 30 marzo 2009 
 
                               MARTINI