Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta' per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro.(GU n.46 del 28-11-2009)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 11 del 6 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: PREAMBOLO Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione); Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta' per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro); Considerato quanto segue: 1. Che l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 57/2008 annovera fra i beneficiari del contributo di solidarieta' per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli e le sorelle minori di eta' o fiscalmente a carico; 2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde a finalita' di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione di solidarieta' da parte della comunita' regionale verso le famiglie colpite dall'evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le piu' immediate necessita' conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle di una adeguata assistenza legale; 3. Che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni, l'articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le predette finalita', nella parte in cui pone specifiche limitazioni, connesse a situazioni fiscali, per l'accesso al contributo da parte degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di incidenti mor tali sul luogo di lavoro; 4. Che l'art. 3 della legge regionale n. 57/2008 richiede pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette limitazioni; 5. Che tale modifica non comporta la necessita' di modificare anche la norma finanziaria della legge regionale n. 57/2008, in quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della determinazione della previsione di spesa; Si approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regioanale n. 57/2008 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta' per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le parole: «gli ascendenti» le parole: «fiscalmente a carico» sono soppresse. 2. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 57/2008 le parole: «minori di eta' o fiscalmente a carico» sono soppresse. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 30 marzo 2009 MARTINI