CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

COMUNICATO

Ripristino  degli  articoli 7, comma 2, e 15, comma 2 del regolamento
interno di organizzazione
(GU n.28 del 4-2-2000)

    L'assemblea  del  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nella  seduta  del  20 gennaio  2000,  prendendo atto della decisione
assunta, nell'adunanza del 18 novembre 1999, dalla Corte dei conti in
sezione  del  controllo  I collegio, di non ammettere a registrazione
gli  articoli  da  1 a 16 del decreto del Presidente della Repubblica
del   17 agosto   1999,   recante  approvazione  del  regolamento  di
organizzazione  e  contabilita'  del  CNEL,  decisione  motivata  con
l'autonomia   organizzativa  dello  stesso  CNEL,  ha  deliberato  di
ripristinare  il  testo  da essa approvato nella seduta del 14 luglio
1999.  Conseguentemente,  il  testo  degli articoli 7, comma 2, e 15,
comma   2,  del  regolamento  interno  di  organizzazione  del  CNEL,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9 dicembre 1999, risulta
formulato come segue:
    "Il  personale  dell'ufficio di segreteria, nel numero massimo di
otto  unita',  e'  scelto  dal  presidente  del  Consiglio  nazionale
dell'economia  e  del  lavoro,  con  contratti a tempo determinato di
durata massima non superiore a quella della consiliatura. Le funzioni
di   detto  personale  ed  il  relativo  trattamento  economico  sono
stabiliti   dal   Presidente,  su  conforme  parere  dell'Ufficio  di
presidenza.".
    "Al   finanziamento   delle   iniziative   di   cui  al  comma  1
contribuiscono  i dipendenti e il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro nei limiti degli stanziamenti di bilancio.".