CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

COMUNICATO

Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti.
(GU n.28 del 4-2-2000)

    Si  rende  noto  che il direttore generale della Cassa depositi e
prestiti,  con  propria  determina  in  data 31 gennaio 2000, ha dato
attuazione  a  quanto  disposto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che  all'art.  31 prevede la riduzione degli oneri sui mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali e loro consorzi.
    La  riduzione,  sulla quale la Conferenza unificata Stato-regioni
ha  espresso  parere  favorevole, prevede l'abbattimento al 7,50% del
tasso  di  interesse dei mutui in ammortamento al 1o gennaio 2000 con
tassi,  in ragione d'anno, superiori al 7,50%, lasciando invariata la
vita residua degli stessi.
    Per  detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul
debito  residuo al 1o gennaio 2000 con le modalita' di cui all'art. 8
del   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 7 gennaio 1998.
    I  soggetti  interessati  a  questo  provvedimento  sono: comuni,
province,  province  autonome, comunita' montane, consorzi di comuni,
consorzi  ex  lege  n.  142/1990,  art.  25,  e  consorzi misti. Sono
compresi  i  finanziamenti  gia'  concessi dalla sezione autonoma per
l'edilizia  residenziale passati per competenza alla Cassa depositi e
prestiti con esclusione dei contributi.
    La manovra, che segue a breve distanza le precedenti riduzioni di
tasso   sui   mutui  in  essere  della  Cassa  depositi  e  prestiti,
comportera'   un   abbattimento  degli  oneri  a  carico  degli  enti
beneficiari per un importo complessivo stimato, per il 2000, in circa
225 miliardi di lire.