DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2000 

Differimento  del  termine per la presentazione e per la trasmissione
telematica  delle  dichiarazioni ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  delle  amministrazioni  dello  Stato, comprese
quelle  ad  ordinamento  autonomo nonche' delle amministrazioni della
Camera  dei  deputati,  del  Senato  della  Repubblica,  della  Corte
costituzionale,  della  Presidenza della Repubblica e degli organismi
legislativi delle regioni a statuto speciale.
(GU n.168 del 20-7-2000)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, con il quale e' stato emanato il regolamento
recante   le  modalita'  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 542 del 1999,
che  prevede  che  i  soggetti  non  tenuti  alla presentazione della
dichiarazione   dei  redditi  presentano  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive entro i termini di
cui  all'art.  2,  commi  2  e  3,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'art. 3
del medesimo decreto;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del predetto decreto n. 322 del 1998, in
base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere redatte, a pena di
nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli  approvati con decreto
dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  l'art.  3, comma 2, terzo periodo, del citato decreto n. 322
del 1998, che prevede, per i soggetti con un numero di dipendenti non
inferiore  a  50,  l'obbligo  di trasmissione in via telematica delle
predette dichiarazioni;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  recante  l'istituzione  e  la disciplina dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
  Visto, in particolare, l'art. 19, del citato decreto legislativo n.
446  del  1997,  che  disciplina  l'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione   ai   fini   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
2 novembre  1998,  n. 421, che disciplina le modalita' e i termini di
versamento  degli  acconti mensili e del saldo dell'IRAP dovuta dalle
amministrazioni statali e dagli enti pubblici;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  17 marzo  2000,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n.
83  dell'8 aprile  2000,  con  il  quale  e' stato approvato, tra gli
altri,  il  modello di dichiarazione "Unico 2000 - Amministrazioni ed
enti  pubblici,  quadro  IQ",  da  presentare  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dalle  finanze  16 giugno 2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale
n.  154  del  4  luglio  2000, con il quale sono state approvate, tra
l'altro,  le  specifiche  tecniche  che  per  la  trasmissione in via
telematica  all'amministrazione  finanziaria  dei  dati contenuti nei
modelli  di dichiarazione Unico 2000 - quadri IQ ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2000,  recante disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei
termini  di  presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre
dichiarazioni  e  di  effettuazione  dei  relativi  versamenti, e, in
particolare,  l'art. 1, comma 2, che prevede che le dichiarazioni dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa
quella  unificata,  delle  societa'  di capitali, enti commerciali ed
equiparati,  degli  enti non commerciali ed equiparati, nonche' degli
altri  soggetti  diversi  da  quelli indicati nel comma 1, redatte su
stampati  conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, i cui termini
di  presentazione  scadono  fino  al  20 luglio 2000, sono presentate
entro il 20 luglio 2000;
  Visto,  altresi',  l'art.  2,  comma  1,  lettera  b), del predetto
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, in
base   al   quale   la   trasmissione   telematica   delle   suddette
dichiarazioni,  non  contenenti  la  dichiarazione  annuale  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei
dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore, i
cui  termini  di  trasmissione  telematica scadono fino al 31 ottobre
2000, e' effettuata entro il 31 ottobre 2000;
  Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  in  base  al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,   su  proposta  del  Ministro  competente,  possono  essere
modificati,  tenendo  conto delle esigenze generali dei contribuenti,
dei  sostituiti  e  dei  responsabili  d'imposta  o  delle  esi-genze
organizzative   dell'amministrazione,   i   termini  riguardanti  gli
adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di
cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  citato  decreto n. 542 del 1999,
entrato  in  vigore  il  3 marzo 2000, anche le amministrazioni dello
Stato,  comprese  quelle  ad  ordinamento  autonomo,  con  numero  di
dipendenti  non  inferiore  a  50,  hanno  l'obbligo  di trasmissione
telematica   delle   predette   dichiarazioni   e,  pertanto,  devono
approntare  in  un  congruo  periodo  di  tempo  le necessarie misure
organizzative;
  Considerato  che,  ai suddetti fini, e' in corso di predisposizione
una   specifica  procedura  automatizzata  per  l'acquisizione  e  la
trasmissione  telematica  dei  dati  a cui potranno accedere tutte le
amministrazioni dallo Stato interessate;
  Considerato  che il differimento dei termini per la presentazione e
per  la  trasmissione  dei dati contenuti nella dichiarazione ai fini
dell'imposta    regionale    sulle    attivita'    produttive   delle
amministrazioni dello Stato non comporta alcun onere erariale, atteso
che restano invariati i termini gia' previsti per l'effettuazione dei
relativi versamenti dell'imposta;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini  per  la presentazione e per la trasmissione telematica delle
   dichiarazioni  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
   produttive delle amministrazioni dello Stato
  1. Per l'anno 2000, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle
ad  ordinamento  autonomo nonche' le amministrazioni della Camera dei
deputati,  del  Senato  della Repubblica, della Corte costituzionale,
della  Presidenza  della  Repubblica  e  gli organi legislativi delle
regioni  a  statuto  speciale,  presentano  la  dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'art. 19
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive
modificazioni,   modello   "Unico  2000  -  Amministrazioni  ed  enti
pubblici, quadro IQ", per l'anno 1999, entro il 15 dicembre 2000.
  2.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1, sono trasmesse in via
telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un
incaricato,  di  cui  all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
entro il 15 gennaio 2001.
  Restano  fermi i termini di versamento dell'imposta regionale sulle
attivita'   produttive  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2000

                                         Il Presidente
                                  del Consiglio dei Ministri
                                             Amato
  Il Ministro delle finanze
          Del Turco