UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente al corso di
laurea in medicina e chirurgia.
(GU n.175 del 28-7-2000)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  di  questo  Ateneo approvato con
decreto   rettorale  30 settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato   che  nelle  more  della  emanazione  del  regolamento
didattico   di   Ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 22 marzo 2000;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  All'art. 154, Titolo VII - Facolta' di medicina e chirurgia - corso
di  laurea  in  medicina  e  chirurgia, al punto 5, comma 8 (Piani di
studio ed esami) del vigente statuto l'inciso:
    ".....  Non  possono  essere  iscritti  all'anno  successivo  gli
studenti  che  alla  conclusione  della sessione di settembre abbiano
piu'  di due esami di corso integrato in arretrato." viene sostituito
con il seguente:
    ".....  Non possono essere iscritti all'anno successivo al primo,
al  secondo,  al  terzo  gli  studenti  che,  alla  conclusione della
sessione  di settembre,  abbiano piu' di due esami di corso integrato
in arretrato. Inoltre, non possono essere iscritti al quinto anno gli
studenti  che,  alla conclusione della sessione di settembre, abbiano
piu'  di  tre  esami  di  corso  integrato in arretrato e non possono
essere  iscritti  al  sesto  anno  gli studenti che, alla conclusione
della  sessione  di settembre, abbiano piu' di quattro esami di corso
integrato in arretrato".
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Perugia, 26 giugno 2000
                                                  Il rettore: Calzoni