AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 27 luglio 2000, n. 38 

Ulteriori  integrazioni  sui  requisiti  e  modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione alle S.O.A.
(GU n.184 del 8-8-2000 - Suppl. Ordinario n. 128)
 
 Vigente al: 8-8-2000  
 

Con  la  determinazione  n.  23/2000  del  7  aprile  2000 sono stati
precisati  gli  elementi  necessari  ai fini della costituzione delle
Societa'  Organismo  Attestazione  e  le  condizioni  alle  quali  e'
sottoposta  la  fase  dell'istanza  e  della  relativa autorizzazione
all'attivita' di tali organismi da parte dell'Autorita'.
Numerosi   quesiti  pervenuti  a  questa  Autorita'  hanno  segnalato
ulteriori  questioni  interpretative  riguardanti  in  particolare  i
requisiti    e   le   condizioni   previste   dal   Regolamento   per
l'autorizzazione all'attivita' di attestazione alle S.O.A..
Con   il   presente   atto   si   precisano  gli  ulteriori  elementi
relativamente a:
1. Organigramma della S.O.A.
L'articolo  9  del DPR n.34/2000, relativo ai requisiti tecnici delle
S.O.A.,  prevede che il loro organico minimo sia costituito da figure
professionali assunte a tempo indeterminato.
La   suddetta  previsione  indica,  pertanto,  la  capacita'  tecnica
organizzativa che devono necessariamente possedere le S.O.A..
La  previsione  e'  tesa a garantire la presenza di idonee competenze
tecniche  all'interno  della  struttura adeguate all'importanza della
funzione che tali figure professionali devono svolgere.
La  funzione  e la specificita' della struttura, prevista come minima
dal  Regolamento, sembrerebbe pertanto incompatibile con contratti in
part-time.
Il  quesito  circa  la  possibilita'  di ricorrere all'assunzione con
contratti  in  part-time  e'  stata  posto anche con riferimento alle
figure   professionali   ulteriori,   rispetto  all'organico  minimo,
eventualmente presenti nella struttura organizzativa della S.O.A. ed,
in particolare, per i dipendenti pubblici.
A  tale  riguardo  si  precisa  che  le  modalita' e le condizioni di
assunzione  del  personale della struttura organizzativa della S.O.A.
e'  materia  che  esula dalle competenze di questa Autorita' che puo'
esclusivamente rimandare alla specifica disciplina vigente in materia
e cioe' al diritto del lavoro.
Pertanto, fermo restando il rapporto degli appartenenti all'organico,
assunti   a  tempo  indeterminato,  i  limiti  alle  altre  forme  di
assunzione  si  correlano,  sia  a  quanto  appresso indicato, sia al
problema  della  interpretazione  dell'art.  12,  co. 2 del D.P.R. n.
34/2000.
Sotto  il  primo  profilo,  l'aspetto  che  interessa  l'Autorita' e'
infatti  legato  alla  necessita'  che  la S.O.A. e, pertanto, la sua
struttura  organizzativa  garantisca  il principio di indipendenza di
giudizio  e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori e
conseguentemente,  per  quanto  riguarda  il  problema del dipendente
pubblico  in part-time, che non ricorra un conflitto di interesse con
l'attivita'  svolta  dal pubblico dipendente presso l'amministrazione
di  appartenenza. La posizione del dipendente pubblico in part-time e
conseguentemente  la non ricorrenza di un conflitto di interessi deve
essere  dichiarata  dal  legale  rappresentante e comunicata a questa
Autorita'.
Ha  suscitato,  altresi', diversi quesiti la previsione dell'articolo
9,  comma 1, lettera a) del Regolamento che prevede che "il direttore
tecnico,  al  momento  dell'attribuzione  dell'incarico,  deve essere
iscritto al relativo albo professionale".
La  formula usata dal legislatore ha ingenerato la convinzione che la
locuzione  "al  momento dell'attribuzione dell'incarico" debba essere
interpretata  nel  senso  che  il direttore tecnico debba cancellarsi
dall'albo subito dopo la sottoscrizione del contratto.
A tale riguardo si precisa che la previsione dell'iscrizione all'albo
professionale  al momento dell'attribuzione dell'incarico sembrerebbe
stata concepita dal legislatore nella convinzione che il soggetto che
sottoscrive  il  contratto,  in  qualita' di direttore tecnico di una
S.O.A., debba possedere tutti i requisiti non solo di natura tecnica,
ma anche di carattere deontologico garantiti dall'iscrizione all'albo
e non nella convinzione di un successivo dovere del direttore tecnico
di cancellarsi dall'albo.
Correlata  all'iscrizione  all'albo,  ma  diversa nei contenuti e' la
questione,  che  ha  formato  oggetto  di  diversi  quesiti, circa la
possibilita'   per   il   direttore  tecnico  di  svolgere  incarichi
professionali  e se, nel caso, tale possibilita' riguardi l'attivita'
professionale sia per conto di committenza pubblica che privata.
Anche  per  questa questione occorre valutare non tanto la natura del
soggetto  per  conto del quale il direttore tecnico potrebbe svolgere
l'incarico professionale, ma il conflitto di interessi tra l'incarico
professionale che il direttore tecnico potrebbe svolgere per conto di
committenza   pubblica   e/o  privata  e  la  funzione  che  dovrebbe
esercitare  nell'attivita'  di  attestazione in qualita' di direttore
tecnico della S.O.A..
In  ragione  del  potenziale  conflitto  di interessi tra l'attivita'
oggetto  dell'incarico  professionale  e  la  funzione esercitata dal
direttore  tecnico nell'attivita' di attestazione, e' da escludere la
possibilita'   per   il   direttore  tecnico  di  svolgere  incarichi
professionali  per  conto  di  committenza pubblica e/o privata. Tale
divieto  ricorre  chiaramente  anche  per  i  laureati se iscritti ai
relativi albi professionali.
Sempre in tema di direttore tecnico si precisa che lo stesso soggetto
deve  dichiarare,  nella  forma  di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio  di  cui  all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di non
svolgere  analogo  incarico  presso altre S.O.A. e tale dichiarazione
costituisce documento da allegare all' istanza di autorizzazione.
In tema di struttura organizzativa della S.O.A. e' stata richiesta la
compatibilita'  tra  l'essere  azionista  della societa' organismo di
attestazione e contemporaneamente esserne un dipendente.
Al  riguardo  occorre  chiarire  che  tale  possibilita'  non  sembra
preclusa  alla  S.O.A.  ancorche'  societa'  per  azioni  di  diritto
speciale; per la quale, pertanto, valgono le disposizioni dettate dal
Codice Civile in materia.
2. Prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale
L'articolo   12,   comma   2  del  D.P.R.  34/2000  prevede  che  per
l'espletamento delle loro attivita' le S.O.A. non possono ricorrere a
prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
La   previsione  del  divieto  di  prestazioni  di  soggetti  esterni
all'organizzazione   aziendale   e'   da  intendersi  nel  senso  che
l'attivita' di attestazione e' di esclusiva competenza della S.O.A. e
che  per  tale  attivita'  la  S.O.A.  non  puo'  deferire a soggetti
estranei   alla   sua   organizzazione,   in   ragione   del  rilievo
pubblicistico  che riveste la funzione di attestazione che giustifica
i  doveri  a  cui  le  S.O.A.  devono attenersi nello svolgimento dei
relativi compiti.
Nella  sua  organizzazione  aziendale la S.O.A. potra', pertanto, far
ricorso   a   forme   di   collaborazione   o   consulenza  solo  per
l'espletamento  delle  attivita'  strumentali o presupposte alle fasi
nelle   quali   si   attuano   le   valutazioni   rilevanti  ai  fini
dell'attestazione,   di   esclusiva   competenza  degli  appartenenti
all'organico delle S.O.A..
Ferma restando l'ammissibilita' del ricorso a strumenti di marketing,
quali  attualmente  praticati  nel  mercato  secondo gli usi, ai fini
della   garanzia   della   indipendenza   di   valutazione   all'atto
dell'attestazione,  le  S.O.A.  dovranno  comunicare  le modalita' di
contatto gia' avute o che intendono avere con i potenziali clienti e,
al  fine,  altresi', di garantire la trasparenza di questa attivita',
specificare  se con gli stessi siano state attuate forme di impegno a
svolgere attivita' di qualsiasi contenuto che possano condizionare la
indipendenza di valutazione all'atto della qualificazione.
3. Partecipazione azionaria al capitale S.O.A.
Sulla  materia della partecipazione azionaria sono pervenuti numerosi
quesiti  relativi  alla  partecipazione  illegittima  all'azionariato
S.O.A.  sotto  il  duplice  profilo del requisito dell'indipendenza e
della presenza di interessi commerciali.
Come  gia' segnalato nella determinazione n 23/2000, la sola verifica
caso  per  caso  dei  diversi  soggetti  pubblici  o privati presenti
nell'azionariato  puo' far emergere l'incoerenza della partecipazione
sia  in  ragione  degli  specifici  interessi di cui sono portatori i
diversi  soggetti sia in ragione della misura della partecipazione di
ciascun  socio alla societa'; misura la cui diversa gradualita' puo',
per  la  sua  frammentazione  o per la sua concentrazione, non essere
coerente   con  il  rispetto  del  principio  di  indipendenza  e  di
imparzialita' e di non discriminazione .
L'indipendenza  delle S.O.A. deve essere intesa in senso funzionale e
non  strutturale,  il  che  si  traduce nel controllo che determinate
partecipazioni  semplici  o mediate non si traducano concretamente in
compressione    della    imparzialita'    della    funzione   svolta.
L'indipendenza  non e' situazione suscettibile di essere definita con
esattezza secondo termini e contenuti predeterminati, ma va accertata
caso  per  caso  in relazione alla specifica funzione di cui si vuole
garantire l'imparzialita'.
Al  fine  di agevolare la suddetta verifica caso per caso da parte di
questa  Autorita'  ed al fine di evitare i tempi istruttori necessari
per  richiedere  ulteriori  informazioni  ed integrazioni, in fase di
istanza  occorre  specificare,  nel documento contenente l'elenco dei
soggetti  che  partecipano  direttamente o indirettamente al capitale
della  S.O.A.,  oltre ai dati anagrafici dei soggetti che partecipano
al  capitale,  anche  le  diverse  attivita'  pubbliche o private che
svolgono  gli  stessi e le ragioni di non contrasto con i principi di
indipendenza, di imparzialita' e non discriminazione.
Allo  stesso fine si ricorda la necessita' di allegare all'istanza di
autorizzazione  la  dichiarazione  del  legale  rappresentante  circa
l'assenza  di  situazioni che alterano il principio di indipendenza e
di  giudizio  della  S.O.A., nonche' l'assenza di qualunque interesse
commerciale,  finanziario  che  possa  determinare  comportamenti non
imparziali   o   discriminatori   e   la   dichiarazione  del  legale
rappresentante   che   non  esistono  azionisti  a  cui  e'  precluso
partecipare  ai  sensi dell'art 8, comma 1, del D.P.R 25 gennaio 2000
n. 34 .
Il Presidente: GARRI