AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 27 luglio 2000, n. 39 

Regole   di   procedimento   per   il   rilascio  dell'autorizzazione
all'attivita' di attestazione alle S.O.A.
(GU n.184 del 8-8-2000 - Suppl. Ordinario n. 128)
 
 Vigente al: 8-8-2000  
 

Con  il  presente  atto  si  definiscono,  a parziale integrazione di
quanto  disposto  con la determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000,
alcuni  aspetti relativi al procedimento di autorizzazione al fine di
agevolare   il   rapido  e  sollecito  svolgimento  del  procedimento
medesimo.
Con  riferimento  alla  documentazione  che  la  S.O.A. deve allegare
all'istanza  di  autorizzazione si precisa che, al fine di consentire
la  verifica  della  insussistenza  dei  fatti  ostativi  al rilascio
dell'autorizzazione  di  cui all'articolo 7, comma 7, del Regolamento
25 gennaio 2000, n. 34, la dichiarazione del legale rappresentante va
resa   nella   forma  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 1 e 2, del
d.p.r.   20   ottobre   1998,   n.   403,   sottoscritta  dal  legale
rappresentante.  Si precisa, altresi', che nella dichiarazione di cui
all'articolo  7,  comma 7, lett.e) , oltre alla eventuale sussistenza
di  casi  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, con riguardo agli amministratori,
legali  rappresentanti  e direttori tecnici , vanno anche indicate le
sentenze  di  cui  all'art.  175  del  codice di procedura penale. Le
suddette dichiarazioni devono essere rese anche se negative.
Sempre  con  riferimento  alla  documentazione  che  la  S.O.A.  deve
allegare  alla  istanza di autorizzazione si precisa che, in mancanza
di  uno  o  piu' documenti o di una o piu' dichiarazioni, l'Autorita'
dichiarera'  improcedibile il procedimento con conseguente necessita'
di  ripresentare una nuova istanza. Parimenti l'Autorita' dichiarera'
improcedibile  il procedimento nell'ipotesi di mancata sottoscrizione
dell'istanza  o  di sottoscrizione da parte di persona fisica che non
ha  la  qualita' di legale rappresentante della S.O.A. e nell'ipotesi
di mancata indicazione dell'oggetto dell'istanza.
Soltanto  nel  caso  in  cui  i documenti e le dichiarazioni allegati
all'istanza   presentino  irregolarita'  di  tipo  formale  sanabili,
l'Autorita'  provvedera'  a  richiedere  la  loro regolarizzazione ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta richiesta
determinera'   le   sospensione   del  decorso  del  termine  per  la
conclusione   del  procedimento  sino  all'avvenuta  ricezione  della
documentazione regolarizzata.
Con  riferimento  al  termine  per la conclusione del procedimento di
autorizzazione,  fissato nell'art. 10, comma 3, del Regolamento in 60
giorni,  si  precisa che il decorso del predetto termine avra' inizio
dal giorno di assunzione a protocollo dell'istanza di autorizzazione.
Tale   operazione  avverra'  il  giorno  lavorativo  successivo  alla
ricezione   materiale  dell'istanza.  La  verifica  circa  l'avvenuta
assunzione  a protocollo dell'istanza entro il suddetto giorno potra'
essere agevolmente effettuata dalla S.O.A. in quanto:
a)  la  data della ricezione materiale dell'istanza sara' rilevabile,
nella  ipotesi  in  cui l'istanza venga consegnata direttamente dalla
S.O.A.  presso  la  sede  dell'Autorita',  dalla ricevuta di avvenuta
consegna  rilasciata  dall'Ufficio  competente e, nell'ipotesi in cui
l'istanza  venga fatta pervenire attraverso spedizione postale, dalla
ricevuta di ritorno;
b)  la  data  dell'avvenuta  assunzione a protocollo sara' rilevabile
dalla  comunicazione  di  avvio  del procedimento, di cui all'art. 8,
comma  2,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l'Autorita',
in aggiunta agli elementi informativi previsti dal suddetto articolo,
provvedera' in tale sede ad indicarla.
Sempre  con riferimento al computo del termine per la conclusione del
procedimento   di  autorizzazione  si  precisa  che  il  procedimento
medesimo  e'  da intendersi concluso con l'adozione della delibera di
autorizzazione    o   di   diniego   di   autorizzazione   da   parte
dell'Autorita'.  Al  fine di consentire il controllo sul rispetto del
termine  per  la  conclusione  del  procedimento, nella comunicazione
dell'avvenuto    rilascio    dell'autorizzazione    o   del   diniego
dell'autorizzazione  verra'  indicato  il  giorno di assunzione della
predetta delibera quale risulta dal relativo verbale.
Con  riferimento  all'ipotesi  in  cui  la  S.O.A.  abbia  dichiarato
nell'istanza  di autorizzazione di volersi avvalere della facolta' di
presentare  la documentazione comprovante la stipula dei contratti di
assunzione  delle  figure  professionali  previste  come  costitutive
dell'organico  minimo  della  societa',  cosi'  come  previsto  nella
determinazione  7  aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da
parte  dell'Autorita'  della  predetta documentazione verra' fatta ai
sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  Regolamento,  e  dunque  detta
richiesta  determinera' la sospensione del decorso del termine per la
conclusione   del  procedimento  sino  all'avvenuta  ricezione  della
documentazione medesima.
Con  riferimento  all'ipotesi  in  cui  la  S.O.A.  abbia  dichiarato
nell'istanza  di autorizzazione di volersi avvalere della facolta' di
presentare  la  documentazione dell'attrezzatura informatica conforme
al   tipo   definito   dall'Autorita',   cosi'  come  previsto  nella
determinazione  7  aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da
parte  dell'Autorita'  della  predetta documentazione verra' fatta ai
sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  Regolamento,  e  dunque  detta
richiesta  determinera' la sospensione del decorso del termine per la
conclusione   del  procedimento  sino  all'avvenuta  ricezione  della
documentazione medesima.
Il Presidente: GARRI