MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 luglio 2000 

Riconoscimento  di  titolo  di studio estero, conseguito dalla sig.ra
Castaneda Chavarry Rocio Maria De Fatima, quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
(GU n.185 del 9-8-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e della assistenza sanitaria di competenza
                               statale
  Vista  la  domanda  con la quale la sig.ra Castaneda Chavarry Rocio
Maria  De Fatima ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera
conseguito   in   Peru',  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, recante Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto,
n.  394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non  comunitario da parte di cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 giugno 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  "enfermera"  conseguito  nell'anno  1983 presso
l'Escuela  de  infermeria  de la sanidad de Las Fuerzas policiales di
Lima  (Peru'), dalla sig.ra Castaneda Chavarry Rocio Maria De Fatima,
nata  a La Libertad (Peru') il giorno 9 gennaio 1961, e' riconosciuto
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2.   La   sig.ra  Castaneda  Chavarry  Rocio  Maria  De  Fatima  e'
autorizzata  ad  esercitare  in  Italia, come lavoratore dipendente o
autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari