AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 luglio 2000 

Adozione  di  disposizioni  in  materia  di  Cassa  conguaglio per il
settore elettrico. (Deliberazione n. 124/00).
(GU n.181 del 4-8-2000)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 19 luglio 2000,
  Premesso che:
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
Autorita'),  avendo  acquisito  l'intesa del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, ha adottato con propria
deliberazione  21 maggio  1998, n. 47/1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998 (di seguito:
deliberazione   n.   47/1998),   disposizioni   urgenti  sulla  Cassa
conguaglio  per  il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio),
tra  l'altro  consistenti nello scioglimento del Comitato di gestione
in   carica   e   nella   contestuale   istituzione  di  un  collegio
commissariale  con  mandato  annuale  avente scadenza 21 maggio 1999,
composto  dal  dott.  Enzo  Berlanda,  dal dott. Franco Pontani e dal
dott. Gianfrancesco Vecchio;
    con  deliberazione  dell'Autorita'  8 giugno  1999,  n.  83/1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 156 del
6 luglio  1999  (di  seguito:  deliberazione  n.  83/1999)  e'  stato
disposto  il  rinnovo delle disposizioni urgenti concernenti la Cassa
conguaglio  adottate  con la deliberazione n. 47/1998, prorogando. di
conseguenza,  fino al 30 maggio 2000, il collegio commissariale della
Cassa  conguaglio  nella  composizione definita in base alla medesima
deliberazione,  al fine di consentire a detto collegio di consolidare
i  risultati  operativi  conseguiti  sul piano della efficienza nelle
procedure  di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una
proposta di nuova organizzazione della Cassa conguaglio, estesa anche
ai  sistemi  di  controllo  contabile  interno, che tenga conto della
nuova disciplina del mercato elettrico;
    con  la  delibera  30 maggio  2000,  n.  102/2000  l'Autorita' ha
richiesto  l'intesa  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
progranimazione  economica  ai  fini  dell'adozione  di  disposizioni
riguardanti  la Cassa conguaglio e, in particolare, della proroga del
collegio commissariale;
    con  la deliberazione 29 giugno 2000, n. 118/2000, l'Autorita' ha
deciso  di  sottoporre  al  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, ai fini dell'acquisizione della necessaria
intesa,  disposizioni  recanti  una  nuova  disciplina  in materia di
organizzazione  e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore
elettrico;
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  Visti  gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 15 luglio 1994, n. 444,
recante "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi";
  Visto l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
  Considerato che il collegio commissariale ha espletato i compiti in
relazione  ai  quali  e'  stata  disposta  la  proroga  di  cui  alla
deliberazione n. 83/99, in particolare:
    consolidando  i  risultati  operativi  conseguiti sul piano della
efficienza  nelle  procedure  di gestione dei sistemi di perequazione
mediante  il  completamento  delle  procedure  per  il recupero degli
arretrati  relativi  alle procedure di erogazione di competenza degli
esercizi  passati  e,  sul  piano  organizzativo, mediante l'impianto
della  rete  informatica degli uffici, la definizione delle procedure
per  l'effettuazione  dei  controlli tecnico-amministrativi presso le
imprese e il rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere, cosi'
come  risulta  dai  documenti  "Relazione all'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas sull'attivita' svolta dal Collegio commissariale
dal  1o aprile 1999 al 1o luglio 1999" e "Relazione all'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  sull'attivita'  svolta dal Collegio
commissariale  dall'1o ottobre  1999  al  31 dicembre 1999" trasmessi
all'Autorita',  rispettivamente  con  note  in  data  4 agosto  1999,
protocollo  n.  1013,  e  in data 3 aprile 2000, protocollo n. 464, e
dall'Autorita'  successivamente trasmesse, tra l'altro, al ragioniere
generale  dello Stato, rispettivamente, con note in data 20 settembre
1999, protocollo n. PR/M99/1388 e protocollo n. PR/M00/585;
    presentando,  con  nota  in  data  27 gennaio 2000, protocollo n.
0064,  una  relazione  recante  "Proposte e osservazioni del collegio
commissariale   in   materia  di  riforma  o  riassetto  della  Cassa
conguaglio per il settore elettrico e dei sistemi perequazione";
  Considerato  che  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica  ha  rilasciato  la prevista intesa ai fini
dell'adozione  di  disposizioni riguardanti la Cassa conguaglio e, in
particolare, della proroga del collegio commissariale;
  Considerato  altresi'  che  allo  stato  attuale i nuovi sistemi di
perequazione   non   sono   stati   completamente   definiti,  avendo
l'Autorita'  esclusivamente  approvato,  in  data  8 giugno  2000,  e
successivamente  diffuso,  il  documento per la consultazione recante
"Criteri  per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di
distribuzione  e  di altri oneri a carico dei distributori di energia
elettrica",   nel   quale,   tra  l'altro  si  delinea  una  sequenza
procedurale  che condurra' alla definizione di tali sistemi non prima
del  dicembre  del corrente anno e che, di conseguenza, non e' ancora
possibile    definire    l'impianto   organizzativo   necessario   al
funzionamento, a regime, dei nuovi sistemi di perequazione dovendo di
conseguenza essere mantenuta in operativita' la Cassa conguaglio;
  Ritenuta   l'opportunita'  di  rinnovare  le  disposizioni  urgenti
concernenti  la  Cassa  conguaglio  adottate  dall'Autorita'  con  la
deliberazione  n.  47/98,  prorogando il collegio commissariale della
medesima  Cassa  conguaglio  nella  sua  attuale  composizione per il
periodo  necessario al perfezionamento della procedura per l'adozione
dei   provvedimenti   in   materia  di  definizione  dei  sistemi  di
perequazione   tra  i  diversi  soggetti  esercenti  il  servizio  di
fornitura  di  energia  elettrica  e  alla nomina ed assunzione delle
funzioni  da  parte  degli organi ordinari di gestione e di controllo
delle  procedure  di  gestione  dei  sistemi  di  perequazione,  tale
decisione  essendo  garanzia  di continuita', nel menzionato periodo,
dei  risultati  operativi conseguiti dal Collegio commissariale della
Cassa conguaglio sul piano della efficienza di dette procedure;
                              Delibera:
    a) di  rinnovare  le disposizioni urgenti concernenti la medesima
Cassa   conguaglio   per   il   settore  elettrico  adottate  con  la
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
21 maggio  1998,  n.  47/1998,  prorogando,  di  conseguenza,  per il
periodo  necessario al perfezionamento della procedura per l'adozione
dei   provvedimenti   in   materia  di  definizione  dei  sistemi  di
perequazione   tra  i  diversi  soggetti  esercenti  il  servizio  di
fornitura  di  energia  elettrica  e  alla nomina ed assunzione delle
funzioni  da  parte  degli organi ordinari di gestione e di controllo
delle  procedure di gestione dei sistemi di perequazione, il Collegio
commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
    b) di   confermare   i   compensi   ai  componenti  del  Collegio
commissariale   della  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico
determinati,  in base alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  10 luglio  1998,  n.  87/1998, nella misura di
centocinquanta  milioni  di  lire  annui lordi per il Presidente e di
cento milioni di lire annui lordi per i rimanenti componenti;
    c) di   pubblicare   la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Milano, 19 luglio 2000
                                                 Il presidente: Ranci