MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 luglio 2000 

Riconoscimento  di  titolo  di studio estero, conseguito dalla sig.ra
Bohl Chantal, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di odontotecnico.
(GU n.185 del 9-8-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
            delle risorse umane e tecnologiche in sanita'
          e dell'assistenza sanitaria di competenza statale
  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Bohl Chantal ha chiesto il
riconoscimento  del titolo di Zahntechnikerin conseguito in Svizzera,
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontotecnico;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 10 maggio 2000.
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di "Zahntechnikerin" conseguito nell'anno 1992 presso
la  scuola  professionale  di  Zurigo  (Svizzera)  dalla  sig.ra Bohl
Chantal,  nata  a  Schaffhausen (Svizzera) il giorno 9 agosto 1972 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
odontotecnico.
  2.  La  sig.ra Bohl Chantal e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come   lavoratore   dipendente   o   autonomo,   la   professione  di
odontotecnico,    previa   iscrizione   al   collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'ari