MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 luglio 2000 

Riconoscimento  di  titolo  di studio estero, conseguito dalla sig.ra
Antony Shila, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiera.
(GU n.185 del 9-8-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
            delle risorse umane e tecnologiche in sanita'
          e dell'assistenza sanitaria di competenza statale
  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Antony Shila ha chiesto il
riconoscimento  del titolo di general nursing conseguito in India, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 10 maggio 2000.
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di "general nursing" conseguito nell'anno 1991 presso
la  School  of nursing Marianne medical centre di Palai (India) dalla
sig.ra  Antony  Shila,  nata  a Veliyanad (India) il giorno 30 maggio
1968   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiera.
  2.  La  sig.ra Antony Shila e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'ari