MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 luglio 2000 

Riconoscimento   del   titolo  di  studio  estero,  conseguito  dalla
sig.ra Popovic  Branka,  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di infermiere.
(GU n.187 del 11-8-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Popovic Branka ha chiesto
il   riconoscimento   del   titolo   di   infermiere,  conseguito  in
ex-Repubbliche  jugoslave,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 giugno 2000;
  Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di "infermiere", conseguito nell'anno 1991 presso la
Scuola  di  Medicina  "Nadezda  Petrovic"  di  Zemun  (ex Repubbliche
Jugoslave), dalla sig.ra Popovic Branka, nata a Belgrado (Repubbliche
Jugoslave)  il  giorno  21  agosto  1972,  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2. La sig.ra Popovic Branka e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari