MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 2000 

Determinazione  del  reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 2000 ai
fini   del   reinserimento   a  domanda  nell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia ed i superstiti.
(GU n.184 del 8-8-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Visto   l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1434;
  Visto  l'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
27 aprile 1968, n. 488;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
  Visto  il  decreto  direttoriale  in data 8 giugno 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 160 dell' 11
luglio  2000,  che  fissa  per  l'anno  2000  le  retribuzioni  medie
giornaliere  provinciali  dei  lavoratori agricoli da valere ai sensi
del  citato  art.  28  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;
  Ritenuta  la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e
dei  contributi  di cui all'art. 32, lettera a) della legge 30 aprile
1969,  n.  153  il  reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla
retribuzione  media  stabilita  ai sensi dell'art. 28 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 aprile 1968, n. 488 per i salariati
fissi dell'agricoltura;
                              Decreta:
  Il  reddito  medio  dei  mezzadri  e  coloni  per  l'anno  2000  e'
parificato  al  salario  relativo  all'anno  2000 determinato, per la
categoria  dei  salariati  fissi  per  ogni provincia, con il decreto
direttoriale 8 giugno 2000 indicato nel preambolo.
  Nel  caso  in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie
diverse  per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio
da  considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente
alla classe di retribuzione meno elevata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi