MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato  relativo  al  settore  vitivinicolo  -  Applicazione  del
regolamento CE 1493/99 - Misure di mercato
(GU n.188 del 12-8-2000)

    Attraverso  il  presente  avviso  il  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali rende noto che a partire dal 1o agosto 2000 si
applica  la  nuova  organizzazione  comune  di  mercato  del  settore
vitivinicolo  disciplinata  dal  regolamento CE 1493/99 del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L179 del 14 luglio 1999).
    Ai fini del corretto adempimento dei principali obblighi previsti
dalla  normativa  comunitaria  applicativa  relativa ai meccanismi di
mercato si ritiene di precisare quanto segue.
Aiuti  per  le distillazioni comunitarie: "distillatore", "assimilato
al  distillatore", "assimilato al produttore" ed "elaboratore di vino
alcolizzato".
    I  riconoscimenti di distillatore, di assimilato al distillatore,
di  assimilato  al  produttore  e  di elaboratore di vino alcolizzato
rilasciati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai
sensi  del  regolamento  CEE 2046/89 e secondo le modalita' stabilite
dal  decreto  ministeriale  del  26  ottobre  1989  (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre
1989),  dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 31 luglio
1990),   dal   decreto  ministeriale  del  15  giugno  1989,  n.  451
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29
del  5  febbraio  1990)  e  dalla  circolare del 18 febbraio 1991, n.
F/435,  sono  da ritenersi validi anche per la campagna 2000/2001, ai
fini   dell'erogazione   dei   contributi   comunitari  previsti  dal
regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.
    Le  modalita'  e  le  condizioni per ottenere i riconoscimenti di
distillatore,  di  assimilato  al  distillatore  e  di  assimilato al
produttore  restano quelle stabilite dai decreti ministeriali e dalla
circolare   suindicati,   fin   quando   non  saranno  emanate  nuove
disposizioni nazionali.
Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della
vendemmia.
    Ai  fini  dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  a  monte del vino da tavola e dei vini a base spumante
come  previsto dagli allegati V e VI del regolamento CE 1493/99, sono
da  ritenersi  valide,  in  particolare  ai  fini  del rilascio della
relativa  autorizzazione,  per la campagna 2000/2001, le disposizioni
contenute  nel  decreto  ministeriale 8 giugno 1995 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 149 del 28 giugno
1995).
Distillazioni obbligatorie.
    Ai   fini  degli  adempimenti  obbligatori  posti  a  carico  dei
produttori previsti dagli articoli 27 e 28 del regolamento CE 1493/99
e  dal titolo III del regolamento applicativo della Commissione CE n.
1623/2000,  sono  da  ritenersi  valide  le  disposizioni  vigenti in
particolare  quelle  contenute nel decreto ministeriale n. 452 del 15
giugno  1989 ("Regolamento recante disposizioni nazionali integrative
di   quelle   comunitarie   sulla   distillazione   obbligatoria  dei
sottoprodotti   della   vinificazione"   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990), nel
decreto  ministeriale  del 4 agosto 1997 ("Disposizioni relative alla
distillazione  obbligatoria  dei  sottoprodotti  della vinificazione"
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198
del 26 agosto 1997), nel decreto ministeriale 16 maggio1997 ("Divieto
di  vinificazione  delle uve da tavola e modalita' applicative per la
vinificazione  delle  uve  a  duplice  attitudine"  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 131 del 7 giugno
1997).
    Si  precisa inoltre che dalle uve da tavola e' possibile ottenere
succhi  d'uva  e  mosti  da  destinare a succhi d'uva ma, a decorrere
dalla  presente  campagna  2000-2001,  i  succhi ottenuti non possono
beneficiare degli aiuti comunitari.