MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 luglio 2000 

Riconoscimento  di  titolo  di studio estero, conseguito dalla sig.ra
Sekerova  Margita,  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
(GU n.191 del 17-8-2000)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
statale

  Vista la domanda con la quale la sig.ra Sekerova Margita ha chiesto
il  riconoscimento  del  titolo di "zdravotnej sestry", conseguito in
Slovacchia,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 21 giugno 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;

                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  "zdravotnej  sestry", conseguito nell'anno 1976
presso  la  scuola  media  professionale di Trnava (Slovacchia) dalla
sig.ra  Sekerova  Margita,  nata  a Trnava (Slovacchia) il 26 ottobre
1956,   e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiera.
  2.  La  sig.ra  Sekerova  Margita  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari