ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni  allo  statuto  della  Cisalpina  Previdenza S.p.a., in
Torino
(GU n.190 del 16-8-2000)

    Con  provvedimento  n.  1603 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  174,  il  nuovo  testo  dello statuto sociale della
Cisalpina  Previdenza  S.p.a.  con le modifiche deliberate in data 28
aprile  2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai
seguenti articoli:
    "Art.  7  (Introduzione  della possibilita' da parte del collegio
sindacale,  o  di  almeno  due suoi membri, di convocare l'assemblea,
previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione);
    Art.  14  (Introduzione  del  riferimento  al  nuovo  sesto comma
dell'art.  18  dello  statuto al fine di prevedere il potere da parte
del  collegio sindacale, o di almeno due suoi membri, di convocare il
consiglio di amministrazione).
    Art.   18   (Introduzione   di   quattro   nuovi   commi  per  la
formalizzazione della nuova disciplina in materia di):
      a)  convocazione  del  consiglio di amministrazione da parte di
almeno due membri del collegio sindacale "sesto comma ;
      b)  obbligo del consiglio di amministrazione di riunirsi almeno
una volta ogni tre mesi "settimo comma ;
      c)   obbligo   di   informativa   al   collegio  sindacale  con
periodicita'   almeno   trimestrale,   da   parte  del  consiglio  di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto
di interesse - modalita' "ottavo e nono comma).
    Art.  20  (Riformulazione  del  secondo  comma  dell'articolo per
l'adeguamento  alle  norme di legge in materia di elezione dei membri
del  collegio sindacale: "L'assemblea eleggera' i membri del collegio
sindacale  con  le  modalita' indicate dagli articoli 2368 e seguenti
del  codice  civile, e, per il presidente del collegio sindacale, con
il  criterio  della  maggioranza  qualificata,  costituita  dal  voto
favorevole  di  tanti  soci  che  rappresentino  piu' della meta' del
capitale   sociale,  in  qualunque  convocazione  -  in  luogo  della
precedente  previsione statutaria: "L'assemblea provvedera' inoltre a
designare  il presidente del collegio sindacale . Nuova disciplina in
materia di:
      a)  limiti  al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale;
      b)  obbligo  dei sindaci di assistere alle sedute del consiglio
di  amministrazione,  alle  assemblee  ed  alle riunioni del comitato
esecutivo)".