MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 luglio 2000 

Equipollenza  di  diplomi  e  attestati  al  diploma universitario di
ortottista  -  assistente  di  oftalmologia  ai  fini  dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
(GU n.191 del 17-8-2000)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  26 febbraio  1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il  quale  prevede  che  i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla  precedente  normativa,  che  abbiano  permesso  l'iscrizione ai
relativi  albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro  dipendente  o  autonomo  o che siano previsti dalla normativa
concorsuale  del  personale  del servizio sanitario nazionale o degli
altri  comparti  del  settore  pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari  di  cui  all'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ai  fini
dell'esercizio   professionale   e   dell'accesso   alla   formazione
post-base;
  Ritenuto  opportuno  e  necessario,  per  assicurare  certezza alle
situazioni   ed   uniformita'   di   comportamento,  provvedere  alla
individuazione   dei  titoli  riconosciuti  equipollenti  ai  diplomi
universitari  dall'art.  4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  diplomi  e  gli  attestati  conseguiti  in  base  alla normativa
precedente  a  quella  attuativa  dell'art.  6,  comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono  indicati  nella  sezione  B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti,  ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999,  n.  42, al diploma universitario di ortottista - assistente di
oftalmologia   di   cui   al   decreto  del  Ministro  della  sanita'
14 settembre  1994,  n.  743,  indicato  nella sezione A della stessa
tabella  ai  fini  dell'esercizio  professionale  e dell'accesso alla
formazione post-base.

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  Sez. A - diploma universitario  |   Sez. B - titoli equipollenti
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Ortottista - assistente di        |Ortottista - assistente di
oftalmologia - decreto del        |oftalmologia - decreto del
Ministro della sanità 14 settembre|Presidente della Repubblica n. 162
1994, n. 743                      |del 10 marzo 1982
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                                  |Ortottista - assistente di
                                  |oftalmologia - legge 11 novembre
                                  |1990, n. 341

                               Art. 2
  L'equipollenza  dei  titoli  indicati nella sezione B della tabella
riportata  nell'art.  1,  al  diploma  universitario  di ortottista -
assistente  di  oftalmologia  indicato  nella  sezione A della stessa
tabella,  non  produce,  per  il possessore del titolo, alcun effetto
sulla  posizione  funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in
ragione  del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 27 luglio 2000

                                        p. Il Ministro della sanità
                                                    Labate
   p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
              Guerzoni