ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2000 

Modificazioni allo statuto del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., in
Genova. (Provvedimento n. 1644).
(GU n.191 del 17-8-2000)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  10 dicembre  1984  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  alcuni  rami  danni  rilasciata  al Lloyd Italico
Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Genova, via Fieschi n. 9, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 28 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a.
che  ha  approvato  le  modifiche  apportate agli articoli 5, 14 e 21
dello statuto sociale, nonche' l'introduzione dell'art. 12-bis;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;

                              Dispone:
  E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd Italico
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate
agli articoli 5, 14 e 21 e l'introduzione dell'art. 12-bis:
  "Art. 5. - Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 213.988.891.000
(in  luogo del precedente importo di L. 253.879.424.000) diviso in n.
213.988.891  azioni  da  L. 1.000 cadauna (a seguito di riduzione del
capitale  a L. 153.988.891.000 per copertura perdita esercizio 1999 e
contestuale aumento del medesimo per lire 60.000.000.000)";
  "Inserimento  nuovo  art.  12-bis.  -  Obbligo  di  informativa  al
collegio  sindacale,  da  parte  del  consiglio  di  amministrazione,
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e patrimoniale effettuate dalla societa' e/o
dalle  societa'  controllate  ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale  conflitto  di  interessi:  modalita'  della comunicazione
anche in presenza di particolari circostanze".
  "Art.  14.  - Introduzione della possibilita' di tenere le riunioni
del   consiglio   di   amministrazione  in  tele  o  videoconferenza:
condizioni ed effetti".
  "Art.  21.  -  Riformulazione  dell'articolo  e nuova disciplina in
materia di:
    a) nomina  e  composizione  del  collegio sindacale: "l'assemblea
ordinaria  procede  a nominare il collegio sindacale, composto da tre
sindaci  effettivi, nonche' il presidente e due sindaci supplenti (in
luogo  della  precedente previsione statutaria "l'assemblea ordinaria
procede  ogni  tre  esercizi  a  nominare tre sindaci effettivi e due
supplenti... );
    b) retribuzione   dei  sindaci:  "l'assemblea  ordinaria  procede
altresi',    con    le maggioranze   previste   dalla   legge,   alla
determinazione   della   retribuzione   annuale  fissa  spettante  al
presidente  del collegio ed a ciascun sindaco effettivo, per l'intero
periodo  di  durata  del  loro  ufficio  (in  luogo  di  "l'assemblea
procede...,   previa   determinazione   dell'assegno   annuale  fisso
spettante  al  presidente  ed  a ciascun sindaco effettivo. I sindaci
hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle
loro funzioni ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) durata  in  carica dei sindaci e rinvio alle norme di legge in
relazione a doveri, responsabilita' e poteri;
    b) possibilita'  per  il  collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione:
modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 28 luglio 2000
                                             Il presidente: Manghetti