ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni  allo  statuto  sociale  della  Risparmio assicurazioni
S.p.a., in Trieste
(GU n.191 del 17-8-2000)

    Con  provvedimento  n.  1630 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Risparmio  assicurazioni  S.p.a., con le modifiche deliberate in data
10 aprile  2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai   seguenti   articoli:   art.  23  (Introduzione  dell'obbligo  di
informativa   al  collegio  sindacale,  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto
di  interesse:  modalita');  art. 25 (Riformulazione dell'articolo in
materia   di   composizione  del  collegio  sindacale,  elezione  del
presidente e compenso dei sindaci: "Il collegio sindacale e' composto
da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri
e  durata  sono  quelli  stabiliti  dalla  legge ... Il presidente e'
eletto   dall'assemblea   ...   Il   compenso  annuo  e'  determinato
dall'assemblea   all'atto  della  nomina  ...  "  -  in  luogo  della
precedente  previsione  statutaria:  "L'assemblea ordinaria eleggera'
ogni  triennio  tre  sindaci effettivi e due supplenti, designando il
presidente  del  collegio  sindacale  e  stabilira' i loro emolumenti
oltre  al  rimborso  delle spese sostenute per l'esercizio delle loro
funzioni".   Nuova   disciplina   in   materia   di:   a)   cause  di
ineleggibilita',  di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per
i  membri  del  collegio  sindacale;  b) requisiti del presidente; c)
rieleggibilita'  dei  sindaci  effettivi e supplenti; d) possibilita'
per  il  collegio  sindacale,  o almeno due suoi membri, di convocare
l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalita').