MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 luglio 2000 

Individuazione,   ai   sensi  dell'art.  54,  comma  5,  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, delle modalita' per la rideterminazione dei
tassi  agevolati  applicati  ai  finanziamenti  concessi a carico del
Fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46.
(GU n.191 del 17-8-2000)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  comma  5, dell'art. 54, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 che demanda al decreto previsto dall'art. 10, comma 2 del decreto
legislativo  27 luglio 1999, n. 297, l'individuazione delle modalita'
per   la   rideterminazione   dei   tassi   agevolati   applicati  ai
finanziamenti   concessi   a   carico  del  Fondo  per  l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
che  siano  stati  determinati  sulla base di un tasso di riferimento
maggiore  di  almeno  un punto rispetto a quello applicabile nel mese
di gennaio 2000;
  Visto  il  comma  2, dell'art. 10 del decreto legislativo 27 luglio
1999,  n. 297, che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato l'emanazione delle direttive per la
gestione del Fondo per l'innovazione tecnologica, sentiti il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica;
  Verificato che il tasso di riferimento applicabile ai finanziamenti
del   Fondo   per  l'innovazione  tecnologica  applicabile  nel  mese
di gennaio   2000   e'  pari  al  5,85  per  cento  e  per  tanto  la
rideterminazione  deve  operare  per  i  finanziamenti  i  cui  tassi
agevolati   sono   stati  determinati  sulla  base  di  un  tasso  di
riferimento maggiore del 6,85 per cento;
  Sentiti  il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica   ed  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede  a  rideterminare  i  tassi agevolati applicati alle rate di
ammortamento e di preammortamento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'art.  15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non ancora scadute
alla  data  del 1 gennaio 2000, qualora i tassi agevolati siano stati
determinati  sulla  base di un tasso di riferimento maggiore del 6,85
per cento.
  2.  La  rideterminazione  di  cui al comma 1 ha natura d'intervento
straordinario  una tantum; opera per gli interessi di preammortamento
ed ammortamento a decorrere dal 1 gennaio 2000 e non ha effetto sulla
determinazione  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  3,
dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
  3.  Per  le  rate  in  scadenza  nell'anno  2000,  si  procede alla
rideterminazione  della  sola  quota  interessi  della  rata prevista
dall'originario  piano  di  rimborso,  per  il periodo decorrente dal
1 gennaio  2000  alla  data di scadenza, utilizzando quale valore del
tasso  di  riferimento  quello  di  cui  al  comma 1. Le rate residue
vengono   ricalcolate,  sulla  base  del  debito  residuo  risultante
dall'originario  piano  di  rimborso,  successivamente  alla  rata in
scadenza   nell'anno  2000  e  sulla  base  dell'anzidetto  tasso  di
riferimento.
  4.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette alle imprese una comunicazione recante l'importo delle rate
risultanti a seguito della rideterminazione che l'impresa restituisce
sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante.
  5.  Qualora  le  imprese  beneficiarie  dei finanziamenti di cui al
comma  1,  successivamente al 1 gennaio 2000, abbiano rimborsato rate
di  preammortamento  ovvero  di  ammortamento calcolate sulla base di
tassi  di  riferimento maggiori  rispetto a quelli dovuti per effetto
della   rideterminazione   di   cui   al   comma   1,   il  Ministero
dell'industria,   dei  commercio  e  dell'artigianato  provvedera'  a
conguagliare  i maggiori  importi versati, ove possibile, mediante la
riduzione  della  successiva  rata  di ammortamento o preammortamento
dovuta dall'impresa.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 13 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 324