UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 agosto 2000 

Modificazioni ed integrazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.193 del 19-8-2000)

                             IL RETTORE
  Vista  la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6
commi 9 e 11;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 165;
  Considerato  che  e'  stata data attuazione al comma 1 dell'art. 73
dello statuto;
  Visto   il  parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione
espresso   nella  seduta  del  15  giugno  2000  circa  le  modifiche
statutarie relative agli articoli 21, 23, 27, 28, 47, 48, 50, 51, 52,
53,  57,  58,  59,  75 e l'inserimento dell'art. 59-bis nello statuto
stesso;
  Vista  la  delibera  del  senato  accademico della seduta in data 4
luglio  2000  con  la  quale  sono  state  approvate,  a  maggioranza
qualificata  dei  due  terzi  dei  componenti  il  senato  stesso, le
modifiche agli articoli sopra citati e l'inserimento dell'art. 59-bis
sopra indicato;
  Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti -
ufficio I del M.U.R.S.T. prot. n. 2382 del 4 agosto 2000 con la quale
e'  stato  comunicato che in relazione alle modifiche proposte non ci
sono osservazioni da formulare;
  Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto;
                               Decreta
di  emanare,  ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989,
il   testo  integrale  degli  articoli  dello  statuto,  indicati  in
premessa,  come  di  seguito riportati. (Le modifiche ed integrazioni
sono in corsivo).

   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .. )).

                              Art. 21.
                           F a c o l t a'
  1.  La  facolta'  e'  la  struttura di coordinamento dell'attivita'
culturale   e   di   sviluppo  dell'Ateneo  relativamente  alle  aree
disciplinari che la caratterizzano.
  2.   Nel   quadro  delle  deliberazioni  degli  organi  di  governo
dell'Ateneo  e nel rispetto delle autonomie e delle esigenze espresse
dalle strutture didattiche e di ricerca, spetta alle facolta':
    a) programmare  l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a
disposizione;
    b) istituire,  anche  in  concorso con altre facolta', i corsi di
studio, nei limiti della legislazione nazionale vigente;
    c) approvare,  ((  sulla  base  delle )) necessita' motivatamente
espresse  dalle strutture didattiche e sentiti i docenti interessati,
i  piani  di  utilizzo  e  i  carichi  didattici dei professori e dei
ricercatori  nei  diversi  corsi  di studio, al fine di assicurare il
corretto   funzionamento   degli   stessi   e   garantire   la  piena
utilizzazione   dei   propri   docenti;   ((   approvare  inoltre  il
conferimento   delle   supplenze,  degli  affidamenti  e  proporre  i
contratti di insegnamento; ))
    d) provvedere         all'attribuzione         ai         settori
scientifici-disciplinari   dei  posti  disponibili  di  professore  o
ricercatore ed alla loro copertura;
    e) formulare, dopo aver acquisito il parere dei consigli di corso
di  studio  e  dei  consigli  dei  dipartimenti  interessati, i piani
pluriennali  di  sviluppo e avanzare al senato accademico le relative
richieste di nuovi posti in organico;
    f) proporre le modifiche statutarie;
    g) svolgere  tutti  gli  altri  compiti  ad esse attribuiti dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
                              Art. 23.
                        Consiglio di facolta'
  1. Il Consiglio di facolta' e' composto:
    a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla
facolta';
    b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti
ordinari  nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera
a)  con  arrotondamento  all'unita' intera per eccesso o per difetto,
eletti  con le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo
(N.B.);
    c) da  una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del
totale dei membri di cui alle lettere a) e b);
    d) da   tutti   i  professori  ufficiali  a  contratto  con  voto
consultivo.
  2.  Il  consiglio di facolta' svolge le funzioni previste dall'art.
21.  ((  La  destinazione  a concorso od a trasferimento dei posti di
ruolo  per il personale docente e ricercatore, nonche' le relative ))
chiamate,  e  le  questioni  attinenti alle persone dei professori di
prima  e  seconda  fascia  e  dei  ricercatori  sono  deliberate  dal
consiglio   di  facolta'  nella  composizione  limitata  alla  fascia
corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al
consiglio di facolta' nella sua composizione piu' allargata.
  3.  La durata in carica dei membri eletti e le modalita' della loro
elezione  in  seno  al  consiglio  di  facolta' sono disciplinate dal
regolamento generale di Ateneo.
  4.  Nelle facolta', che hanno un solo consiglio di corso di laurea,
il  consiglio di facolta', per l'esercizio delle relative competenze,
viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella
stabilita  per  i  consigli di corso di studio, fermo restando che la
presidenza rimane attribuita al preside della facolta'.
                              Art. 27.
                  (( Consigli di corso di studio ))
((   1. Ad ogni corso di studio e' preposto un consiglio che provvede
all'organizzazione   dell'attivita'   didattica.  In  particolare  il
consiglio di corso di studio:
    a) propone annualmente ai consigli di facolta' l'attribuzione dei
compiti  didattici  ai professori e ai ricercatori, dopo aver sentito
gli  interessati,  nel rispetto della normativa vigente e assicurando
una equa ripartizione dei carichi didattici;
    b) provvede   in   piena   autonomia   all'organizzazione  ed  al
coordinamento  dell'attivita'  didattica  sotto  il profilo sia delle
modalita' di svolgimento che dei contenuti;
    c) approva i piani di studio;
    d) costituisce le commissioni di esami di profitto e di diploma;
    e) delibera  sulle  richieste presentate dagli studenti in ordine
ai cambiamenti di sede o di percorso di formazione;
    f) sperimenta  nuove  modalita'  didattiche  nei  limiti previsti
dalla legge;
    g) approva  la  relazione  annuale  sull'attivita'  didattica del
corso  di  studio,  contenente  anche una valutazione complessiva dei
risultati  conseguiti  e  della  funzionalita'  dei servizi didattici
disponibili, e la trasmette al consiglio di facolta'; ))
  (N.B.) - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5=1; 0,5 e cifra
inferiore=0) varra' in via interpretativa (art. 50 comma 2, lettera r
statuto)  per  tutti  gli  organi  collegiali dell'Ateneo e delle sue
strutture,  qualora  le  percentuali non siano espressamente previste
come  massime.  In  tale  ultimo  caso  non  sara' comunque possibile
l'arrotondamento all'unita' superiore.
    h) presenta   proposte   ed   esprime   pareri   alle   facolta',
relativamente alle loro attribuzioni, ed eventualmente anche ad altri
organi accademici;
    i) gestisce    le   disponibilita'   finanziarie   derivanti   da
assegnazioni  dell'Ateneo  o  delle  facolta' e redige annualmente il
rendiconto delle spese sostenute;
((    l) esercita  le  altre competenze che gli sono attribuite dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti. ))
  2.  Nelle  facolta' che hanno un solo corso di laurea, il consiglio
di facolta' esercita anche le competenze suindicate.
  3.  I  consigli  di  corso di studio possono utilizzare, in casi di
comprovata   necessita',   esclusivamente  per  compiti  di  supporto
all'attivita'  didattica ed a titolo gratuito, il personale tecnico e
amministrativo   laureato   dell'area   tecnico-scientifica,  purche'
inquadrato  al  settimo  livello o superiore, previa approvazione del
consiglio del dipartimento interessato.
                              Art. 28.
              Composizione consigli dei corsi di studio
  1. Il consiglio di corso di laurea e' costituito:
 ((   a)  da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali a
contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso; ))
    b)  da una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei
membri di cui alla lettera a);
 ((   c)  da  una rappresentanza elettiva del personale che svolge le
funzioni  di  cui  al  comma  3 del precedente articolo in misura non
superiore al 3% dei docenti di cui alla lettera a);
    d)  da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del
totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
  2.  I  docenti  di cui alla precedente lettera a), qualora svolgano
insegnamenti  ufficiali  in  piu'  corsi  di  studio  fanno parte del
consiglio degli stessi.
  3. La composizione dei consigli di corso di studio per le questioni
attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei
ricercatori  sono  disciplinate  in conformita' del comma 2 dell'art.
23.
  4.  Il  consiglio  di  corso  di  laurea elegge un presidente fra i
professori  ordinari  a  tempo  pieno  o a tempo definito che dura in
carica  tre  anni  accademici; per tutti gli altri corsi di studio il
relativo  consiglio  elegge  il  presidente tra i professori di ruolo
della facolta'.
  5. Ai consigli di corso di studio, diversi dai consigli di corso di
laurea,  appartengono  tutti  i  docenti del corso stesso previsti al
precedente  comma 1 lettera a). Le rappresentanze di cui alle lettere
b)  e  c)  dello  stesso  comma  1  sono  elette, qualora le relative
componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso
comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali,
le stesse fanno parte di diritto del corso di studio.
La  rappresentanza  elettiva degli studenti e' pari al 18% del totale
dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 5.
  6.  Le modalita' per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio
di corso di studio sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
  7.  Nel  caso  in  cui  non  si  possa  procedere  all'elezione del
presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del consiglio
di  corso  di  studio  sono  esercitate  dai consigli di facolta' che
procederanno con le modalita' che riterranno piu' opportune.
  8.  Nei  corsi  di  laurea  e  negli  altri corsi di studio che non
abbiano raggiunto il termine dell'intera durata del corso, ovvero nel
caso  in  cui  non  siano  attivati  annualmente gli interi cicli del
corso,  e'  costituito  dalla  facolta' o dalle facolta' interessate,
tramite  specifici  accordi,  un  comitato coordinatore che assume le
funzioni del consiglio del corso.
  9.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   valgono   fino
all'istituzione  delle  classi  dei corsi di laurea e alla attuazione
della  conseguente  normativa  riguardante  gli ordinamenti didattici
dell'Ateneo. ))
                             TITOLO III
Organi dell'ateneo
                              Art. 47.
                             Il rettore
  1. Il rettore e' (( il rappresentante legale )) dell'Universita' ((
e,  coadiuvato  dalla  giunta,  esercita  le  funzioni  di proposta e
d'impulso  nei  confronti  degli  altri  organi  di  ateneo,  al fine
dell'attuazione  delle  loro  competenze  ));  assicura l'unitarieta'
degli  indirizzi  espressi  dal  senato accademico e dal consiglio di
amministrazione  ed  e'  responsabile della loro attuazione, (( salvo
quanto previsto per la dirigenza. ))
  2. Il rettore:
    a) convoca  e  presiede  il  senato  accademico,  il consiglio di
amministrazione e la giunta di Ateneo;
    b) vigila  sulla  corretta  attuazione  delle delibere del senato
accademico   e   del  consiglio  di  amministrazione,  impartendo  le
opportune direttive;
    c) vigila   sul   buon  andamento  delle  strutture  dell'Ateneo,
garantendo   altresi'   la   corretta   osservanza   della  normativa
universitaria;
    d) esercita  l'autorita' disciplinare nei limiti (( e nelle forme
)) previsti (( dall'ordinamento ));
    e) nomina  e revoca il direttore amministrativo (( ed i dirigenti
)),  secondo  quanto  previsto  ((  dagli  articoli 58 e 59 di questo
statuto ));
    f) esercita   ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
  3. Il rettore dura in carica tre anni (( accademici )).
                              Art. 48.
       Elettorato passivo e modalita' di elezione del rettore
  1.  Il  rettore  viene  eletto fra i professori ordinari in ruolo a
tempo  pieno  in servizio. Le candidature sono comunicate al decano e
vengono  rese pubbliche, con modalita' e tempi che verranno stabiliti
dal regolamento generale di Ateneo.
  2.  Il  decano  indice  le  elezioni  almeno  sei  mesi prima della
scadenza  del  mandato  e  le  operazioni  elettorali  sono portate a
compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.
  3. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano convoca
entro  quaranta  giorni  le  elezioni  e  le operazioni elettorali si
concludono  entro i successivi cinquanta giorni. In tale eventualita'
il  rettore  neo eletto assume, all'atto della nomina, la carica, che
dura  fino  al  termine  dell'anno  accademico  in  corso  e  per  il
successivo triennio.
  4.  Il  rettore  e'  eletto  a maggioranza assoluta (( degli aventi
diritto  al  voto  ))  nelle  prime due votazioni. In caso di mancata
elezione  si  procede al ballottaggio fra i due candidati piu' votati
nella seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene il maggior
numero  di  voti,  ((  con  le  modalita'  stabilite  dal regolamento
generale di Ateneo.))
                              Art. 50.
                  Il senato accademico - competenze
  1.   Il   senato  accademico  e'  l'organo  collegiale  di  governo
dell'Ateneo  ed  esercita  funzioni di indirizzo e programmazione. ((
Esercita  inoltre  le  funzioni))  di organizzazione, coordinamento e
controllo dell'attivita' di ricerca e (( di )) didattica.
  2.  Il senato accademico esercita tutte le funzioni stabilite dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. In particolare:
    a) approva  il piano pluriennale di sviluppo (( ed )) il piano di
sviluppo dell'edilizia universitaria;
    b) verifica  annualmente,  ((  ricevuta  la  relazione del nucleo
interno  di  valutazione,))  i  risultati  delle  attivita'  (( di ))
didattica  e  di  ricerca,  svolte  nell'Ateneo,  e  l'impiego  delle
relative risorse;
    c) determina l'organico e i criteri di attribuzione dei posti del
personale docente;
    d) ((  delibera  ))  i criteri direttivi per la determinazione ((
del fabbisogno )) organico e per l'assegnazione del personale tecnico
e amministrativo;
    e) stabilisce  ((  i criteri di ripartizione e di assegnazione ))
delle  risorse  finanziarie  per  la  ricerca  e la didattica e per i
relativi  servizi di supporto, (( sentite le esigenze delle strutture
didattiche e di ricerca;))
    f) approva i regolamenti di Ateneo;
    g) ((approva   ))   gli  accordi  di  cooperazione  nazionale  ed
internazionale;
    h) stabilisce  i  criteri  direttivi  (( e le procedure )) per la
stipula di convenzioni, contratti e accordi di cui all'art. 16;
    i) prende in esame i pareri e le proposte formulati dal consiglio
degli studenti;
    l) delibera  ((  sui  criteri  di  ))  utilizzazione  dei  locali
destinati alle strutture dell'Ateneo;
    m) delibera   sulla  costituzione  e  sulla  modificazione  delle
strutture didattiche e di ricerca;
    n) determina  l'importo  ed i criteri di ripartizione delle tasse
universitarie  e  dei  contributi di laboratorio e biblioteca, (( nei
limiti consentiti dalla legislazione vigente;))
    o) stabilisce  esenzioni,  agevolazioni  e  benefici  a  studenti
meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del
diritto allo studio;
    p) ((  approva  il conferimento delle )) lauree ad honorem, su ((
proposta )) del consiglio di facolta';
    q) delibera  sulle  questioni  di interpretazione dello statuto e
dei regolamenti, su richiesta delle strutture interessate;
    r) ((  esprime  parere  sulla  nomina  e  la revoca del direttore
amministrativo  e  sull'attribuzione  e  la revoca degli incarichi ai
dirigenti. ))
  3. Il senato accademico (( determina le linee programmatiche per la
predisposizione  del )) bilancio (( di previsione )) annuale e (( del
bilancio  )) pluriennale dell'Ateneo (( e su questi esprime parere di
conformita';  esprime  altresi' parere sugli impieghi degli eventuali
avanzi di amministrazione. ))
  4. Il senato accademico (( esercita ogni altra attribuzione che non
sia espressamente conferita agli altri organi dell'ateneo. ))
                              Art. 51.
                 Il senato accademico - composizione
  1. Il senato accademico e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) i presidi, in rappresentanza delle facolta';
    c) un  rappresentante  dei professori ordinari, un rappresentante
dei  professori  associati,  un  rappresentante  dei ricercatori, per
ciascuna  delle  macro  aree  di cui all'allegato A1), eletti secondo
modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
    d) due  rappresentanti  del  personale  tecnico e amministrativo,
eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo,
ad  esclusione  delle  competenze  di  cui ai punti (( b), c) e p) ))
dell'art. 50, comma 2;
    e) una  rappresentanza  degli studenti pari al 15% del totale dei
membri  di  cui  alle lettere a), b) c) e d), designata dal consiglio
degli  Studenti  tra i suoi componenti, limitatamente alle competenze
di  cui  alle  lettere  ((  a),  b),  f), i), l), m), )) per quel che
riguarda  le  strutture didattiche, (( n) e o) )) dell'art. 50, comma
2.
  Il  direttore  amministrativo  partecipa  alle  riunioni del senato
accademico e puo' esprimere pareri.
  2.  Rappresentanti  della  regione,  delle  province  e  dei comuni
capoluogo  e  di altri comuni eventualmente interessati sono invitati
alle  sedute  del  senato accademico relative alla determinazione dei
piani di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 2.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte da un
funzionario designato dal rettore.
  4. I membri elettivi o designati durano in carica tre anni.
  5.  Il  senato  accademico  si  articola in commissioni con compiti
istruttori  e  referenti  secondo modalita' stabilite dal regolamento
generale di Ateneo.
  6.  Il  senato accademico e' validamente costituito con la presenza
della  meta'  piu'  uno  dei  componenti aventi pienezza di poteri su
tutte le questioni di competenza dell'organo.
  7. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei
presenti.
                              Art. 52.
            Il consiglio di amministrazione - competenze
  1.   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di  gestione
finanziaria e contabile dell'Ateneo.
  2. Il consiglio di amministrazione:
    a) approva,  su  parere  (( conforme )) del senato accademico, il
bilancio  di  previsione annuale e pluriennale dell'Ateneo, (( e puo'
non  conformarsi  al  parere  del  senato  con  delibera  motivata ed
a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;))
    b) approva  gli  ((  assestamenti  di  bilancio  ed  ))  il conto
consuntivo;
    c) approva  la  ((  dotazione organica )) del personale tecnico e
amministrativo,  ((  tenuto  conto  dei  criteri stabiliti dal senato
accademico;))
    d) delibera sugli accordi conclusi ai sensi dell'art. 16 comma 2,
che comportino variazioni a carico del bilancio dell'Ateneo;
    e) esprime pareri obbligatori su:
      piano pluriennale di sviluppo;
      piano di sviluppo dell'edilizia universitaria;
      regolamenti di cui al successivo art. 74;
      tasse universitarie e contributi di laboratorio e biblioteca;
      esenzioni,  agevolazioni e benefici a studenti meritevoli ed in
condizioni economiche disagiate;
   ((   nomina e revoca del direttore amministrativo e attribuzione e
revoca degli incarichi ai dirigenti.))
  3.   Il   consiglio   di   amministrazione  verifica  la  copertura
finanziaria delle delibere del senato accademico che comportano oneri
a carico del bilancio.
                              Art. 53.
           Il consiglio di amministrazione - composizione
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) tre rappresentanti dei professori di prima fascia;
    c) tre rappresentanti dei professori di seconda fascia;
    d) tre  rappresentanti  dei  ricercatori eletti tra i ricercatori
confermati;
    e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
    f) tre  rappresentanti  degli  studenti,  designati dal consiglio
degli studenti tra i suoi componenti;
    g) un    rappresentante    della   regione   dell'Umbria   e   un
rappresentante del comune di Perugia;
    h) il direttore amministrativo (( con voto consultivo. ))
  2.  Il  regolamento  generale di Ateneo stabilisce le modalita' per
l'elezione dei rappresentanti.
  3. Il consiglio di amministrazione puo' invitare a partecipare alle
sue  riunioni  i  rappresentanti  designati dai soggetti e dagli enti
finanziatori  dell'Universita'  secondo  le  modalita'  stabilite dal
regolamento generale di Ateneo.
  4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
                              TITOLO IV
Amministrazione
                              Art. 57.
                Amministrazione centrale dell'Ateneo
  1. L'amministrazione   centrale   e'   costituita  dalla  direzione
amministrativa  e  dai  suoi  uffici,  dalle  ripartizioni e dai loro
uffici,  in  conformita' alla (( dotazione )) organica deliberata dal
consiglio  di  amministrazione  e  secondo le modalita' stabilite dal
regolamento generale di Ateneo.
  2. Il  direttore  amministrativo ed i dirigenti preposti alle varie
ripartizioni   sono  responsabili  dell'attivita'  amministrativa  di
gestione dell'ateneo, salvo quanto previsto nell'articolo 59-bis.
  3. Il  regolamento generale di ateneo detta criteri e procedure per
garantire l'unitarieta' dell'attivita' amministrativa di gestione.
                              Art. 58.
                      Direttore amministrativo
  1.  (( Il direttore amministrativo, in attuazione dei piani e degli
obiettivi   definiti   dagli   organi  di  governo  dell'universita',
sovraintende  all'attivita' di gestione dell'amministrazione centrale
secondo  le  direttive  impartite dal rettore. A tal fine (a) dirige,
coordina   e   controlla   l'attivita'   di  gestione  dei  dirigenti
dell'amministrazione  centrale,  specificando  gli obiettivi che essi
debbono  perseguire  ed  attribuendo le corrispondenti risorse umane,
finanziarie  e  materiali;  &i;(b)  approva il documento dei piani di
gestione,  con  il  quale  entro  dieci  giorni dall'approvazione del
bilancio sono definiti gli obiettivi da perseguire con l'attivita' di
gestione. ))
  2.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito ad un
dirigente  dell'amministrazione  universitaria,  (( di altra pubblica
amministrazione   od   anche   ad   estraneo   alle   amministrazioni
pubbliche,))  che abbia i requisiti di legge (( e che sia in possesso
di  diploma  di  laurea,  previo  avviso  di disponibilita' e visti i
curricula professionali. ))
  3.  ((  Il  direttore  amministrativo  e'  nominato  e revocato dal
rettore,  sentiti  il  consiglio  di  amministrazione  ed  il  senato
accademico.  ))  L'incarico  ha  durata (( non superiore a quella del
mandato del rettore )) e puo' essere rinnovato.
  4.  ((  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  amministrativo e'
regolato  da un contratto di diritto privato, approvato dal consiglio
di  amministrazione  sentito  il  senato  accademico, e stipulato dal
rettore. ))
  5.  ((  Il  direttore amministrativo, se pubblico dipendente, viene
collocato  in  aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la durata del
rapporto, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. ))
  6.  Il  rettore,  (( sentito )) il consiglio di amministrazione, su
proposta  del  direttore  amministrativo,  ((  puo'  designare  )) un
direttore vicario che svolge le funzioni del direttore amministrativo
in caso di sua assenza o impedimento.
                              Art. 59.
               Dirigenti dell'amministrazione centrale
  1.  ((  Ai  dirigenti  preposti  agli  uffici  dell'amministrazione
centrale spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi  tutti gli atti che impegnano l'universita' verso l'esterno,
nonche'  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante
autonomi  poteri  di  spesa,  di organizzazione delle risorse umane e
strumentali,   nonche'   di   controllo.   Essi   sono   responsabili
dell'attivita'   amministrativa,   della   gestione  e  dei  relativi
risultati.
  2. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui
al   comma   1,   spetta   al  rettore,  su  proposta  del  direttore
amministrativo,  sentiti  i  pareri  di cui agli articoli 50 comma 2,
lettera  r),  e  52  comma  2,  lettera  e), nel rispetto dei criteri
generali   e   della   procedura   stabiliti   nel   regolamento  per
l'organizzazione degli uffici e della dirigenza. ))
  3.  Il  (( rettore, sentito )) il direttore amministrativo, in casi
di  indefettibile  e comprovata necessita', puo' attribuire incarichi
temporanei,  della  durata massima di due anni, a soggetti esterni in
possesso di (( elevata qualificazione professionale, )) con contratti
di diritto privato, per svolgere funzioni dirigenziali od equiparate.
                             Art. 59-bis
             (( Funzioni dirigenziali nelle strutture ))
  1. ((  Nei  dipartimenti,  nei  centri  di servizio e nei centri di
ricerca, gli atti di gestione competono al segretario amministrativo,
fatte  salve le attribuzioni del direttore in materia di ricerca e di
insegnamento. ))
                              Art. 75.
            Validita' delle sedute e delle deliberazioni
  1.  Le  riunioni  degli  organi  collegiali  sono  valide quando e'
presente  la maggioranza  assoluta  degli aventi diritto, (( detratti
gli assenti giustificati per legittimo impedimento. ))
  2.    Le   deliberazioni   sono   valide   quando   sono   adottate
dalla maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge
o  lo statuto non prevedano diversamente. In caso di parita' di voti,
prevale il voto del presidente.
  3.   ((   Per   le  deliberazioni  che  riguardano  la  proposta  o
l'approvazione di regolamenti e l'assegnazione di posti di organico o
di  risorse,  la maggioranza di cui al precedente comma dovra' essere
di  almeno  un  terzo  degli  aventi  diritto. Per l'approvazione dei
bilanci  e'  necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
))
  Le  presenti  modifiche  entrano  in vigore quindici giorni dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Perugia, 7 agosto 2000
                                                  Il rettore: Calzoni