MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti
dalla  societa'  Di  Michele  Giuliano,  unita'  di Cermignano - zona
artigianale. (Decreto n. 28517).
(GU n.196 del 23-8-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  Di  Michele  Giuliano, inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 16 dicembre
1999,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 11 ottobre 1999,
stabilisce  per un periodo di dodici mesi, decorrente dall'11 ottobre
1999,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali  come  previsto  dal  contratto  collettivo nazionale del
settore  industria  applicato  a  ventitre  ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro
unita'  di cui un lavoratore part-time da trenta a ventitre ore medie
settimanali su un organico complessivo di sessanta unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art  6,  comma  3  del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
societa' Di Michele Giuliano, con sede in Cermignano (Teramo), unita'
di  Cermignano,  zona  artigianale  (Teramo)  (NID 9913000011), per i
quali   e'   stato   stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,per  dodici  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di
lavoro  da  quaranta ore settimanali a ventitre ore medie settimanali
nei   confronti   di   un   numero   massimo  di  lavoratori  pari  a
cinquantaquattro  unita',  di cui un lavoratore part-time da trenta a
ventitre  ore  medie  settimanali,  su  un  organico  complessivo  di
sessanta unita'.
Art.  2.   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi'
autorizzato  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   societa'  Di  Michele  Giuliano,  a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996
in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi