MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 agosto 2000 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la
campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Marche.
(GU n.207 del 5-9-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
              della direzione generale delle politiche
                agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuve'e"  nel  luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare l'allegato VI lettera F punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva,  del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuvo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  ed istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato adottato, il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Marche, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2000, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella  campagna  vitivinicola  2000/2001 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico   volumico  naturale  dei  seguenti  prodotti,
destinati  a  dare vini V.Q.P.R.D., ed ottenuti da uve raccolte nelle
aree viticole della regione Marche:
    uve  fresche,  mosto  d'uva, mosto d'uva parzialmente fermentato,
vino nuovo ancora in fermentazione.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 30 agosto 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio