MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2000 

Iscrizione di talune varieta' di cece nel relativo registro nazionale
delle varieta' dei prodotti sementieri.
(GU n.210 del 8-9-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in particolare l'art. 19, che prevede la
facolta'  di  istituire,  per ciascuna specie di coltura, registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge  20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la
citata legge n. 1096/1971;
  Visto  il  decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il
registro delle varieta' di cece (Cicer arietinum L.);
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 16 febbraio 1998 e del
21 dicembre  1998,  aveva  espresso parere favorevole all'iscrizione,
nel  relativo registro, delle varieta' indicate nel dispositivo, come
risulta dai verbali delle riunioni stesse;
  Considerato  che  per  le stesse varieta' era stata temporaneamente
sospesa  l'iscrizione  per  l'inadempimento, da parte del richiedente
l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi
delle  prove  in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati
assolti;
  Ritenuto  di accogliere le proposte della Commissione sementi sopra
menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8 ottobre  1973,  le  varieta'  di cece denominate Emiro,
Otello  e  Pascia',  le  cui  descrizioni  ed i risultati delle prove
eseguite  sono  depositate presso questo Ministero, sono iscritte nei
registri  delle  varieta'  dei prodotti sementieri fino alla fine del
decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima.
  2.  La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle tre
varieta'   e'  affidata  all'ENEA  (Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia  e l'ambiente), via Anguillarese, n. 301 - 00060 - S. Maria
di Galeria (Roma).
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio