MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 settembre 2000 

Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantaquattro giorni.
(GU n.212 del 11-9-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre 1998 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 1o gennaio 1999;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2000,  che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 6 settembre
2000  e'  pari  a  61.915  miliardi di lire (pari a 31.976 milioni di
euro);
                              Decreta:
  Per   il   15 settembre   2000   e'   disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore   a   trecentosessantaquattro   giorni   con   scadenza  il
14 settembre  2001 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000
milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2001.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le ore 11 del giorno 12 settembre 2000, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 9 dicembre 1998.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 settembre 2000
                                      p. Il direttore generale: Zodda