ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni allo statuto della UAP Vita S.p.a., in Milano
(GU n.219 del 19-9-2000)

    Con  provvedimento  n.  1662 del 10 agosto 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della UAP
Vita  S.p.a.  con  le  modifiche  deliberate  in  data 28 aprile 2000
dall'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  relative ai seguenti
articoli:
      art.  15 (modifica delle modalita' di riunione del consiglio di
amministrazione:  soppressione  dell'espressione  "quando  questi  lo
ritenga  opportuno"  in  relazione  alla  convocazione  da  parte del
presidente e introduzione della locuzione temporale "con periodicita'
almeno   trimestrale"   anche  al  fine  dell'introdotto  obbligo  di
informativa   al   collegio   sindacale,   da  parte  del  consiglio,
sull'attivita'   svolta   e   sulle  operazioni  di maggiore  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale, effettuate dalla societa' o
dalle societa' controllate e sulle operazioni in potenziale conflitto
di  interessi;  nuova  disciplina  in  materia  di  presidenza  delle
riunioni  consiliari  e  di  nomina  del segretario; soppressione dei
commi   finali   in   tema   di   deliberazioni   del   consiglio  di
amministrazione);
      art.  18 (composizione, durata in carica, attribuzioni e doveri
del  collegio sindacale). Si rilevano, peraltro, l'introduzione di un
nuovo  art. 19 (nuova disciplina in materia di: nomina e retribuzione
del  collegio  sindacale;  cause  di ineleggibilita' e di decadenza e
limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale,
requisiti  professionali  richiesti  per  il  presidente del collegio
sindacale)  e  la conseguente rinumerazione dei seguenti articoli, il
cui contenuto non e' stato modificato:
        ex art. 19, rinumerato art. 20 (esercizi sociali);
        ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio e dividendi);
        ex art. 21, rinumerato art. 22 (prescrizione dei dividendi);
        ex art. 22, rinumerato art. 23 (liquidazione);
        ex   art.  23,  rinumerato  art.  24  (autorita'  giudiziaria
competente);
        ex art. 24, rinumerato art. 25 (norme di rinvio).