MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 31 luglio 2000, n. 57 

Modalita' temporali per l'esercizio della facolta' di controdeduzione
in  sede  di  controllo  delle  attivita' di formazione professionale
finanziate dal Fondo di rotazione e dal Fondo sociale europeo.
(GU n.222 del 22-9-2000)
 
 Vigente al: 22-9-2000  
 

  L'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale
dei lavoratori, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative,
ha  rilevato  come i soggetti destinatari dei finanziamenti del Fondo
sociale  europeo  e  del Fondo di rotazione esercitino la facolta' di
cui in oggetto in maniera alquanto difforme gli uni dagli altri.
  Conseguentemente, si e' resa evidente l'opportunita' di intervenire
con   indicazioni   uniformi,   finalizzate   al   superamento  della
eterogeneita' della prassi antecedente.
  Al riguardo, si specifica quanto segue.
  Gli  organi  di  controllo,  in  sede di consegna del verbale della
verifica  tecnico-contabile  ex  post,  sono  tenuti  ad  indicare il
termine  perentorio  di  trenta giorni entro il quale il destinatario
dei  finanziamenti ha facolta' di formulare le proprie osservazioni e
controdeduzioni   relative   ai  risultati  della  predetta:  saranno
considerate inammissibili le istanze formulate oltre tale data.
  Nel  caso  in  cui  il  trentesimo  giorno sia festivo, il suddetto
termine  si  intende  automaticamente  prorogato  al successivo primo
giorno non festivo.
  Le  osservazioni  debbono  essere  presentate  dal destinatario dei
finanziamenti  al  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale -
Ufficio   centrale   orientamento   e  formazione  professionale  dei
lavoratori,  protocollo  generale,  vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma a
mano  o  tramite  raccomandata  a/r:  in questa seconda ipotesi fara'
fede, esclusivamente, la data del timbro postale.
  Nel  caso  di presentazione a mano, essa dovra' formularsi in busta
aperta e della medesima verra' rilasciata relativa ricevuta.
  Qualora,   invece,   venga   utilizzato  il  servizio  postale,  si
riterranno utilmente pervenute solo le osservazioni e controdeduzioni
giunte  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
proposizione  delle  medesime,  ovvero  entro  sessanta  giorni dalla
consegna  del  verbale  della  verifica  ex post: saranno considerate
irricevibili le istanze pervenute oltre tale data.
  Anche  in  tal  caso,  qualora il trentesimo giorno sia festivo, il
termine  si  intende  automaticamente  prorogato  al successivo primo
giorno non festivo.
  Il destinatario del finanziamento si assume il rischio di eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
  L'organo  ispettivo, in calce al verbale di controllo ex post, deve
informare   delle   modalita'   e  delle  scadenze  sopraindicate  il
destinatario   del   contributo,  il  quale  procedera'  a  specifica
sottoscrizione per avvenuta conoscenza.
  Le  suddette previsioni si applicheranno alle verifiche che saranno
eseguite   successivamente  alla  data  di  pubblicazione  di  questa
circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Tuttavia,  i  destinatari  di  finanziamenti che non abbiano ancora
visto   notificare   nei   loro   confronti   alcun  atto  definitivo
dell'U.C.O.F.P.L.  e  che,  pur  avendo  gia'  ricevuto  la  predetta
verifica, non abbiano a tutt'oggi formulato osservazioni al riguardo,
sono  rimessi  nei termini di cui sopra a partire, improrogabilmente,
dalla data di pubblicazione della presente circolare.

                                   Il dirigente generale
                          dell'Ufficio centrale per l'avviamento
                        e la formazione professionale dei lavoratori
                                          Vittore