MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unita' di Fano. (Decreto
n. 28774).
(GU n.234 del 6-10-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini   UPIM,  unita'  di  Fano  (Pesaro),  inoltrata  presso  la
competente   direzione   regionale   del   lavoro   e  della  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1997
e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 10 luglio 1997, ed
integrato  con  verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo
di  dodici  mesi  decorrente  dal  1o settembre  1997  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto nazionale del settore
commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A)  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o settembre 1997 al 31
agosto  1998,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Fano (Pesaro),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino  ad  un  massimo  di  224  ore  di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 13 unita'.
  B)  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o settembre 1997 al 31
agosto  1998,  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Fano (Pesaro),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino ad un massimo di 134 ore, articolate su settimane intere
di  sospensione  e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base  all'effettiva  articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei  confronti  di  un  massimo di 3 lavoratori, su un organico di 13
unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzino  UPIM,  il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato,  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi